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L’offerta di prodotti Shari’ah compliant in Italia

Capitolo 3: la finanza islamica nel mondo occidentale e in Italia

3.7. L’offerta di prodotti Shari’ah compliant in Italia

L’offerta di prodotti finanziari islamici in Italia può essere ad opera sia di emittenti islamici, sia di emittenti italiani che si siano dotati di una islamic window.

In entrambi i casi, comunque, è necessario interrogarsi su una importante questione: è possibile ricondurre i prodotti islamici offerti alle categorie giuridiche della finanza convenzionale (italiana ed europea), e cioè alle nozioni di prodotto finanziario226, strumento finanziario227 e valore mobiliare228?229

Come già visto nel capitolo precedente, i prodotti finanziari islamici tipici sono: • titoli azionari

• fondi comuni di investimento • sukuk230

Le prime due fattispecie non presentano particolari problemi.

La nozione di “azione di società” fornita dal mondo islamico è sostanzialmente identica a quella indicata dalla finanza convenzionale. Certo, c’è da rimarcare che nel

224 Come già visto nei precedenti capitoli, l’AAOIFI è un’organizzazione internazionale che si occupa

proprio di perseguire una maggiore uniformità e standardizzazione dei fatawa e, in generale, dei prodotti e dei contratti islamici.

225 Alvaro (2014), p. 32 ss. 226 Art. 1, comma 1, lett. u), TUF 227 Art 1, comma 2, TUF

228 Art 1, comma 1-bis, TUF

229 Ricordiamo che secondo quanto riportato nel Testo Unico della Finanza la categoria di prodotto

finanziario è comprensiva della categoria di strumento finanziario che a sua volta ricomprende al suo interno i valori mobiliari.

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mondo islamico la partecipazione ad un qualsiasi tipo di società (anche non azionaria) comporta una piena partecipazione all’iniziativa economica in questione, in virtù del rispetto del principio di Risk Sharing.

Anche per quanto riguarda i fondi comuni di investimento vale lo stesso discorso. I fondi islamici possono essere pienamente assimilati all’analoga fattispecie tipizzata di finanza convenzionale231.

Questa coincidenza comporta che alle azioni e ai fondi comuni di investimento islamici possano essere tranquillamente applicate le norme italiane in materia. Per quanto riguarda i sukuk, invece, la questione è più complessa.

Secondo quanto dichiarato dall’AAOIFI nel 2008 i sukuk sono “certificates of equal

value representing undivided shares in the ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”232.

L’aspetto più rilevante è che i sukuk non sono titoli di debito come le obbligazioni di finanza convenzionale, ma, piuttosto, dei certificati di partecipazione. Si tratta di titoli asset backed che, se cartolarizzati e scambiati sul mercato secondario, possono essere assimilati alle asset backed securities233.

I sukuk, infatti, sono certificati di investimento, simili a titoli di partecipazione, legati ad un progetto imprenditoriale o ad un asset sottostante. Il rendimento quindi non è determinato a priori (e quindi non viene violato il divieto di riba), ma è basato sul principio del Profit-Loss Sharing.

I sukuk, quindi, in virtù delle loro caratteristiche standardizzate e della loro idoneità ad essere scambiati sui mercati di capitali, possono esseri ricondotti alla nozione di valori mobiliari234 (art. 1, comma 1-bis, TUF)235. Un altro motivo che porta a

231 El Gamal (2006), p. 123 ss. 232 AAOIFI (2008), p. 307.

233 Per la definizione e il funzionamento delle stesse v. www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-

lente/assetbackedsecurities.htm. Per approfondimenti in merito alla somiglianza coi sukuk cfr. Miglietta (2012), p. 26 ss.

234 Alvaro (2014), p. 39.

235Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel

mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri

soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori

mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai

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ricondurre i sukuk all’interno della categoria di “valore mobilare” è che il legislatore italiano ha volutamente definito tale fattispecie con termini ampi ed elastici, delineando una categoria dai confini volutamente mobili in grado di abbracciare ed assecondare, all’occorrenza, i cambiamenti dello scenario economico e finanziario236.

Ricondurre i prodotti e i servizi islamici alle categorie appena viste è necessario anche perché le norme riguardanti l’offerta pubblica divergono a seconda che il prodotto in questione rientri nella categoria di “strumenti finanziari comunitari”237

o in quella di “prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari”. Le più rilevanti differenze di trattamento riguardano il contenuto del prospetto informativo.

Le azioni, i fondi comuni e i sukuk standardizzati sono considerabili “strumenti finanziari comunitari” e, in quanto tali, i loro prospetti informativi per l’offerta al pubblico dovranno essere conformi agli schemi previsti dai regolamenti comunitari. In particolare, per tale materia bisogna fare riferimento al Regolamento n. 809/2044/CE238.

Tale Regolamento, infatti, individua una serie di moduli e schemi da compilare, differenziati in base al soggetto emittente e al tipo di strumento offerto.

Un ulteriore elemento di apparente difficoltà emerge in ragione del fatto che non è previsto alcuno schema specifico per i prodotti islamici, per i quali, quindi, sarà necessario fare riferimento alle norme suppletive del Regolamento stesso.

Nel caso di offerta di uno “strumento finanziario equivalente ma non identico” a quelli identificati nel Regolamento, nel prospetto del prodotto islamico devono essere aggiunte

altre informazioni, sulla base di quelle richieste negli altri schemi predeterminati. Nel caso, invece, di offerta di un “nuovo tipo di strumento finanziario” le informazioni da inserire nel prospetto vengono decise dalla Consob, previa consultazione con l’ente emittente.

o a misure

236 Fratini (2012), p. 18. 237 V. art. 93-bis, TUF.

238 Tale regolamento contiene le modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento

Europeo in merito alle informazioni presenti nei prospetti, alla pubblicazione di questi ultimi e ad eventuali messaggi pubblicitari.

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Se i prodotti finanziari offerti in Italia sono emessi da un ente avente sede in un paese extracomunitario, il prospetto informativo può essere redatto secondo gli standard previsti per gli “strumenti finanziari comunitari” (appena visti) oppure secondo quanto previsto dalla legislazione del paese extracomunitario. In quest’ultimo caso, tuttavia, le informazioni fornite devono comunque essere conformi a standard internazionali dettati dalle commissioni di vigilanza dei mercati239 e, inoltre, devono

essere equivalenti a quelle richieste dalle disposizioni comunitarie240.

3.8. L’OFFERTA DI PRODOTTI DI FINANZA CONVENZIONALE SHARI’AH