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L’ordinamento interno ed il sistema convenzionale a confronto

3 La funzione sociale della proprietà tra ordinamento interno e sistema

3.2 L’ordinamento interno ed il sistema convenzionale a confronto

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, è possibile riscontrare come le differenze intercorrenti tra l‟ordinamento interno e quello sovranazionale siano più formali che sostanziali. Infatti, sebbene la proprietà sia inquadrata nel sistema convenzionale tra i diritti di libertà ed in quello interno tra i rapporti economico-sociali, emerge dal quadro analizzato come le discipline ricavabili siano sostanzialmente sovrapponibili157. In entrambe le sedi la tutela della proprietà si traduce

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Il giudice delle leggi si pronunciava con riguardo alla compatibilità costituzionale – più in particolare con il parametro di cui all‟art. 42 della Costituzione – della regola giurisprudenziale dell‟accessione invertita in relazione alle fattispecie di occupazione del suolo privato con conseguente irreversibile trasformazione del medesimo.

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In tal senso vi è chi valorizza l‟identificazione della funzione sociale nella corresponsione dell‟indennizzo fino a definire l‟obbligo pecuniario in esame come <<la monetizzazione del diritto

dominicale>>. In tal senso si veda R. CONTI, L’espropriazione e il giudice, fra “principi” e

“bilanciamento” dei diritti fondamentali, in Politica del diritto, 2008, fasc. 3, p. 383 e ss.

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La marcia di avvicinamento delle discipline interna e sovranazionale è valorizzata da quanti fanno perno sia sulla formulazione elastica dell‟art. 42 della Costituzione sia sul contributo derivante dalle Corti europee. In questo senso si esprime A.V.FERRARO, Il diritto di proprietà e la sua “funzione

nel riconoscimento di ampie facoltà in favore del proprietario e nella contestuale attribuzione nei confronti della pubblica autorità di importanti poteri di intervento in vista della soddisfazione di interessi superindividuali. Ecco che sia nell‟ordinamento interno, che nel sistema convenzionale trova riconoscimento la possibilità di operare un bilanciamento tra interessi diversi, quello privato del proprietario e quello generale della collettività: contemperamento che trova espressa consacrazione ora nella funzione sociale di cui all‟art. 42 della Costituzione ed ora nel margine di apprezzamento riconosciuto alle autorità statali dall‟art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo158.

Pertanto, analizzando la disciplina concreta alla luce di tale impostazione, ne consegue che la differenza più marcata intercorrente tra il livello di tutela interno e quello convenzionale si esaurisca nella diversa sensibilità con cui il bilanciamento tra l‟interesse privato e quello pubblico viene risolto. Mentre nell‟ordinamento interno la funzione sociale determina una composizione del bilanciamento tra interessi contrapposti a favore di quello pubblico di cui sono titolari le autorità statali – in ragione di una presunta superiorità dell‟interesse pubblico su quello privato – nel sistema convenzionale il contemperamento tra le esigenze diverse viene risolto a vantaggio dell‟interesse privato del

sociale” nell’ordinamento giuridico italiano ed in quello europeo, in Rivista Italiana di Diritto

pubblico comunitario, fasc. 2, 2016, p. 519, il quale valorizza a tal fine l‟art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell‟Unione europea. Tale ultima norma deve peraltro essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull‟art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU in forza dell‟art. 52, co. 3 della Carta di Nizza, il quale impone di interpretare le norme contenute nella Carta di Nizza alla stessa stregua dell‟opzione ermeneutica fornita dalla Corte EDU con riguardo ai diritti sanciti nella CEDU.

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Letti in tal modo i rapporti tra le due discipline si agevolerebbe l‟ambizione di delineare l‟esistenza di un nucleo di valori europei che concorrono a formare il concetto di identità europea. In tal senso si esprime, a proposito delle libertà economiche, G. RAIMONDI, Diritti fondamentali e libertà

economiche: l’esperienza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Europa e diritto privato, 2011,

proprietario. In questa prospettiva possono essere letti i rapporti intercorrenti tra la disciplina interna dello statuto proprietario ed il livello di tutela riconosciuto in seno alla CEDU, emergendo la possibilità in chiave interpretativa di fornire una lettura degli istituti domestici in chiave compatibile rispetto ai principi sanciti dalla Convenzione europea.

Partendo dai punti di contatto tra il livello di tutela interno e quello europeo – in ragione della sussistenza di differenze più sul piano formale che sostanziale159 – si possono comprendere le potenzialità della giurisprudenza della Corte EDU e le relative ricadute nel nostro ordinamento. Potenzialità che nella sede oggetto della presente indagine si riflettono nella valorizzazione dell‟interesse privato del proprietario al fine di arginare il potere esercitabile dalla pubblica amministrazione. In questo quadro va valorizzata l‟attività del legislatore da un lato e delle autorità giurisdizionali dall‟altro in funzione dell‟individuazione di un punto di equilibrio tra due impostazioni solo apparentemente diverse, attraverso una riforma degli istituti domestici o una interpretazione dei medesimi ispirati dalla valorizzazione dell‟interesse particolare del proprietario160. Se l‟influenza della Corte EDU deve contribuire a circoscrivere l‟ampiezza del potere pubblico attraverso la previsione di

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Del resto, la stessa Corte Costituzionale avrebbe riscontrato un parallelismo tra la concezione proprietaria sancita nella nostra Carta fondamentale e quella scolpita in sede convenzionale, laddove, nella sentenza n. 348 del 2007 ha espressamente affermato che la funzione sociale è riconosciuta altresì dall‟art. 1, primo Protocollo addizionale alla CEDU nella interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo che la integra e conforma in termini di diritto vivente. Sulla base di tali premesse il Giudice delle leggi ha accertato la compatibilità del parametro convenzionale col tessuto costituzionale quale precondizione affinché la disposizione della CEDU possa fungere da parametro interposto ai sensi dell‟art. 117 della Costituzione. Sulla portata della pronuncia menzionata in tema di adattamento dell‟ordinamento interno al diritto convenzionale si rinvia al quarto Capitolo.

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Un esempio pratico in tal senso è rappresentato dal tema dell‟ammissibilità dell‟usucapione pubblica, per il quale si rinvia al terzo Capitolo. Si vedrà in quella sede che una lettura delle norme in tema di usucapione, ispirate dall‟esigenza di garantire un‟effettiva tutela in favore dei privati compatibile con lo standard di tutela convenzionale, impedisce di applicare l‟istituto in parola in favore della pubblica amministrazione.

limiti all‟operato delle autorità statali, ne deve discendere che in materia proprietaria il giusto equilibrio tra interesse privato ed interesse pubblico non può ritenersi soddisfatto da una disciplina che consenta alla pubblica autorità di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare l‟opera pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato del bene, sia integralmente risarcito.