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L’Unità di Informazione Finanziaria

5.1 Le autorità competenti

5.1.2 L’Unità di Informazione Finanziaria

Nei capitoli precedenti sono stati approfonditi gli adempimenti che i professionisti, ma anche intermediari finanziari ed operatori non finanziari devono osservare per effetto dell’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio. Di conseguenza, risulta indispensabile analizzare l’organo destinatario delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate da questi soggetti obbligati. In ragione dell’aumento della platea dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio si è reso necessario creare una adeguata autorità competente che si occupasse esclusivamente di ricevere le segnalazioni di operazioni anomale e che favorisse, a livello internazionale, lo scambio di informazioni in merito alle segnalazioni ricevute per il contrasto e la lotta al riciclaggio di proventi illeciti. È soprattutto merito delle quaranta Raccomandazioni del GAFI che è stata messa in evidenza la necessità di creare un apposito organismo, in ogni Stato, che si occupi di queste funzioni. A seguito di tali disposizioni, tutti gli Stati aderenti al GAFI hanno dovuto obbligatoriamente costituire delle autorità specializzate nella lotta al riciclaggio. E’ stato imposto un modello unitario di Financial Intelligence Unit a cui assegnare le principali finalità di cooperazione e di scambio di informazioni circa le indagini sul riciclaggio di denaro4.

3 Buratti B., Segnalazioni sospette e investigazioni, in La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni

a cura di Danovi R., Milano, 2008, pagg. 91 - 92 - Razzante R., Antiriciclaggio e professionisti, Rimini, 2013, pagg. 45 - 46.

4 Fisicaro E., Antiriciclaggio e terza direttiva Ue - Obblighi a carico dei professionisti intermediari

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L’Italia si è uniformata a tale obbligo così, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007 è stato soppresso l’Ufficio Italiano Cambi (UIC) e sostituito con la nuova autorità imposta a livello internazionale: l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Sebbene sia istituita presso la Banca d’Italia, l’UIF esercita le proprie funzioni in completa autonomia ed indipendenza; in attuazione di tali principi la Banca d’Italia ha predisposto un regolamento disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento di questo importantissimo nuovo organismo, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d’Italia inoltre mette a disposizione dell’UIF i mezzi finanziari e le risorse necessarie per assicurare l’efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Svolge funzioni interne di coordinamento, di indirizzo e filtro tra i segnalanti e gli organi investigativi e giudiziari; l’UIF costituisce lo snodo di una complessa rete di rapporti: sul piano interno è il punto di riferimento per i soggetti segnalanti con le autorità di vigilanza, investigative e giudiziarie; sul piano internazionale coopera e collabora con le UIF degli altri Paesi esteri5.

A presidio dell’UIF c’è un Direttore, il quale è responsabile della gestione, egli viene nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d’Italia su proposta del Governatore, inoltre deve essere dotato di certi requisiti, quali: la professionalità, l’onorabilità e la conoscenza del sistema finanziario. Il mandato del Direttore ha durata cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il Direttore, per il tramite del MEF, deve inoltre trasmettere annualmente alle competenti Commissioni parlamentari, un rapporto sull’attività svolta unitamente ad una relazione della Banca d’Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all’UIF.

Il legislatore ha voluto, per garantire l’efficace e il proficuo svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, che presso l’UIF fosse istituito un Comitato di esperti, anch’essi dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità. Tale Comitato è costituito dal Direttore più quattro membri nominati con decreto del MEF, sentito il Governatore della Banca d’Italia, tutti i componenti del Comitato rimangono in carica per tre anni, rinnovabili per altri tre; questo organo si riunisce almeno ogni sei mesi. Al Comitato è attribuito il compito di redigere pareri sull’azione dell’UIF, che devono essere allegati, costituendone parte integrante, al rapporto presentato dal

5 Locone S. - Pintaudi G., Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: gli organi preposti al controllo, in

137 Direttore ogni anno alle Commissioni parlamentari6.

Come già anticipato, all’UIF confluiscono tutte le informazioni finanziarie in merito ad operazioni sospette di riciclaggio, il compito principale dell’UIF è quello di fungere da collettore, filtro delle segnalazioni trasmesse dagli operatori. Sulla base delle segnalazioni ricevute, esercita preliminarmente una funzione di analisi finanziaria, che risulta essere propedeutica alla successiva attività di approfondimento delle segnalazioni ricevute, al fine di stabilire se debbano proseguire il loro corso presso gli organi investigativi o meno. L’attività svolta dall’UIF è finalizzata alla ricostruzione del percorso finanziario del denaro, funzione che si diversifica da quella investigativa attribuita agli organi inquirenti, rilevante sotto il profilo penale, e di cui costituisce il presupposto7.

Ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 231/2007 all’UIF vengono riconosciute altre importanti funzioni:

• analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;

• riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui all’art. 41 del decreto antiriciclaggio e ne effettua l’analisi finanziaria;

• acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all’art. 41;

• si avvale dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi e nell’anagrafe tributaria;

• emana istruzioni da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica sui dati e sulle informazioni che devono essere contenute nelle segnalazioni di cui all’art. 41;

• svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell’economia ritenuti a rischio (gioco d’azzardo, casinò ecc.), su specifiche categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

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Buratti B., Segnalazioni sospette e investigazioni, in La nuova normativa antiriciclaggio e le professioni a cura di Danovi R., Milano, 2008, pag. 93.

7 Fisicaro E., Antiriciclaggio e terza direttiva Ue - Obblighi a carico dei professionisti intermediari

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• svolge funzioni di controllo, anche ispettivo e avvia procedimenti sanzionatori nelle materie di propria competenza;

• collabora con le competenti autorità per l’emanazione della normativa secondaria; predispone indicatori di anomalia; elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riguardanti possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

• può sospendere, anche su richiesta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che questo non comprometta il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi;

• infine a livello internazionale, partecipa ai lavori di vari organismi europei e internazionali impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa8

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