2.3 La disciplina antiriciclaggio nazionale
2.3.2 Il riciclaggio nel Codice Penale
L’Italia può definirsi un’antesignana per quanto concerne gli interventi legislativi diretti ad arginare il fenomeno del riciclaggio; infatti, il legislatore nazionale già alla fine degli anni Settanta, avvertì la necessità di intervenire in tal senso, introducendo nel nostro Codice Penale il delitto di riciclaggio, mediante l’art. 648bis, rubricato “Sostituzione di
denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”. Con la legge n. 191 del 18 maggio 1978 viene, quindi,
inserita questa nuova fattispecie di reato nell’ambito dei delitti contro il patrimonio81. L’art. 648 del codice penale era il seguente: “Fuori dei casi di concorso nel reato,
chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni”.
Questo articolo aveva limitato il numero delle fattispecie presupposto che configurano il reato di riciclaggio ad una serie di condotte, quali: la rapina aggravata, l’estorsione aggravata e il sequestro di persona. Se non vi era la provenienza di denaro da uno di
80Palma A., La fattispecie codicistica di riciclaggio, in Riciclaggio e obblighi dei professionisti a cura di
Bernasconi C. e Giunta F., Milano, 2011, pag. 101.
81 La dottrina ha messo in dubbio che il profilo patrimoniale sia prevalente rispetto a altre dimensioni
offensive; infatti in alcune ipotesi di riciclaggio, la lesione patrimoniale risulta del tutto assente. L’opinione prevalente risulta essere quella della plurioffensività del riciclaggio; dunque il delitto del riciclaggio sarebbe destinato a tutelare l’amministrazione della giustizia ma anche l’ordine pubblico e l’ordine economico. Per ulteriori approfondimenti si veda Zanchetti M., Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, pag. 391.
53 questi reati, non poteva parlarsi di riciclaggio82.
Tale norma prevedeva inoltre la clausola di riserva “fuori dai casi di concorso”, in modo da escludere la fattispecie di autoriciclaggio: chi commetteva il reato presupposto, non rispondeva anche per il reato di riciclaggio, ex art. 648bis83. Il riciclaggio non poteva quindi essere commesso da chi si rendesse responsabile dei reati presupposto (rapina, sequestro di persona) ma da coloro i quali, consapevoli della provenienza delittuosa del denaro e dei beni, provvedevano a sostituirli.
Tuttavia, la ristrettezza dei reati presupposto indicati nel testo originario dell’articolo in questione, la maggiore consapevolezza sulla pericolosità del fenomeno e l’espansione della criminalità organizzata a livello internazionale, nel 1990, hanno spinto il legislatore nazionale a ridisegnare le fattispecie dell’art. 648bis, d’ora in poi rubricato “Riciclaggio”, con la legge n. 55 del 19 marzo 1990. Con questa legge, il legislatore ha cercato di perseguire l’obiettivo di potenziare l’efficacia della normativa penale, colmando un’enorme lacuna: al novero dei rati produttivi di capitali illeciti, di cui all’art. 648bis, venivano aggiunti i delitti relativi al narcotraffico. Inoltre, la legge n. 55/90 introdusse nel Codice Penale un nuovo articolo, il 648ter; per la prima volta veniva inserita nell’ordinamento la figura del reato di “impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita”. Una fattispecie delittuosa, sconosciuta nelle legislazioni di altri
Paesi, creata con lo scopo di predisporre una ulteriore preclusione all’immissione di capitali illeciti nel sistema economico legale. Nella sostanza, la norma puniva tutte le condotte finalizzate all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ponendosi, rispetto alla fattispecie dell’art. 648bis in rapporto di stretta consequenzialità o complementarietà84.
Venne, infine, modificato anche l’oggetto del reato dell’art. 648bis, che passa da “denaro o valori” alla definizione più ampia di “denaro, beni o altre utilità”85.
Nonostante questa estensione, non si può dire che la modifica apportata soddisfacesse adeguatamente le esigenze di politica criminale internazionale.
L’art. 648bis e 648ter c.p. sono stati infatti riformulati dalla legge 9 agosto 1993 n. 328
82 Mirra V., Riflessioni sugli obblighi antiriciclaggio per i professionisti: analisi normativa e concreta
applicabilità, in Giur. merito, 2007, fasc. 7 - 8, pag. 2142B.
83
Razzante R., Antiriciclaggio e professionisti, Rimini, 2013, pag. 9.
84 Fisicaro E., Antiriciclaggio e terza direttiva Ue - Obblighi a carico dei professionisti intermediari
finanziari e operatori non finanziari alla luce del D. Lgs. 231/2007, Milano, 2008, pag. 33.
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che ha provveduto a riscriverne le condotte in conformità con quanto stabilito dal Consiglio d’Europa nella “Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato” e dalla Direttiva n. 166 del 10 giugno 1991 del Consiglio dei ministri dell’Unione Europea.
Per ciò che riguarda l’art. 648bis c.p. il legislatore del 1993 ha modificato significativamente la descrizione del fatto di reato sia con riferimento ai reati presupposto, sia in relazione alle modalità della condotta incriminata.
Il legislatore ha infatti provveduto ad eliminare la tassativa indicazione dei reati che costituiscono il presupposto di riciclaggio e a sostituirla con un ampio e generale presupposto rappresentato da “un qualsiasi delitto non colposo”. Si colpisce, in questo modo, qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi; possono essere reati presupposto, quindi, tutti i delitti non colposi (differenziando soltanto il trattamento sanzionatorio a seconda della pena per essi prevista, con la previsione di una circostanza attenuante qualora il delitto principale sia punibile con la reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni) 86. Per effetto di questa modifica, il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti capaci di creare cospicui capitali illeciti, come la corruzione, la concussione, i reati societari e i reati fallimentari ma anche delitti estranei come i reati fiscali. L’inclusione dei reati fiscali nei delitti presupposto rischia di ampliare eccessivamente il campo d’applicazione della fattispecie prevista ai sensi dell’art. 648bis c.p.87.
La seconda modifica, prevista con la riforma del 1993, invece, ha provveduto ad integrare la descrizione della condotta tipica del delitto.
L’art. 648bis del c.p. risulta pertanto così riformulato, punendo chiunque, “fuori dai casi
di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie, in relazione ad essi, altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Le novità qui sono due; la prima consiste nell’aver inserito tra le condotte del reato il “trasferimento” dei capitali illeciti; la seconda consiste nell’aver trasformato la formula “ostacola l’identificazione” in una clausola più ampia, quale “compie altre operazioni
86
Fiandaca G. - Musco E., Diritto penale – Parte speciale: I delitti contro il patrimonio, Volume II, tomo secondo, Bologna, 2005 (IV edizione), pagg. 243 - 248.
87 Grosso C. F., Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva
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in modo da ostacolare l’identificazione” 88.
È rimasta la clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato”: l’autoriciclaggio89 rimane un reato non contemplato nel nostro ordinamento giuridico penale, sebbene nel tempo si siano susseguite svariate proposte per la sua introduzione ed il GAFI, in più occasioni, ha invitato gli Stati ancora non allineati ad adeguarsi. La scelta del legislatore è stata quella di ritenere che la pena prevista per il reato presupposto racchiuda già in sé la punizione per l’eventuale dissimulazione dei proventi. Questa scelta risulta però ormai inopportuna poiché legata ad una formulazione della fattispecie di riciclaggio oggi non più vigente, ma soprattutto minaccia la forza preventiva della norma esaminata. A livello internazionale, questa lacuna, fa del nostro ordinamento una sorta di “paradiso legale” per gli autoriciclatori.90 Dopo anni di dibattito e ripensamenti, il delitto di auto riciclaggio sembra davvero vicino al debutto anche in Italia. Il nuovo articolo 648bis c.p. sarà riscritto molto probabilmente nell’anno in corso dalla riforma Orlando91.
L’art. 648ter, a differenza dell’articolo sul riciclaggio, è stato modificato dal legislatore del 1993 solamente per la parte relativa ai reati presupposto; è stata eliminata la tassativa elencazione dei reati presupposto, prevedendo come tali qualsiasi “delitto
anche di natura non colposa”92. L’attuale versione dell’articolo in esame stabilisce che: “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione”.