di Maria Concetta Giardina*
3. La battaglia della Vighenzi contro lo spoils system
Il Tribunale del Lavoro di Brescia, con ordinanza dell’8 settembre 2017 R.G. 2014/3823, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sul si- stema di nomina e di decadenza dall’incarico del Segretario comunale, come disciplinato sin dal 1997 dalla legge 127 ed oggi dall’art. 99 del Tuel.
L’Associazione Vighenzi si era costituita ad adiuvandum nel primo grado del giudizio ed ora anche davanti alla Corte Costituzionale con memoria depo- sitata il 26 marzo 2018.
È bene chiarire innanzi tutto due premesse:
a) L’Associazione Vighenzi, e gli oltre 150 Segretari che hanno condiviso que- sta battaglia aderendo alla raccolta fondi avviata a gennaio 2018 (che in
poco meno di 10 giorni ha raggiunto il doppio del budget prefi ssato), non
intendono stravolgere il ruolo del Segretario per relegarlo a quello di controllore ne invocano un ritorno al passato. Le argomentazioni esposte
nella memoria di costituzione ad adiuvandum e recepite e sviluppate dall’or- dinanza del Presidente del Tribunale di Brescia mettono a fuoco il ruolo del Segretario quale si ricava dall’art.97 del D.lgs. 267/2001 per giungere alla conclusione della “non manifesta infondatezza della questione di costituzio- nalità proposta, in relazione all’art. 97 Cost., dell’art. 99 D.lgs. n. 267/2000
pur in presenza di una fi gura amministrativa apicale”.
b) La battaglia della Associazione Vighenzi non è rivolta a tutelare le poltrone dei Segretari, ma è una battaglia che comprende tutta la dirigenza, che oggi subisce uno spoils system mascherato (ora sotto il nome di rotazione,
ora come riorganizzazione). È sopratutto una battaglia per la difesa dei
cittadini che devono poter contare su una Pubblica Amministrazione im-
parziale, con pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione, come sancito dagli art. 97 e 98 della Costituzione.
Portare davanti alla Corte Costituzionale il sistema di nomina e di decaden- za dei Segretari comunali è un risultato importante per tutta la dirigenza, e ciò lo si comprende se leggiamo le motivazioni che il giudice ha addotto a so- stegno della sua ordinanza. Sono motivazioni che mettono in luce quelle critici- tà che noi da anni ripetiamo con insistenza (e che solo in parte sono legate alle nostre funzioni di controllo, che sono marginali e secondarie), ma che attengo- no al ruolo tecnico-professionale dei Segretari.
Chi svolge questo lavoro da anni, ma anche chi lo ha intrapreso da pochi mesi é ben consapevole che per lavorare seriamente non serve alcuna affi nità politica ma il necessario rapporto fi duciario deve essere costruito su merito e competenza. E di questo si rendono conto anche gli amministratori più accorti. Per questo, nel costituirci ad adiuvandum come Associazione Vighenzi, ab- biamo evidenziato che i Segretari comunali o comunque i vertici degli enti
locali non possono essere equiparati ai vertici apicali ed ai Segretari gene- rali della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri:
Questi ultimi collaborano con dei protagonisti della funzione di indirizzo politico in senso proprio, ovvero svolgono una funzione che da un punto di vi- sta dottrinale e giurisprudenziale è ontologicamente libera nei fi ni delle forme attraverso cui quelle fi nalità possono essere perseguite; del resto, gli organi di governo ed in seno ad essi i ministri, sviluppano con gli atti qualifi cati politici in quanto idonei ad essere poi trasfusi in provvedimenti di natura legislativa e regolamentare. L’unico parametro entro cui questa competenza generale deve muoversi e quello costituzionale. Gli enti locali si muovono in un perimetro di competenze istituzionali ben defi nito.
Benché gli articoli 118 e 119 Cost. riconoscano agli stessi delle competenze generali, è indubbio che quelle competenze sono comunque vincolate a perime- tri dettati dal legislatore nazionale, ovvero regionale.
In tal senso, se è vero che la collaborazione con i vertici politici negli organi di governo può e deve trovare un allineamento in termini di condivisione dell’in- dirizzo politico, proprio in ragione della libertà dei fi ni perseguibili e delle for- me attraverso cui quelle fi nalitàà sono perseguite, Nell’ambito degli enti locali risulta prevalente il parametro della conformitàà dell’azione al dato normativo primario e non certo la libertàà dei fi ni che l’organo politico può perseguire.
Se il parametro prevalente ex articolo 97 Cost. è quello della conformità dell’azione dell’organo politico al parametro legale, anche la funzione di colla- borazione con il vertice politico negli enti locali deve ispirarsi a ruolo doveroso di conformità al parametro della legittimità declinato nei principi di imparzia- lità e buona amministrazione, oltre che di garanzia dell’equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito.
E ci ha lusingato che il giudice del Tribunale di Brescia abbia colto questa fondamentale peculiarità osservando che:
a) per ricoprire tale incarico non è necessaria la personale adesione agli orientamenti politici di chi l’abbia nominato (ved. Sentenza Corte Costitu-
zionale n. 304/2010 e 34 del 2010). Infatti si tratta di nomina discrezionale del sindaco che, tuttavia, è ben delimitata dalla necessità di attingere ad un Albo (comma 1 art. 99 D.lgs. 267/2000) e quindi fra soggetti che hanno di- mostrato di avere le competenze tecniche professionali necessarie superan- do un concorso pubblico;
b) l’incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’ente;
c) il Segretario è una fi gura tecnico-professionale i cui compiti sono specifi ca-
tamente enucleati dalla legge in chiave di supporto (di natura tecnica) e col- laborazione agli atti emanati/ emanandi dagli organi di governo del Comune, in funzione di verifi ca del parametro di conformità dell’azione dell’ente lo- cale alla legge nonché in particolare al rispetto dei vincoli, anche fi nanziari, da questa disposti all’operato del Comune. Per quanto concerne la natura della collaborazione che il Segretario è chiamato a fornire all’organo poli- tico, la stessa è per legge limitata alle funzioni «consultive, referenti e di as- sistenza alle riunioni del consiglio e della giunta» ed alla «verbalizzazione» delle riunioni consigliari e di giunta (ved. art. 97 lettera a D.lgs. 267/2000). In considerazione quindi della sua titolarità di funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva e della sua posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti, non pare alla sotto-
scritta che il Segretario comunale rientri nelle fi gure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (si veda da ultimo sentenza n. 20 del 2016), possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all’art. 97 C.
Da ultimo si osserva che anche la questione afferente alla violazione
dell’art. 97 Cost. in relazione alla nomina da parte del sindaco non è mani- festamente infondata, in considerazione delle funzioni di controllo via via as- segnate al Segretario Comunale dalle nuove disposizioni di legge del settore (segnatamente dalla legge n. 190/12 in tema di prevenzione e repressione della corruzione) e del suo ruolo generale di garante della conformità legale, statu- taria e regolamentare degli atti dell’ente. Sicché non pare conforme ai principi enucleati dall’art. 97 C che il soggetto deputato a tale ruolo possa essere no- minato dal soggetto politico i cui atti egli è chiamato a vagliare e venga posto, altresì, alle sue dipendenze funzionali.