L’istituto della conversione dell’impugnazione garantisce l’unità del procedimento nel corso di tutte le fasi e al tempo tende ad evitare le conseguenze che potrebbero derivare dalla coesistenza di più mezzi di impugnazione avverso la medesima decisione158.
Nella scelta del mezzo idoneo a preservare l’unità del procedimento, il codice ha privilegiato l’appello in quanto quest’ultimo è un gravame che, consentendo l’esame sia del merito sia della legittimità, assorbe il ricorso per cassazione159.
L’art. 7 della legge n. 46 del 2006, ha modificato il testo della disposizione in esame inserendo un inciso che tende a limitare l’operatività della conversione al caso in cui sussiste la connessione di cui all’art. 12 c.p.p.
L’intento del legislatore era quello di restringere l’operatività della conversione per rafforzare la scelta a favore dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento160.
Le reazioni della dottrina rispetto a questa modifica sono state di segno diverso. Da una parte minoritaria degli studiosi, è stato valutato positivamente il cambiamento di prospettiva dalla connessione meramente formale della sentenza (nel caso di una sentenza che contenga più imputazioni o si riferisca a più imputati) alla connessione sostanziale dei processi (ex art. 12). Da questo punto di vista, la conversione è stata intesa
158
F. CAPRIOLI, sub art. 580 c.p.p., in Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova, 2005, 1995; F.M. IACOVIELLO, Conversione anche per i ricorsi del p.m., in Guida dir., 2006, 10, 83; CENCI, La conversione dei mezzi di impugnazione, in A. Gaito, (a cura di), Le impugnazioni penali, I, Torino, 1998, 271; A. DIDDI, La conversione del ricorso in appello, in A. Scalfati, (a cura di), Novità su
impugnazioni penali e regole di giudizio, 2006, 177; SALIDU, sub art. 580 c.p.p., in Comm Chiavario
VI, 85. 159
MAZZARRA, Problemi vecchie nuovi in tema di conversione dei mezzi di impugnazione, in Riv. giur.
umbra, 1993, 116.
160
come l’effetto della connessione dei processi e non della formale riunione nella medesima sentenza di imputati e imputazioni161.
Peraltro, la dottrina prevalente ha prospettato un’interpretazione estensiva del nuovo testo dell’art. 580, che è fondata sulla ratio della regola di conversione e consente di ritenere sempre operante il meccanismo della conversione nel caso di pluralità di impugnazioni aventi ad oggetto la
medesima fattispecie giudiziale162. Secondo questa impostazione la
disposizione di cui all’art. 580 c.p.p. è tesa a garantire l’unità dei controlli sulla decisione resa in primo grado, sia quando più regiudicande sono decise con un’unica sentenza sia quando le parti di un unico processo si trovino ad avere occasionalmente a disposizione impugnazioni diverse. In primo luogo, si ritiene che l’art. 580 c.p.p. sia applicabile nell’ambito di un processo cumulativo, concernente più imputati o più imputazioni contestate ad un unico imputato. In questa eventualità, la sentenza può essere, in astratto, scindibile in determinati capi, ciascuno impugnabile con il mezzo consentito dalla legge, potendo, quindi, un capo essere appellabile ed un altro capo soltanto ricorribile.
In secondo luogo, ad avviso della maggioranza della dottrina, la regola della conversione ex art. 580 c.p.p. deve trovare applicazione anche nel caso in cui un unico imputato sia stato giudicato per un’unica imputazione e avverso la sentenza soltanto una parte possa appellare, mentre l’altra possa solo ricorrere per cassazione163.
161
F.M. IACOVIELLO, Conversione anche per i ricorsi del p.m., cit., 87. 162
F. CAPRIOLI, I nuovi limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell’individuo
e “parità delle armi”, in Giur. it., 2007, 258; F. NUZZO, Appunti in tema di conversione delle impugnazioni ex art. 580 c.p.p., in Cass. pen., 2008, 2474.
163
M. BARGIS, Il “ritocco” all’art. 580 c.p.p. e le sue polimorfi ricadute, in M. Bargis-F. Caprioli (a cura di), Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, Torino, 2007, 242; G. DEAN,
Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione, in Dir. pen. proc., 2006, 814; A. DIDDI, La conversione del ricorso in appello, cit., 198; M.
GEMELLI, Parte civile ed inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, in Giust. pen., 2006, III, 665; E. M. MANCUSO, La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile, in A. Scalfati (a cura di), Novità su impugnazioni e regole di giudizio, 156; F. NUZZO, Appunti in tema di
Si pensi, a titolo esemplificativo, all’assetto che si è venuto a creare in seguito all’intervento della Corte Costituzionale relativo alla modifica dell’art. 443 comma 1 ad opera della legge n. 46 del 2006164. In tale contesto, la sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio abbreviato è appellabile dal pubblico ministero e dalla parte civile ma non dall’imputato (salvo che si tratti di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente) che può soltanto ricorrere per cassazione. In un’evenienza di questo tipo la mancata applicazione della regola della conversione dell’impugnazione porterebbe ad una proliferazione di procedimenti impugnativi del tutto contraria al principio di economia processuale.
Occorre precisare che l’interpretazione estensiva dell’art. 580 c.p.p. si fonda sulla base del c.d. argomento a fortiori. Si tratta di un principio interpretativo che si è sviluppato sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930. Partendo dalla premessa che la regola della conversione dell’impugnazione opera ogni volta in cui la sentenza risulta composta di più capi, “a maggior ragione” la medesima regola deve essere applicata anche quando lo stesso capo della sentenza è impugnabile dalle parti con mezzi di gravame differenti165.
La giurisprudenza sembra aver aderito a questa interpretazione estensiva: ha riconosciuto, infatti, che la conversione del ricorso per cassazione in appello opera anche con riferimento alla proposizione di
conversione delle impugnazioni ex art. 580 c.p.p., cit., 2489; G. SPANGHER, La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare, in Dir. giust., 2006, 16, 40. Contra, invece, G. FRIGO, Un intervento coerente con il sistema, in Guida dir., n. 10, 2006, 104, il quale esclude che un’ipotetica
impugnazione della parte civile possa determinare la conversione del p.m. 164
Corte Cost., sent. 20 luglio 2007, n. 320, in Guida dir., n.31, 45, con commento di R. BRICCHETTI,
Epilogo ragionevolmente prevedibile in un contesto di evidenti asimmetrie.
165
M. BARGIS, Impugnazioni, in G. Conso V. Grevi, Compendio di procedura penale, 2010, 908; G. DEAN, Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile, cit., 816; per un quadro riassuntivo della dottrina sotto il codice previgente si veda P. FERRUA, sub art. 514 c.p.p. 1930, in AA. VV.,
rimedi eterogenei contro la sentenza relativa a un unico capo di imputazione166.