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La diffusione della “buona prassi” nelle pubbliche

provvedimenti.

Per una maggiore efficacia e semplicità dell'azione amministrativa, e per un miglior rapporto tra i privati e le amministrazioni, l’art 23 della l. 69/2009 , allo scopo di promuovere l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche statali. Detto articolo ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare una media dei tempi medi e definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi ai cittadini ed alle imprese.

Nella norma citata vengono stabilite regole organizzative in grado di sviluppare reti di relazione tra pubbliche amministrazioni, creando occasioni di collaborazione, partnership e confronto tra i singoli settori dell’amministrazione centrale. Questo al fine di definire regole di comportamento generali per far funzionare il modello organizzativo , ovviamente questo procedimento non deve avvenire attraverso una produzione esasperata di norme per regolare l’organizzazione, questo comporterebbe solo ulteriore confusione normativa senza creare un’effettiva chiarezza sull’organizzazione. Rimane curioso il fatto che sia stata fatta una

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77 legge per dire alle amministrazioni come organizzarsi internamente, avendo queste ultime potere di organizzazione ed essendo quasi tutte le procedure interne create dalla prassi, e non con regolamenti interni. Le buone prassi nella Pubblica Amministrazione non avrebbero bisogno di alcuna normativa perché potrebbero benissimo essere veicolate all’interno della amministrazione statale stessa con semplici direttive del Ministero della Funzione Pubblica.93 Le buone pratiche sono azioni di tipo innovativo che hanno consentito di risolvere alcuni problemi in termini più efficienti ed efficaci rispetto alle prassi note e consolidate nell’uso. Esse fanno parte di una serie di azioni effettuate in un dato contesto amministrativo e dalle quali si è appreso un metodo e un percorso operativo che ha risolto con efficacia un dato tipo di problema, per questo motivo vengono trasferite e applicate da altre amministrazioni per risolvere problemi analoghi.

Ai sensi del comma 1 del citato art. 23 della l. n. 69/2009 , per conseguire un miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa , le amministrazioni pubbliche statali , in genere, individuano tra i propri uffici quelli che adottano i provvedimenti ed erogano servizi con maggior tempestività ed efficacia, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono tali servizi in modo da ridurre il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti. Tutto ciò al fine di diffondere le relative buone prassi agli altri uffici.

Al fine di consentire ai cittadini di conoscere i servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni di qualità più elevata, il comma 3 dell’art 23 della l. n. 69/2009 richiede che vengano pubblicate le buone prassi sui siti telematici istituzionali di ciascuna

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Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, direttiva 11 dicembre 2006 pubblicata sulla GU. 28 settembre 2007, n. 266.

78 amministrazione, e la loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Detto dipartimento è stato impegnato in questi anni nella promozione di varie iniziative tese a favorire la modernizzazione delle amministrazioni statali e locali, ha avviato ad esempio il “Programma Cantieri” ispirato proprio allo scambio di suddette buone prassi tra le Pubbliche Amministrazioni che hanno avuto ad oggetto sia temi riferibili al rapporto tra Pubblica Amministrazione e collettività, sia temi relativi al funzionamento interno delle amministrazioni.

E’ da sottolineare, però, che molte Amministrazioni hanno individuato buone prassi che non sono state veicolate tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, ad esempio la provincia di Massa Carrara ha instaurato una buona prassi inerente al progetto sviluppato dal SIT, interamente all’interno dell’Amministrazione, tale progetto sfrutta le moderne tecnologie di catalogazione, monitoraggio e gestione del territorio al fine di creare un’unica banca dati geografica consultabile sia da postazioni statiche che in movimento, perseguendo l’obiettivo primario di supportare l’utente.

Per quanto riguarda i tempi di definizione dei procedimenti, vi sono significative esperienze di individuazione dei tempi dei procedimenti amministrativi, raccolte in banche dati, come ad esempio nella provincia di Massa Carrara.94

Il gruppo IV dell’ Unità per la semplificazione e la Qualità della Regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha analizzato le buone prassi in uso presso le amministrazioni relative alle esperienze di misurazione dei tempi procedimentali,

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79 al fine di effettuare la loro diffusione presso le altre Amministrazioni Statali.95

Per attuare questo progetto sarà necessario definire i tempi medi di conclusione dei procedimenti tramite un censimento e una razionalizzazione delle procedure, componendo ogni singolo procedimento in diverse fasi, al fine di meglio distinguerle e verificare se presentano anomalie o tempi eccessivi. L’osservazione globale del procedimento consentirà di definire la sua durata media, e solo allora si potranno effettuare verifiche razionali sulla produttività delle amministrazioni. E’ da mettere in evidenza però che nelle nostre Pubbliche Amministrazioni non vengono ancora utilizzati metodi sistematici di monitoraggio delle attività, poiché l’intervento di validazione delle attività è compito della dirigenza, che dovrebbe compiere analisi, modifica e verifica delle procedure amministrative. Rimane però un pesante dubbio riguardo il funzionamento delle buone prassi, poiché pur essendo esplicitamente previsto dal citato articolo 23 la pubblicazione «

dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi » non è prevista espressamente alcuna sanzione per l’Ente

in caso di inadempimento o ritardo. Senza una vera sanzione molti amministratori adotteranno degli atti solo per adempiere al dato normativo evitando di investire risorse finanziarie ed umane per l’adozione di un vero piano di reingegnerizzazione dei processi per la qualità dei servizi, che richiede l’attivazione di molte azioni convergenti, per il buon fine delle quali è necessario che tutti i soggetti dell’amministrazione operino con lo stesso obiettivo.96

95 Presidenza del consiglio dei Ministri, Unità per la Semplificazione e la

qualità della Regolazione, Gruppo IV, “Monitoraggio e Riduzione dei Tempi Procedimentali.”

96 A. MINICUCI , Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche

amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi pubblici, in I nuovi procedimenti amministrativi , Giuffrè Editore

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LA TUTELA DEL CITTADINO DALL’INERZIA

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sommario: 1. L’orientamento tradizionale: l’irrisarcibilità degli