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La diligenza nella sua declinazione principale: l’agire informato

Nel documento TESI DI DOTTORATO (pagine 94-98)

Il presupposto d’efficienza e di razionalità dell’agire amministrativo è la conoscenza di una nutrita congerie di dati di fatto, sia aziendali, che extra-aziendali, poiché unicamente la disponibilità di un compiuto bagaglio informativo consente l’assunzione razionale della decisione gestoria164.

La concentrazione del governo dell’impresa, cui è funzionale la delega di potere, attenuando il principio di collegialità ed affidando la gestione operativa ad un numero ristretto di consiglieri muove poi la questione informativa su

informazione, di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone; b) gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle operazioni compiute. Particolare attenzione è posta poi al momento prodromico l’assunzione della decisione (il collegio verifica che «gli amministratori abbiano, in relazione al compimento di operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per la scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità»), all’aderenza dell’operazione all’oggetto sociale, alle operazioni più significative.

163 Cfr. S. FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, in Società, 2-bis, 2003, p.

310, che assegna all’espressione il valore di clausola generale, «attraverso cui passa un controllo sulla “diligente” gestione degli amministratori, e quindi su tutti i profili dell’amministrazione in relazione alla specificità dimensionale-qualitativa della singola società, con il limite delle scelte di merito in senso stretto»; il brano è richiamato in A. ZANARDO, cit., p. 153 s., che inoltre sottolinea come la formula riunisca in sé «tutti i canoni comportamentali che devono essere osservati per esercitare un’attività economica realmente efficiente ed efficace», come può evincersi anche dall’utilizzo del lemma “principi” anziché “obblighi”, con ciò «evocando un paradigma concettuale che mal si presta ad essere “imbrigliato” in rigide categorie giuridiche». In relazione a tale ultima

considerazione, l’A. rinvia a R. VENTURA, in A. BADINI CONFALONIERI – R. VENTURA,

Commento all’art. 2497, in Il nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino , G. Bonfante, O.

Cagnasso, P. Montalenti, III, Bologna, 2004, p. 2163.

164 C. AMATUCCI, L’efficienza dell’ “insider control system” e l’informazione “privata”

destinata al Consiglio di sorveglianza, in AGE, II, 2007, p. 396; G. M. ZAMPERETTI, Il dovere di

un piano ulteriore, ossia quello delle asimmetrie informative intraorganiche. La fluidità e la completezza dell’informativa endoconsiliare rappresenta pertanto il passaggio obbligato non solo per il regolare funzionamento dell’organo amministrativo, ma anche per l’efficienza dei controlli, della gestione e della diffusione della responsabilità per la gestione165: l’agire informato assume il ruolo di cardine del buon governo societario166. Sul tema è stato efficacemente osservato «che il principio di trasparenza funge da comune denominatore degli strumenti di corporate governance, e cioè di quelli affidati al mercato e di quelli interni o endosocietari che dir si voglia: così che è proprio la trasparenza della struttura proprietaria e della gestione della società a consentire al mercato, agli "organi" (collegio sindacale, assemblea) interni e agli stessi soci una valutazione, la più possibile corretta, della gestione e dei risultati della stessa»167. Non è un caso, pertanto, che il grimaldello per accertare la responsabilità degli amministratori sia stato proprio la valutazione del momento prodromico l’assunzione della decisione gestoria168. A tal fine l’art. 2381

165 Cfr. BANCA D’ITALIA, Disposizione di vigilanza del 4 marzo 2008. Organizzazione e

governo societario delle banche, in Bollettino di Vigilanza, 2008, III, ove è posto l’accento sulla

necessità che i flussi informativi siano adeguati e tempestivi e si enfatizza che la circolazione informativa intrasocietaria ed intraorganica è «condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli».

166 G. M. ZAMPERETTI, op. ult. cit., p. 323.

167 V. BUONOCORE, Le nuove forme di amministrazione, cit., p. 412.

168 In giurisprudenza, ex multis, v. Cass. 27 dicembre 2013, n. 28669: «se è vero che

c.c. disegna un apposito circuito informativo, assegnando al presidente del consiglio il ruolo di raccordo tra il polo d’origine dell’informazione (i delegati) e il polo d’arrivo (i consiglieri non delegati).

In questa sede si vuole soffermare l’attenzione sull’ultimo comma dell’art. 2381, primo periodo, ai sensi del quale gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Il precetto dell’agire informato, sebbene calato entro una disposizione più propriamente dedicata alla gestione delegata dell’impresa societaria, diviene caposaldo operativo del “buon amministratore”169. Prima di essere

imprenditoriale, in quanto il merito dell'agire gestorio resta insindacabile, tuttavia rientra nell'ambito della diligenza esigibile il corredare le scelte medesime con le verifiche, le indagini e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quella natura, alle condizioni di tempo e di luogo e ad alla luce di ogni altra circostanza concreta. Se certamente il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle di merito compiute dall'organo societario, invero, rientra però nei suoi compiti verificare se, nel caso concreto, la scelta gestoria sia avvenuta nel rispetto dei parametri dell'azione adempiente e diligente, così come richiesta nel mondo degli affari, che deve essere connotata da liceità, razionalità, congruità, attenzione e cura particolari, nozioni da

integrare alla stregua delle circostanze del caso concreto». In dottrina, cfr. R. RORDORF , La

responsabilità civile degli amministratori di S.p.A. sotto la lente della giurisprudenza (I parte), in Società, 2008, p. 1195 s., il quale sottolinea come «ai fini dell’eventuale responsabilità

dell’amministratore, non rileva tanto ciò che egli fa, quanto il modo in cui lo fa: non, quindi, il grado di rischio che assume prendendo una determinata iniziativa, ma l’eventuale mancata adozione delle verifiche preventive occorrenti per valutare quel rischio in modo professionalmente adeguato (non, per esempio, il fatto in sé che si sia deciso di acquisire la partecipazione in un’altra impresa matrimonialmente pericolante, ma la circostanza che non si siano eventualmente prima passate al setaccio con la dovuta diligenza le condizioni patrimoniali, finanziarie ed economiche di detta impresa)».

169 Negli stessi termini, sebbene con una formula più efficace, cfr. P. MONTALENTI,

Gli obblighi di vigilanza nel quadro dei principi generali sulla responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Il nuovo diritto delle società: Liber amicorum Gian Franco Campobasso,

diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, vol. II, 2006, p. 837, secondo cui l’agire informato «assurge a paradigma generale di comportamento del buon amministratore».

fonte di doveri (riflessivi, transitivi e d’interazione170), l’agire informato costituisce canone dell’agire: solo un’informativa tempestiva e completa consente l’assunzione razionale della decisione gestoria e l’effettivo svolgimento delle funzioni di controllo. In questo senso, l’agire informato è principio basilare della corretta amministrazione e declinazione primaria della diligenza gestoria171, applicabile a qualsiasi amministratore, a prescindere dalla funzione concretamente esercitata172.

Improntare l’agire gestorio sul valore dell’informazione solleva quanto meno tre ordini di problemi: i) l’individuazione dei requisiti affinché l’assetto informativo possa considerarsi adeguato; ii) quando, in

170 La tripartizione in doveri d’informazione riflessivi, transitivi e d’interazione

quale specchio del dovere di informarsi, di informare e di coordinamento

dell’informazione è mutuata da G. M. ZAMPERETTI, op. ult. cit. e sulla stessa ci si

soffermerà nel capitolo successivo. Il canone dell’agire in modo informato, infatti, nella sua estrinsecazione operativa è generatore di obblighi a contenuto specifico, appunto di informarsi, di informare e di diffusione informativa.

171 Cfr. le Norme di comportamento del collegio sindacale, cit., § 3.3., Vigilanza sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione e le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, cit., sempre § 3.3., Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ai sensi dei quali «i sindaci devono avere cognizione e vigilare sulla

corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori e non effettuare la verifica della bontà e convenienza delle scelte gestionali, le quali sono onere e compito primari dell’organo amministrativo».

172 In altri termini, il canone dell’agire informato «riguarda, indifferentemente dal

sistema di amministrazione adottato, tutti gli amministratori, a prescindere dal fatto che la responsabilità della gestione competa ad essi in modo collegiale o in forza di delega»

(M. MARULLI, La delega gestoria, cit., p. 110), sanzionando ogni scelta di gestione che sia

presa «con colpevole improvvisazione, senza soppesare i vantaggi e svantaggi che

l’operazione può presentare per la società» (F. BONELLI, Responsabilità degli amministratori

di s.p.a., in Giur. comm., 2004, I, p. 635) e traducendosi poi, per gli amministratori delegati,

nel «curare un’adeguata istruttoria e [ nel ] compiere una congrua ponderazione nelle

decisioni da assumere e nelle proposte da presentare al consiglio» (R. SACCHI,

ipotesi di deficienza informativa, il paradigma dell’agire informato diviene generatore di obblighi a carico del singolo amministratore e, segnatamente, del dovere di attivarsi per azzerare la carenza esistente; ii) infine, quali siano i mezzi di reattivi consentiti, poiché e sempre e solo sul piano dei poteri che deve misurarsi l’effettività del precetto comportamentale. Mentre l’adeguatezza dell’assetto informativo sarò oggetto di esame nel Capitolo IV, per l’approfondimento dei poteri informativi del singolo amministratore si rinvia al Capitolo V.

Nel documento TESI DI DOTTORATO (pagine 94-98)