5. LA NORMATIVA REGIONALE NEI RAPPORTI CON L'UNIONE
5.1 Regioni d'Italia, Regioni d'Europa
5.1.1 La fase ascendente
La disciplina della partecipazione regionale alla fase ascendente del diritto comunitario non si esaurisce con la normativa statale, ma molte Regioni hanno ritenuto necessario intervenire per dotarsi di strumenti tali da rendere efficace l'intervento regionale alla fase di elaborazione e attuazione degli atti europei, soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione185.
Innanzitutto, i nuovi Statuti regionali, approvati dopo la legge costituzionale 1/1999, riportano notevoli riferimenti riguardo l'appartenenza all'Unione Europea, sia nel preambolo che nelle disposizioni di principi.
Lo Statuto dell'Emilia-Romagna afferma come la Regione si basi “sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea”186, sottolineando la propria autonomia
“secondo le norme della Costituzione e dell’Unione Europea”187.
Dello stesso tenore sono state le scelte di Regioni come Toscana, Lazio, Calabria, Campania, Veneto, Piemonte, Puglia, Molise e Marche188.
Tutte le Regioni a Statuto ordinario hanno dedicato disposizioni statutarie ai rapporti con l'Unione europea e la loro partecipazione
185 È d'uopo sottolineare che alcune Regioni (Toscana, Liguria, Veneto e Sardegna) avevano legiferato in materia di rapporti con la Comunità Europea ancor prima della riforma del Titolo V del 2001.
186 Preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 187 Art. 1 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
188 Artt. 1 degli Statuti delle Regioni Lazio, Calabria, Campania, Veneto, Piemonte, Puglia, Molise e Marche.
al processo di formazione del diritto comunitario189.
Seppur vi siano diversi gradi di intensità nel richiamare l'Unione Europea da Regione a Regione, leggendo i vari disposti, si propende a ritenere che tutte le Regioni, almeno a parole, partecipino al processo decisionale europeo.
Perché si possa dare un giudizio sull'attuazione delle disposizioni statutarie, bisogna ricercare se a queste siano seguite delle leggi di dettaglio, che disciplinano la partecipazione regionale all'Unione Europea, sia nella fase ascendete che discendente, attraverso l'approvazione di leggi regionali di procedura.
Tutti gli Statuti prevedono un forte ruolo della Giunta e del suo Presidente190, non solo perché ciò è conseguenza della normativa
statale, basti solo pensare alla partecipazione del “governatore” alla Conferenza Stato-Regioni, ove si realizzano le intese per la definizione della posizione italiana che il Governo dovrà sostenere in sede di Consiglio (europeo e dei Ministri dell'Unione Europea), ma si rimandano alla Giunta la presentazione della legge
189 Art. 70 dello Statuto della Regione Toscana, art.15 dello Statuto della Regione Piemonte art. 4 dello Statuto della Regione Liguria, artt. 10 e 11 dello Statuto della Regione Lazio, art. 25 dello Statuto della Regione Umbria, artt. 9 e 10 dello Statuto della Regione Campania, artt. 83-87 dello Statuto della Regione Basilicata, art. 3 dello Statuto della Regione Calabria, art. 9 dello Statuto della Regione Puglia, art. 65 dello Statuto della Regione Molise, art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, art. 2 dello Statuto della Regione Marche, artt. 11 e 12 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, artt. 4 e 18 dello Statuto della Regione Veneto, art. 6 della Regione Lombardia.
190 La Regione Liguria è però l'unica che attribuisce espressamente al Presidente della Giunta regionale la cura dei rapporti con le Istituzioni Europee, oltre il compito di relazionare al Consiglio riguardo gli stessi.
È interessante notare che presso la Presidenza della Regione Siciliana è stato istituito il Dipartimento affari extra regionali, con delega alle politiche europee. Vedi S. PAJNO, Attività di rilievo internazionale e rapporti con l'Unione Europea, in A. RUGGERI, G. VERDE (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della
Regone Sicilia, Torino, 2012, p. 333.
Normalmente, sono i Presidenti a mantenere la delega al coordinamento delle politiche comunitarie, ma ad oggi in Campania, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta sono presenti Assessori con delega alle Politiche dell'Unione Europea.
comunitaria regionale191, che molti enti territoriali prevedono.
Rimandando l'analisi ad una successiva trattazione, possiamo affermare che la legge comunitaria regionale è l'atto con il quale la Regione da attuazione alla disciplina comunitaria; però, non tutte le Regioni la includono nella propria legislazione, preferendo l'emanazione di leggi regionali “semplici”, senza procedure o termini particolari.
Di maggiore interesse è il ruolo che i Consigli regionali hanno assunto negli anni a seguito dell'approvazione delle diverse leggi regionali di procedura, nelle quali si è rafforzata la figura delle Assemblee legislative regionali, e alle conseguenti modifiche dei loro regolamenti interni.
Nel caso della Regione Lombardia, è il Consiglio regionale a predisporre gli indirizzi generali della Regione nelle politiche comunitarie, infatti l'Assemblea consiliare è direttamente coinvolta, al pari della Giunta, nella formazione della posizione dell'ente sugli atti comunitari e statali di adeguamento del diritto europeo192.
Quanto detto è sottolineato dal Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplina come l'Assemblea si esprima sul programma legislativo della Commissione europea con una risoluzione volta a stabilire gli indirizzi di politica comunitaria della Regione, trasmettendone copia alle Camere193.
La stessa decisione è stata presa dal Molise: il Consiglio regionale determina con una risoluzione gli orientamenti della Regione circa
191 L'idea delle leggi comunitarie regionali è da ricercarsi nella legge 11/2005 in cui il legislatore si riferisce a “leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome.”
192 Art. 39, 4° comma della legge reg. 17/2011.
193 S. NINATTI, La proiezione internazionale dell'autonomia regionale, in L. VIOLINI, Q. CAMERLENGO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della
le questioni riguardanti l'Unione Europea194.
Anche il Consiglio regionale delle Marche dispone di poteri di indirizzo al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sui temi attinenti i rapporti con le Istituzioni comunitarie195.
Inoltre, l'Esecutivo e l'Assemblea legislativa marchigiana d'intesa definiscono le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari196.
Stessa cosa avviene in Umbria, ove si ammettono casi in cui ciascun organo può formulare osservazioni anche in mancanza di un'intesa.
Nella stessa Regione, la Giunta è vincolata dall'obbligo di tenere conto degli indirizzi consiliari nei negoziati a livello europeo197.
In Veneto, tra Giunta e Consiglio vi deve essere una reciproca e tempestiva informazione per formulare una posizione unitaria della Regione, da sostenere a livello statale ed europeo198. Inoltre
l'Assemblea può proporre alla Giunta di chiedere la convocazione della Conferenza Stato-Regioni, qualora ci siano atti riguardanti materie di competenza legislative regionali199.
A livello regionale sono state anche formalizzate da alcuni enti l'istituzione di una sessione europea del Consiglio: la prevedono le leggi di procedura del Veneto200, del Lazio201.
194 Legge reg. 32/2008. 195 Legge reg. 14/2006.
196 E. ALBANESI, L. CALIFANO, I rapporti di rilievo internazionale e comunitario, in L. CALIFANO, G.M. SALERNO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale
della Regione Marche, Torino, 2012, p.352-353.
197 L. CASSETTI, S. RICCI, J. ROSSI, La dimensione internazionale ed europea
della Regione Umbria, in M. VOLPI, F. CLEMENTI (a cura di), Lineamenti di diritto
costituzionale della Regione Umbria, Torino, 2016, p.342. 198 Art. 3, 2° comma della legge reg. 26/2011.
199 M. NICOLINI, I rapporti della Regione del Veneto con l'Unione Europea, in P. CAVALERI, E. GIANFRANCESCO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale
della Regione del Veneto, Torino, 2013, p. 421.
200 Art. 6 della legge reg. 26/2011.
201 Legge reg. 1/2015 “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività
Le Marche e l'Umbria disciplinano che durante questa sessione la Giunta esponga il rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie e si esamini la proposta di legge comunitaria regionale202; si sottoponga all'attenzione del Consiglio, il
programma legislativo annuale della Commissione europea, nonché le relazioni del Governo al Parlamento.
Seppur abbia le stesse funzioni, il legislatore lombardo ha pensato di disciplinare la sessione europea dell'Assemblea legislativa dal Regolamento interno del Consiglio Regionale203, analoga la scelta
avvenuta in Friuli Venezia Giulia204.
Per quanto concerne la trattazione consiliare, le Regioni hanno spesso attribuito alla Commissione permanente “Affari istituzionali e statutari” la competenza in materia di rapporti con l'Unione Europea, si veda per esempio i casi di Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Umbria205.
Altri Consigli regionali hanno pensato di legare la competenza per le politiche comunitarie ad altri settori strategici: in Calabria, è
presente la II Commissione Permanente “Bilancio,
programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero”206; nelle Marche alla
II Commissione permanente, competono le materie in sviluppo
di rilievo internazionale della Regione Lazio”.
202 In Sicilia il disegno di legge comunitaria regionale è denominato “Legge di partecipazione della Regione all'Unione Europea”.
203 Artt. 102-104 del Regolamento del Consiglio regionale della Lombardia. 204 Art. 169-ter del Regolamento del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.
205 La I Commissione Consiliare permanente del Consiglio regionale dell'Umbria prende il nome di “Commissione Affari Istituzionali e comunitari”. 206 In realtà il Consiglio regionale calabrese vedeva la presenza della VI Commissione permanente “Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'Estero”, ma che è stata accorpata alla Commissione “Bilancio” a seguito della deliberazione consiliare 135/2011, con la quale si è modificato il Regolamento interno del Consiglio. Vedi G. D'IGNAZIO, Regione Calabria e Unione Europea, in C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della
economico, formazione professionale e lavoro, Affari europei e internazionali; diversa la scelta del legislatore pugliese che ha attribuito alla VI Commissione Permanente le questioni relative alle Politiche comunitarie, insieme a Istruzione e Cultura.
Altre Regioni hanno ritenuto necessario istituire delle Commissioni competenti in materia “esclusiva” delle politiche europee.
La Toscana207, la Lombardia208 e il Molise209 hanno istituito delle
Commissioni speciali per i temi europei, mentre, ad oggi, due sono le Regioni che prevedono una Commissione permanente per gli Affari europei: Abruzzo210 e Lazio211.
In entrambi i casi, le funzioni della Commissione sono riassumibili nella verifica di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi emanati dagli organi dell'Unione Europea, nel predisporre le osservazioni sui progetti legislativi e sugli atti a loro preordinati, inviati dal Governo ex art. 25 della legge 234/2012. Si ritiene opportuno ricordare che, in applicazione al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, Consigli regionali possono essere destinatari, da parte delle Camere, di progetti legislativi comunitari, perché questi possano verificare il rispetto del principio di sussidiarietà, in tempo utile per l'esame parlamentare, potendo formulare delle osservazioni212.
Infine, è interessante notare che, seppur in Lombardia si preveda il
207 Vedi Infra
208 Questa prende il nome di Commissione speciale Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome
209 La Commissione è istituita col nome di Commissione speciale per gli affari comunitari.
210 Si fa riferimento alla IV Commissione consiliare "Politiche europee, internazionali, Programmi della Commissione europea, Partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea".
211 Si richiama la II Commissione consiliare “Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli”.
coinvolgimento degli enti locali nel processo di partecipazione alla formazione del diritto europeo, non precisando i termini del loro intervento, le Regioni Calabria e Veneto indicano le modalità con cui questo avviene. Si definisce che il Consiglio Regionale, durante la sessione europea, debba acquisire il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.
La Regione Calabria ha anche previsto che il CAL possa proporre al Presidente della Regione di chiedere al Governo di ricorrere alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’impugnazione di un atto normativo dell’Unione europea ritenuto illegittimo.
Sull'importante ruolo delle Assemblee legislative regionali è d'uopo fare un riferimento alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CARLE).
La Conferenza è composta dai Presidenti delle Assemblee regionali che hanno poteri legislativi e ne fanno parte 74 regioni di 8 Paesi dell'Unione Europea: le Comunità autonome spagnole, i Consigli regionali italiani, le Assemblee delle Regioni e Comunità belghe, i Parlamenti sia dei Länder austriaci che dei Länder tedeschi; il Parlamento autonomo di Åland (Finlandia), le Assemblee regionali delle Azzorre e Madeira (Portogallo), e quello di Scozia, Galles e Irlanda del Nord (Regno Unito)213.
Dal 1997, il CARLE sostiene a livello comunitario la partecipazione dei Parlamenti regionali al processo di integrazione europea, al fine di una migliore applicazione del principio di sussidiarietà. Nel 2005, infatti aveva già richiesto, attraverso la Dichiarazione di Catalogna, resa a Barcellona al termine della riunione della CARLE del 24 e 25 ottobre, l'adozione di misure necessarie per consentire la partecipazione dei Parlamenti delle Regioni con poteri legislativi
al controllo del principio di sussidiarietà214, in linea con quanto poi
affermato dal Trattato di Lisbona del 2007.