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RUOLO DEL DIRIGENTE

3.1 La figura del dirigente

La riforma del pubblico impiego, attuata già nel 1993, ha attribuito alla dirigenza pubblica compiti diversi e più ampi rispetto alla precedente normativa, a cui fa riscontro l'assunzione di responsabilità connesse al raggiungimento di risultati certi e verificabili.

Il dirigente è colui che sovraintende, organizza e dispone il lavoro; nell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli dal datore di lavoro, predispone le misure di sicurezza in sintonia con il datore di lavoro, impartire le istruzioni e ordini precisi in sintonia con il datore di lavoro, vigilare affinché le istruzioni vengano eseguite, incaricare i preposti affinché svolgano mansioni di controllo e vigilanza.

La legge n. 190/2012 del pubblico impiego contiene una “specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati secondo le funzioni attribuite” (art. 54, comma 1, Dlgs n. 165) e il legislatore del 2012 evidenzia, dunque, la centralità strategica del ruolo del dirigente dal punto di vista comportamentale, per la costruzione di un ambiente di lavoro positivo che costituisca la più efficace forma di prevenzione in ordine a fenomeni corruttivi o illegali.

L’art. 13 disciplina gli obblighi di condotta cui è tenuto il dirigente oltre a quello di tutti i dipendenti. Il codice ha stabilito una definizione “sostanziale” di dirigente, comprendendo anche quei soggetti si trovano a svolgere in via temporanea una funzione di direzione (es. incarichi dirigenziale).

Il ruolo del dirigente ha delle norme di comportamento che deve seguire:  Obbligo di esemplarità e di lealtà:

Questa regola impone al dirigente di non strumentalizzare la propria posizione personale e avendo un atteggiamento di lealtà nei confronti dell’amministrazione di appartenenza in termini di diligenza e puntualità nell’adempimento e nei confronti dei collaboratori attraverso un atteggiamento trasparente e imparziale nel valutare con premi o sanzioni i dipendenti.

 Adozione di un adeguato “comportamento organizzativo”

Nell’ambito del comportamento organizzativo necessario per l’adempimento dell’incarico il dirigente deve misurarsi in particolare con il fattore tempo, di rilevante importanza da quando il legislatore, con le modifiche all’art. 2 della legge n. 241/1990 ha dato rilievo sia ai fini risarcitori, che disciplinari e di responsabilità contabile dell’inosservanza del termine finale prefissato per il singolo procedimento.

La gestione del tempo ovvero il gestire i processi interni ed esterni alla propria struttura in maniera tale che non vi siano tempi morti nel passaggio delle attività tra i collaboratori, attraverso un continuo monitoraggio sull’andamento delle attività, la trasmissione di immediatamente informazioni alle persone coinvolte e l’organizzare riunioni tra l’equipe.

“Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa” (art. 13, comma 4).

“Il dirigente svolge con diligenza le funzioni a esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico”.

La pianificazione è la capacità di distinguere tra le attività importanti e quelle urgenti, implica la previsione su un orizzonte temporale medio (la settimana, il mese, l’anno), delle attività determinanti per il raggiungimento degli obiettivi, ponendo in essere con congruo anticipo quelle azioni che, nello sviluppo del tempo, permettono di gestirle correttamente evitando che si trasformino in urgenze.

Il comportamento organizzativo adeguato per il raggiungimento degli obiettivi deve tener conto della necessità del dirigente di relazionarsi in maniera positiva von i dipendenti, coinvolgendoli nel conseguimento dei obiettivi preposti con un’adeguata informazione degli obiettivi, in questo modo come si stabilisce un clima di fiducia in cui il singolo si sente partecipe dell’azienda e secondo i più recenti studi di organizzazione aziendale, si ottengono risultati di eccellenza anche se con risorse economiche scarse.

 La cura del “benessere” organizzativo

A carico del dirigente ha il dovere di gestire una serie di comportamenti diretti a creare nella struttura cui è preposto un clima positivo che la norma definisce “benessere organizzativo”. “I capi migliori sono persone degne di fiducia, empatiche e connesse, che ci fanno sentire sereni, apprezzati e motivati. I cattivi capi (distanti, difficili e arroganti) ci fanno sentire a disagio nel migliore dei casi e pieni di risentimento nel peggiore”. Si rende allora decisivo che il dirigente, se non sia naturalmente e intuitivamente in possesso delle qualità individuate per impostare una relazione costruttiva con i dipendenti, ne apprenda l’uso attraverso specifici percorsi di studio2.

2 D. Goleman; Intelligenza sociale- pag. 279- Editore BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2007.

“Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali”.

Il codice amplia ancor di più il ruolo strategico del dirigente in ordine al clima generale dell’ufficio cui è preposto e declina il benessere organizzativo nelle modalità lavorative che la norma indica (art. 13, comma 5):

a) Favorisce i rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori:

Secondo i nuovi paradigmi dell’organizzazione aziendale, i veri problemi sulla qualità del lavoro non sono riconducibili solo a quelli di natura organizzativa o di scarse risorse economiche ma sulla qualità delle relazioni delle risorse umane che vadano ad incidere sulla partecipazione e sul miglioramento del proprio lavoro e sulla capacità di superare i più complessi problemi di natura tecnico-gestionale.

Questo aspetto riveste una grande importanza per le competenze tecniche del dirigente che riuscendo a garantire un clima ottimale tra le proprie risorse umane riesce a favorire un miglioramento delle prestazioni offerte all’utenza.

b) La circolazione delle informazioni e l’aggiornamento del personale:

Far circolare le informazioni presuppone da parte del dirigente una visione dell’ufficio non verticistica, ma di squadra, in un’ottica di coinvolgimento di tutti nel perseguimento degli obiettivi. Fondamentale per una buona riuscita è il costante aggiornamento del personale, garantito dalla formazione continua in medicina ma anche dal dirigente che ne permette di organizzare secondo le esigenze personali e aziendali la qualità professionale impendendo un superficiale adempimento dell’obbligo dell’aggiornamento ECM da parte degli operatori.

c) La valorizzazione delle differenze e capacità di valutazione dei propri collaboratori: Dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi (art. 9 del Dlgs n. 150/2009), egualmente il dirigente deve saper valorizzare le differenze presenti nell’ufficio, costituendo le stesse una ricchezza che deve essere potenziata e non già livellata. Si pensi in particolare all’utilizzo del part-time per le madri con figli piccoli o ai dipendenti che abbiano particolari esigenze legate alla famiglia, alla salute. Il dirigente deve essere in grado di valutare le diverse situazioni, senza

 L’obbligo di imparzialità verso i dipendenti

Il dirigente ha l’obbligo di imparzialità, essa sia:

a) imparzialità esterna, nei confronti del personale da assumere e nel servizio da rendere ai cittadini; b) imparzialità interna, come regola di condotta all’interno dell’ufficio in relazione alla

distribuzione del lavoro e degli incarichi.

Nei confronti dei suoi collaboratori per la gestione delle ripartizioni del lavoro e della valutazione del personale che deve essere veritiera attraverso l’uso di indicatori oggettivi e impedendo una disparità di trattamento che possa ledere il personale.

Se precedentemente è stato descritto chi è il dirigente e le caratteristiche attuabili di un buon dirigente per quanto, invece, concerne il ruolo nelle informative sulla salute e sicurezza sul lavoro è ampiamente descritto nel Decreto 81/2008.

Nell’art.18 vengono elencati gli obblighi e i doveri del datore di lavoro e del dirigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

» nominare il medico competente;

» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione degli incendi;

» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;

» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

“Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione” (art. 13, comma 6, del codice).

» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; » richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;

» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; » adempiere agli obblighi di informazione e formazione;

» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento della valutazione dei rischi;

» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50); » munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto; » convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

» aggiornare le misure di prevenzione;

» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; » vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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