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La flessibilizzazione del mercato del lavoro

C APITOLO Q UARTO

1. Le regole del lavoro in Italia tra passato, presente e futuro.

2.2. La flessibilizzazione del mercato del lavoro

Come detto nel paragrafo che precede, la crisi economica ha avuto un effetto decisamente più drammatico rispetto alle dinamiche globalizzanti nel mercato del lavoro italiano. Tuttavia, è opportuno domandarsi se in questo quadro anche le politiche di diritto del lavoro abbiano avuto una responsabilità.

Sul punto la dottrina italiana si è espressa in senso positivo, riconsocendo che la sistuazione attuale del mercato del lavoro italiano sia, in parte, frutto di scelte che si riferiscono alle politiche di regolazione dei rapporti di lavoro, in particolare

307 G. GIOVANNETTI, B. QUINTIERI, ivi, p. 51.

308 In particolare nel settore tessile nel periodo 2000-2005 la Germania ha subito una flessione occupazionale del 25,5%, la Francia del 30,6%, il Regno Unito del 39,2%.

309 A. LANZA, B. QUINTIERI, "Eppur si muove: come cambia l'export Italiano", op. cit. p.121. In particolare nel settore dell'abbigliamento, l'indice della delocalizzazione relativa è passato dal 15,1% al 50, 9% nel periodo trai il 1998 ed il 2003.

con riferimento alla dicotomia che si è creata fra lavoratori "a tempo indeterminato" e lavoratori precari310.

Molte sono state le riforme che nel corso degli anni hanno progressivamente allontanato il rapporto di lavoro dal paradigma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel corso degli anni Novanta, infatti, si è assistito alla privatizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la riforma del collocamento ed il c.d. "pacchetto Treu", in materia di promozione dell'occupazione. Tali misure, in particolare la privatizzazione del pubblico impiego, che ha introdotto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e collaborazioni occasionali con le pubbliche amministrazioni e l'introduzione del lavoro interinale, hanno modificato profondamente le prospettive del rapporto di lavoro. Ma è all'inizio degli anni Duemila che le forze politiche hanno risposto più decisamente alle richieste di riduzione delle rigidità regolative del fattore di produzione "lavoro" avanzate dalle imprese per rispondere a quelle sfide imposte dalla globalizzazione che si sono analizzate nel precedente paragrafo.

In questo senso sono state emblematiche la riforma del contratto subordinato a tempo determinato ad opera del d.lgs. n. 368/2001, che ha allargato le condizioni d’uso dell’istituto e successivamente la rivisitazione o l’introduzione ex novo di una molteplicità di contratti di lavoro sia subordinato311, sia autonomo312, sia di tipo ibrido313, molti dei quali regolati dal d.lgs. n. 276/2003, la legge della flessibilizzazione per antonomasia.

310 M.G. GAROFALO, "Post-moderno e diritto del lavoro. Osservazioni sul Libro verde “Modernizzare

il diritto del lavoro”, in Riv. Giur. Lav., I,2007, p. 141, che sottolinea come la segmentazione del mercato del lavoro derivi prima di tutto da fattori sociali: le imprese tendono infatti ad assumere ed a promuovere gli uomini e non le donne, i nativi e non gli immigrati, i c.d. normodotati e non i portatori di handicap, gli eterosessuali e non gli omosessuali ecc. perché li ritengono più produttivi. È proprio per contrastare questi fenomeni che sono state varate le norme che vietano le discriminazioni.

311 Contratto di somministrazione, part-time, contratto di lavoro intermittente o a chiamata, contratto di lavoro ripartito, contratto di apprendistato, contratto di inserimento.

312 Lavoro a progetto e lavoro occasionale.

313 Ci si riferisce al contratto di lavoro accessorio, che molto ha interessato la dottrina in merito ad una sua classificazione tiplogica, poichè vi è chi lo ricollega sostanzialmente nell'area del lavoro autonomo, cfr., tra molti, M. MURATORIO, "Il lavoro accessorio", in MISCIONE, D.GAROFALO "Il commentario

alla l. 133/2008", 2009, 466-472. Altra dottrina, invece, sostiene che non sia rilevante una qualificazione

precisa della tipologia, che appunto, in quanto dotata di autonomia causale è disciplinata dalle sue proprie regole, sul punto, ex multis, VALLEBONA, "La riforma dei lavori", 2004, p. 26. Per una sintesi sul tema,

La scelta politica degli anni passati è pertanto stata quella di introdurre una molteplicità di figure di lavoro flessibile quali strumenti di accesso al mercato del lavoro, indubbiamente più convenienti per le imprese in termini di disciplina314, di costi retributivi315 e soprattutto contributivi316. Specularmente, si è deciso di non intervenire sulla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui all’art. 2094 c.c., eccezion fatta per la normativa sull’orario di lavoro (d. lgs 66/2003) e al contempo bisonga considerare che da una riforma del contratto di lavoro standard ne potrebbe conseguire la messa in discussione delle garanzie ad esso collegate.

A ciò si aggiunga che tutte tali tipologie contrattuali non sono state regolate dal legislatore in maniera sempre chiara317 e per nessuna di esse emerge una chiara specializzazione funzionale318. Ne è conseguita in questi anni la possibilità per le imprese di effettuare un vero e proprio “shopping contrattuale” alla ricerca del modello più conveniente ed una prevedibile utilizzazione strategica e in successione di diverse tipologie contrattuali per sfuggire ai limiti fissati dalla legge, soddisfacendo al contempo un’identica esigenza produttiva319.

v. M GAMBACCIANI, "Il lavoro accessorio", in "I nuovi contratti di lavoro" a cura di M. PERSIANI, 2010, pp. 249 ss.

314 Si pensi all’assenza di stabilità che caratterizza tutte le figure di contratto a termine, per loro natura destinate ad estinguersi automaticamente allo spirare del termine e, dunque, sottratte alla disciplina del licenziamento ed al conseguente controllo del giudice.

315 Per esempio la modulazione del principio di parità di trattamento in materia di somministrazione o la possibilità del sottoinquadramento nel contratto di apprendistato.

316 È il caso dell’apprendistato, del lavoro a progetto, del lavoro autonomo.

317C.ZOLI,"Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro, in

Gior. Dir. Lav. Rel. Ind., 2004 p. 359 ss. Si pensi alla nozione di «ragioni tecniche, organizzative,

produttive o sostitutive» (art. 1, d.lgs. n. 368/2001) che legittimano l’apposizione del termine al contratto di lavoro, con riferimento alle quali si è a lungo dibattuto se dovessero ritenersi temporanee o meno; o ancora al dibattito circa il significato da attribuire alla locuzione «progetto, programma o fase di esso» elemento centrale dell’attuale nozione di contratto di lavoro a progetto (art. 61, d.lgs. n. 276/2003). 318 Per esempio, per valutare le capacità del lavoratore non è raro che le imprese facciano ricorso indifferentemente al patto di prova, al contratto a termine o al contratto di lavoro somministrato.

319 Il panorama è poi arricchito dai coevi interventi in materia di decentramento produttivo (appalto e trasferimento d’azienda) che, pur non introducendo nuove figure di contratto di lavoro, tuttavia incidono sul panorama complessivo rendendo più agevole e meno costoso l’utilizzo indiretto e l’acquisizione indiretta di lavoro subordinato da parte delle imprese.