CAPITOLO IV – Il commissariamento ex art 143 TUEL –
7. La Gestione straordinaria
Poiché, soventemente, nei Comuni sciolti per mafia i servizi resi ai cittadini risultano degradati, insufficienti o del tutto carenti e poiché l’apparato burocratico appare spesso inadeguato alla cura dell’interesse pubblico a causa della compromissione con le organizzazioni criminali, il legislatore ha deciso di ampliare i poteri della Commissione straordinaria e di agevolarla nel difficile compito di gestione e di risanamento dell’ente, nell’ottica di ricondurre il sistema di gestione della cosa pubblica ai principi di legalità e di imparzialità, nonché di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (art. 145 e 145-bis, d.lgs. n. 267/2000).
L’art. 145 TUEL prende in esame la cosiddetta “Gestione straordinaria”, la quale risulta configurabile in due ipotesi:
a) Il primo comma del suddetto articolo considera il caso in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento. Il Prefetto, su richiesta della Commissione straordinaria, può disporre l’assegnazione, in via temporanea, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, anche in posizione di sovraordinazione.
Tale disposizione si rileva assai opportuna in relazione alla ormai consolidata separazione tra attività di indirizzo politico di competenza degli organi elettivi ed attività di gestione di competenza dei dirigenti e soprattutto nell’ottica del comma V dell’art. 143 TUEL, in base al quale, nel caso in cui emergano collegamenti o forme di condizionamento della criminalità organizzata nelle figure del Segretario comunale, del Direttore generale, dei dirigenti e dei dipendenti dell’ente locale, questi
105
possono essere sospesi dall’impiego o destinati ad altri uffici o mansioni. La suddetta norma prevede anzitutto conseguenze sul rapporto lavorativo di chi abbia subito un tale condizionamento, ferma restando la possibilità di adottare “ogni altro provvedimento utile”, “anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento”. Quest’ultimo, in effetti, rappresenta l’extrema ratio, cui fare ricorso quando l’ente locale non è altrimenti liberabile dal condizionamento mafioso; pertanto, “se tale condizionamento si è concentrato unicamente sul personale amministrativo, sarà soltanto su quest’ultimo che si dovrà agire, senza incidere, invece, sugli organi elettivi”133.
Inoltre i rapporti di consulenza tecnica e di co.co.co. sono risolti di diritto, fatta salva la facoltà della Commissione straordinaria di rinnovarli entro quarantacinque giorni dall’insediamento.
b) Il secondo comma contempla, invece, il caso in cui si debba far fronte a situazioni di gravi disservizi ed avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili.
In questa ipotesi, la Commissione straordinaria (entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento) adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti, i cui atti devono essere approvati dalla Commissione stessa.
La relativa deliberazione dovrà essere inviata al Prefetto, il quale trasmetterà gli atti all’amministrazione regionale territorialmente competente o alla “Cassa depositi e prestiti” che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contribuenti e finanziamenti a carico degli stanziamenti destinati agli investimenti degli enti locali.
133 G. DE FRANCESCO, A. GARGANI, D. MANZIONE, A. PERTICI, Commentario al
106
Rientra, invece, in un altro ambito, la “Gestione finanziaria”, prevista dall’art. 145-bis TUEL ed applicabile ai soli Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.
Nel caso di scioglimento dell’organo consiliare per infiltrazioni di stampo mafioso o similare, il Ministero dell’Interno, su richiesta della Commissione straordinaria, provvede all’anticipazione di un importo, subordinandola all’approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria.
Infine, si segnala che, essendo il settore degli appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi, particolarmente sensibile ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, è prevista, nei casi opportuni, la revoca delle deliberazioni già eventualmente adottate da parte delle amministrazioni sciolte e la rescissione dei contratti già conclusi.
107
Capitolo V - Casistica
1.
Scioglimento
del
Consiglio
comunale
per
impossibilità di surroga alla metà dei componenti del
Consiglio.
È stato preso in esame il Commissariamento che ha interessato il Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) nel novembre del 2015.
Il suddetto Comune (popolato da 13.170 abitanti), i cui organi elettivi erano stati rinnovati in data 8 maggio 2012, ha, ai sensi dell’art. 16, comma XVII d.l. n. 138/2011, un Consiglio comunale composto da sedici membri.
Occorre notare che la modifica apportata dall’art. 135 legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio) alla disciplina relativa alla composizione dei Consigli comunali, ha riguardato i soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e, perciò, non ha apportato alcun cambiamento numerico al Consiglio comunale del Comune di Sant’Angelo Lodigiano.
Il Commissariamento di cui si discute risulta singolare; infatti, non siamo di fronte ad un classico caso di scuola relativo alla fattispecie di cui all’art. 141, comma I, lettera b), sub 4), consistente nella presentazione delle dimissioni e nel conseguente accertamento della surroga alla metà dei componenti del Consiglio.
La vicenda ha inizio il giorno 25 settembre 2015, quando il Sindaco presenta al protocollo dell’ente - e segnatamente al Presidente del Consiglio comunale, ai consiglieri e al Segretario comunale - le dimissioni dalla propria carica (dimissioni, invero, già preannunciate nella seduta del Consiglio comunale del 22 settembre 2015),
108
motivate queste dalla incapacità di contrastare il fenomeno noto come “emergenza migranti”.
Essendo le dimissioni del Sindaco uno strumento potenzialmente in grado di aprire una crisi politica (possibilità di modificare la maggioranza o il programma elettorale, ecc.), le stesse portano con sé un’incertezza in tutto l’ambiente politico locale; questa incertezza, unita alla volontà dei consiglieri di non attendere l’avvenuta efficacia delle dimissioni (ossia il ventesimo giorno successivo alla presentazione delle stesse), inducono un rilevante numero di consiglieri a rassegnare, a loro volta, le dimissioni, le quali, stante l’impossibilità di surroga, risultano immediatamente efficaci al momento della loro presentazione.
In particolare, il giorno successivo, undici consiglieri (su 16) rendono, con atti separati e non contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, le proprie dimissioni.
Lo scioglimento del Consiglio comunale non si configura quindi con la fattispecie di dimissioni “ultradimidium”, ossia con la cessazione dalla carica di consigliere per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati, oppure rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente.
Il Segretario comunale comunica alla Prefettura di Lodi che, in data 26/09/2015, sono state rese, con le modalità sopra indicate, le dimissioni di undici consiglieri, e che, essendo presenti nella graduatoria utile (in esito all’ultimo risultato elettorale) solamente due aventi diritto, egli ha altresì accertato l’impossibilità di surroga dei componenti dimissionari.
109
In data 28 settembre 2015, la Prefettura di Lodi, ritenendo sussistente la grave e urgente necessità di assicurare il normale funzionamento dell’ente, emana un decreto col quale dispone, nell’attesa dell’espletamento della procedura finalizzata all’emanazione del relativo d.P.R., la sospensione del Consiglio comunale, provvedendo, in secondo luogo, alla nomina del Commissario prefettizio nella persona del Vice-Prefetto Vicario in servizio presso la stessa Prefettura ed al conferimento a questi dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio.
Viene quindi incaricato il Segretario comunale della notifica e dell’esecuzione del relativo decreto.
Successivamente, il 3 novembre 2015, viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale, con allegata la relativa proposta del Ministro dell’Interno.
Con tale atto si dispone:
- lo scioglimento del Consiglio comunale di Sant’Angelo Lodigiano (LO);
- la nomina del Commissario straordinario che, nello specifico, coincide con la persona del Commissario prefettizio;
- il conferimento al medesimo dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio.
La vicenda commissariale termina con la tornata elettorale di domenica 5 giugno 2016.
110
2. Scioglimento del Consiglio comunale conseguente ad