• Non ci sono risultati.

La Legge “anti-insolvenza” e il Decreto “salva-calcio” del

Nel documento La governance nelle società di calcio (pagine 49-56)

Dopo la delusione del 1998, Ronaldo, tornato ai vecchi splendori e con un look molto particolare trascina il Brasile alla conquista della quinta Coppa del mondo, mentre per l’Italia il mondiale nippo- coreano del 2002 rappresenta una cocente delusione: la spedizione azzurra viene rimandata mestamente a casa dopo la sconfitta subita negli ottavi di finale contro la modesta Corea del Sud. Trentasei anni dopo la disfatta di Middlesbrough ad opera della Corea del Nord, sono questa volta i cugini del Sud che nella loro tana di Daejon eliminano dalla Coppa del mondo la rappresentativa azzurra, guidata in panchina da Giovanni Trapattoni.

In Italia dal punto di vista economico le società continuano a navigare in cattive acque. Tanto da prospettare, al ricorrere del presupposto oggettivo dell’insolvenza, la possibilità di fallimento di alcuni club55. La crisi dei club deriva, principalmente, dagli altissimi

54 Per approfondimenti sul tema dei diritti televisivi si rimanda a A. Pezzoli, Il calcio visto dal divano, in “Mercato Concorrenza Regole”, n. 3/2000.

55 Le società sportive professionistiche, infatti, catalogandosi quali società lucrative sono assoggettabili alle procedure concorsuali previste dal Regio Decreto n. 267 del 1942, novellato dal Decreto Legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006. Sull’argomento ha avuto modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione, la quale ha sancito che le società calcistiche affiliate alla Figc sono da ricomprendersi tra le imprese soggette a registrazione, atteso che l’attività economica da esse esercitata, consistente nella promozione e nella organizzazione di manifestazioni agonistiche e nella produzione ed offerta di spettacoli sportivi, deve considerarsi di natura oggettivamente imprenditoriale. Cfr. F. Rubino, op.cit., pag. 210.

compensi corrisposti per gli ingaggi degli atleti e dalle sovrastimate entrate che sarebbero dovute derivare dai contratti con le televisioni a pagamento.

Per consentire alle società di superare le gravi difficoltà gestionali in cui si sono venute a trovare, il legislatore italiano emana due provvedimenti, ribattezzati:

a. la “Legge anti-insolvenza”; b. il “Decreto salva-calcio”.

Il primo intervento56, adottato con il Decreto Legge n. 138 dell’8

luglio 2002, poi convertito dalla Legge n. 178 dell’8 agosto, prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di giungere ad una transazione57, anche attraverso la rateizzazione del pagamento, con il

contribuente insolvente. La rateizzazione del pagamento del debito fiscale viene consentita fino ad un massimo di cinque anni58.

56 A ben vedere la norma in questione non è rivolta soltanto alle società di calcio, ma a tutte le società in generale. L’intervento legislativo è, infatti, rubricato Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’ economia anche nelle aree svantaggiate”.

57 Ai sensi dellart. 1965 del codice civile la transazione è “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

58 L’art. 2 della Legge n. 178 dell8 agosto 2002, stabilisce che lAgenzia delle entrate, dopo l’inizio dell’esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l’insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell’Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri

Questo intervento permette il salvataggio della Lazio, che al termine di una lunga istanza vede concedersi la possibilità di rateizzare in 23 anni il versamento all’Erario di debiti tributari pari a 107 milioni di curo, comprensivi di interessi e sanzioni. Nei primi anni del nuovo millennio, si assiste a trasferimenti di calciatori a cifre folli, le quali, però, spesso non vengono pagate, in quanto di solito la contropartita della cessione non è pecuniaria ma tecnica. Si scambia cioè un giocatore in cambio di un altro. Il risultato di questa trattativa è duplice:

a) la squadra cedente iscrive nel conto economico l’ingente plusvalenza (differenza positiva tra il valore del corrispettivo incassato e il valore contabile netto del diritto pluriennale ceduto) realizzata nello scambio. Ciò consente alla società in questione di risanare il bilancio e di diminuire notevolmente il valore della perdita d’esercizio;

b) la squadra cessionaria, invece, iscrive nello stato patrimoniale il diritto pluriennale alle prestazioni del calciatore per un importo ben superiore al suo valore

pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a molo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori”.

d’uso (valore che si ritiene possa essere ragionevolmente recuperato in futuro per mezzo dei ricavi d’esercizio). Ciò fa si che i bilanci societari si ritrovino pieni di immobilizzazioni immateriali sopravvalutate.

Stando alle regole contabili in vigore, quindi, l’intero patrimonio dovrebbe essere svalutato nell’anno per allineare il suo valore contabile all’effettivo valore di mercato. Tale operazione porterebbe conseguenze devastanti per i risultati economici, in quanto i bilanci societari sarebbero gravati da ingenti svalutazioni.

Per evitare il disastro, il governo emana il cosiddetto “Decreto salva- calcio”, cioè il Decreto Legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito dalla Legge n. 27 del 21 febbraio 2003, il quale introduce alcune previsioni di carattere eccezionale relativamente alla disciplina del bilancio delle società sportive.

In particolare, l’articolo 3 comma 1-bis della Legge 27/2003 introduce nella Legge 91/81 un nuovo articolo, il 18 bis, rubricato “disposizioni in materia di bilanci”, il cui testo recita: “le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l’ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un’apposita perizia giurata. Le società che si avvalgono della

facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali all’ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.”

Lo scopo di questo provvedimento è quello di consentire alle società sportive, in deroga ai principi e alle regole ordinariamente applicabili in sede di formazione del bilancio, la ripartizione in più esercizi delle perdite permanenti di valore dei diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti sorte in conseguenza alla crisi che ha coinvolto il settore del calcio59.

In particolare, il legislatore consentendo alle società interessate di contenere gli effetti della crisi sul risultato economico dell’esercizio e sul patrimonio netto, persegue il fine, da un lato, di evitare a dette società l’adozione immediata di eventuali provvedimenti imprevisti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile60 e, dall’altro, di consentire

59 Cfr. F. Rubino, op.cit., pag. 216.

60 Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite): Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (...) devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale (...). La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perchè i soci passano prenderne visione (...). Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea (...) che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori”.

Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale): “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori (...) devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.

loro di rinegoziare con adeguato respiro di tempo gli assetti contrattuali complessivi e di assumere le decisioni più opportune per riequilibrare gli assetti patrimoniali, finanziari ed economici61.

Il presupposto per potere procedere alla svalutazione dei diritti pluriennali è l’esistenza, alla data di entrata in vigore della norma, di una “perdita durevole” di valore dei diritti non recuperabile in futuro e determinata per mezzo di una perizia all’uopo realizzata. Dalla perizia giurata, redatta in forma analitica, devono risultare:

a) il valore attribuibile a ciascun diritto pluriennale; b)i criteri di stima adottati;

c) le ragioni che ne suggeriscono l’adozione e gli elementi che inducono a considerare che le svalutazioni siano di natura durevole.

Nel maggio 2003 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) redige un documento contenente i criteri per la rilevazione in bilancio della svalutazione.

In tale documento si legge come l’ammontare della svalutazione riferibile a ciascun diritto pluriennale debba essere calcolato confrontando il relativo valore di stima con il valore contabile al netto degli ammortamenti comprensivi della quota di competenza dell’anno in cui si effettua la svalutazione62.

La previsione dei diritti pluriennali in questione deve essere

61 Cfr. F. Rubino, op.cit., pag. 216.

62 Si confronti Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Criteri per la rilevazione in bilancio delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti in relazione al disposto dell’art. 18--bis della legge 23/03/1981 n.91”, Roma maggio 2003, pag. 7.

effettuata in base a ragionevoli ipotesi in funzione della loro prevedibile destinazione: vendita oppure impiego nell’attività sportiva della società.

Il valore dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori destinati alla vendita è pari al valore stimato conseguibile sul mercato, al netto dei costi di transazione.

Il valore effettivo d’uso è, invece, funzione dei complessivi flussi attesi conseguibili nel corso della durata residua dei contratti.

In base al principio generale, il valore di un diritto pluriennale non può essere inferiore al valore netto che ragionevolmente è possibile conseguire in sede di cessione63.

Il processo di ammortamento dei diritti pluriennali sulle prestazioni dei calciatori, dopo la svalutazione, continua ad essere calcolato sulla base della durata del contratto, ma assume come valore di riferimento il costo del diritto “post-svalutazione”. L’ammortamento

delle svalutazioni potrà essere effettuato lungo un arco temporale pari a dieci anni. Il primo esercizio in cui si deve stanziare la quota di ammortamento iniziale è quello in cui la società si avvale della facoltà concessa dalla legge; la svalutazione, quindi, influenzerà, a quote costanti, i bilanci nei dieci esercizi che vanno dal 2002/2003 al 2011/2012.

Il documento redatto dall’OIC chiarisce, inoltre, che la svalutazione va inserita nello Stato Patrimoniale all’interno delle Immobilizzazioni Immateriali, alla voce n. 7 “Altre immobilizzazioni immateriali”.

La svalutazione per la parte eccedente l’importo indicato nella perizia deve, invece, essere imputata per intero nel conto economico dell’esercizio, salvo che tale maggiore svalutazione non abbia trovato riscontro in una nuova perizia, rettificativa della precedente, sempre riferita alla data del bilancio d’esercizio.

Il decreto viene utilizzato da alcune società di serie A e B alla fine del campionato 2002/2003 per regolarizzare le proprie posizioni. Si raggiunge, così, il risultato di non appesantire i bilanci di risultati economici negativi, ma di spalmare queste perdite in più anni.

Tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, però, viene avviata un’indagine a livello europeo per verificare se la Legge 27/2003 non violi la normativa U.E. in materia di norme contabili e di aiuti di stato. Gli sviluppi di tale vicenda saranno affrontati nel paragrafo 10.

Nel documento La governance nelle società di calcio (pagine 49-56)