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Lo scandalo intercettazioni

Nel documento La governance nelle società di calcio (pagine 61-64)

Mentre i bilanci delle società continuano ad essere in rosso, con le perdite attutite soltanto dalle plusvalenze sui trasferimenti e dai proventi derivanti dalla cessione del marchio oppure da operazioni di lease-back su immobili, nel maggio del 2006 il calcio viene invaso dallo “scandalo intercettazioni”.

71 F. Roscini Vitali, Sulle perdite è scattato il cartellino rosso, in “Il Sole 24 Ore”, 26106106, pag. 32.

Le procure di Torino, Roma, Parma e Napoli aprono diverse inchieste in seguito all’ascolto di una serie di intercettazioni telefoniche, dalle quali emergono “intrecci pericolosi” tra dirigenti di club, designatori degli arbitri e vari esponenti della Federcalcio. Ascoltando le telefonate emerge il cosiddetto “Sistema Moggi” (dal nome del direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, la punta dell’iceberg dell’intero polverone), cioè un insieme di relazioni tra procuratori, arbitri, club e favori che il manager bianconero chiedeva per la sua squadra.

Le inchieste vengono spezzate in diversi tronconi. A Torino si indaga su irregolarità dei bilanci e doping; a Roma si indaga sugli affari dei procuratori della Gea72; la procura di Parma segue il filone

del calcio scommesse; a Napoli, infine, ci si occupa dei campionati truccati.

Si muove, naturalmente, anche la giustizia sportiva che contesta ai tesserati violazioni di diversi articoli del codice di giustizia sportiva. In particolare si discute sul mancato rispetto degli articoli:

• 1, sui doveri e gli obblighi generali dei tesserati73;

• 2, sulla responsabilità delle persone fisiche e delle società74;

72 La Gea World S.p.A. era una società di procuratori presieduta da Alessandro Moggi, figlio di Luciano, nella quale erano anche inseriti tra gli altri Chiara Geronzi, figlia del banchiere Cesare, e Davide Lippi, figlio dell’ex C.T. dell’Italia Marcello. La Gea, a seguito dello scandalo intercettazioni, cesserà di esistere dal l° agosto 2006. Cfr. “Gea il liquidazione. Moggi junior: «colpa dei media»“, in “La Gazzetta dello Sport”, 30/07/06.

73 Art. 1 (Doveri ed obblighi generali): 1. Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva; 2. Ai soggetti di cui al comma i è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso; 3. 1 dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

• 5, sul divieto di scommesse sportive75;

• 6, sull’illecito sportivo e l’obbligo di denunzia76.

74 Art. 2 (Responsabilità delle persone, fisiche e delle società): 1. I soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime; 2. Il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto; 3. Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dai presente Codice; 4. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati.

75 Art. 5 (Divieto di scommesse): I. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati. relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Fifa, della Uefa e della Figc; 2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Fifa, della Uefa e della Figc.; 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, dei dirigenti, dei soci di associazione e dei tesserati delle società sportive la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.

76 Art. 6 (Illecito sportivo e obbligo di denunzia): 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo; 2. Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili; (...) 5. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni;

Nel frattempo, la Federcalcio viene commissariata e i vertici dell’ufficio indagini e della commissione di appello federale si dimettono.

Mentre l’iter del procedimento ordinario è ancora in corso, il processo sportivo si conclude nel giro di pochi mesi, con punizioni esemplari.

Con la sentenza emessa dalla Corte di appello federale, la Juventus viene retrocessa in serie B con una penalizzazione di 17 punti nel campionato 2006/2007 e revoca dello scudetto 2004/2005; Milan, Lazio e Fiorentina vengono penalizzati di 30 punti nel campionato 2005/2006 e rispettivamente di 8, 11 e 19 nella stagione 2006/2007. Vengono puniti anche i dirigenti dei quattro club coinvolti, i dirigenti della FIGC e quelli del settore arbitrale. Successivamente in un secondo filone di indagini subiscono delle pene anche la Reggina (15 punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2006/2007) e l’Arezzo (6 punti di penalizzazione nella stagione 2006/07).

Nel documento La governance nelle società di calcio (pagine 61-64)