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3. Progettazione energetica e problemi ambientali

3.2 Riferimenti di Normativa

3.2.2 La legislazione Italiana

L’Italia introduce nel proprio regolamento nazionale le indicazioni delle due direttive attraverso il Decreto Legislativo 192/05 (di recepimento della direttiva 2002/91) e la

Legge 90/13 (di recepimento della direttiva 2010/31).

Il quadro legislativo italiano, inoltre, dal 2007 ad oggi, si è arricchito di una serie di provvedimenti che hanno modificato, integrato e attuato le disposizioni previste dai testi di recepimento.

Figura 22: Obiettivo Direttiva 2012/27/UE per i consumi energetici FONTE: rapporto ENEA sull’efficienza energetica pubblicato nel 2015

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE

relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

 coordinato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

 coordinato con il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115: “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”

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 coordinato con il Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56: “Modifiche e integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115 recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”

 coordinato con il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

 coordinato con il Decreto 22 novembre 2012, n. 192 “Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”

 coordinato con Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”

 coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2013 L. 90.

Decreto Ministeriale 26 giugno 2009: “Linee guida nazionali per la

certificazione energetica degli edifici”

 Coordinato con il Decreto Ministeriale 22 novembre 2012: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

Decreto interministeriale 26 giugno 2015: I documenti legislativi sono:

 DM requisiti minimi: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

 Certificazione energetica: “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

 Relazione tecnica: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione

66 delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”.

3.2.2.1 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Il decreto legislativo definisce il proprio ambito di intervento all’articolo 3, in cui definisce che esso si applica:

 alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti;

 all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti;

 alla certificazione energetica degli edifici.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

 una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:

 ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2;

 demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2;

 una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell’intero edificio esistente;

 una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

 ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici;

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 nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

 sostituzione di generatori di calore.

Nell’allegato C di tale decreto vengono esplicitati i requisiti della prestazione energetica degli edifici in funzione della zona climatica di riferimento ed in particolare:

 il fabbisogno di energia primaria;

 la trasmittanza termica delle strutture verticali opache;

 la trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache;

 la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti;

 il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico.

3.2.2.2 Decreto Ministeriale 26 giugno 2009

Questo decreto nasce come definizione dei criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specificati nel D.lgs. 192/2005 in attuazione della Direttiva 2002/91/CE.

In tale decreto viene definito un sistema di certificazione energetica degli edifici che si basa sull’indice di prestazione energetica globale degli edifici EPgl che tiene conto:

 del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;

 dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l’auto-produzione o l’utilizzo di energia.

Per determinare la prestazione energetica degli edifici possono essere usate due diverse metodologie di riferimento:

 METODO CALCOLATO DI PROGETTO prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di riferimento per edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati;

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 METODO DI CALCOLO DA RILIEVO SULL’EDIFICIO O STANDARD prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente (procedure di rilievo, analogia costruttiva con altri edifici e sistemi costruttivi coevi, base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici e impiantistici).

3.2.2.3 Decreto Legislativo 28/2011

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Il provvedimento, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Secondo tale decreto legislativo dal 31 maggio 2012 è scattato l’obbligo, per i progetti di nuovi edifici e/o di edifici sottoposti a ristrutturazioni "rilevanti", di coprire il fabbisogno energetico dell’edificio con una percentuale maggiore di energia derivante da fonti rinnovabili.

3.2.2.4 Analisi della legge: edifici a energia quasi zero (D Lgs 192/05 Art.

4-bis modificato dalla L 90/2013)

A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da Pubbliche Amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere progettati e realizzati quali edifici a energia quasi zero.

Dal 1 gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Entro il 31 dicembre 2014 è definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale piano, che può includere obiettivi

69 differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea e comprende i seguenti elementi:

 l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2anno;

 le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;

 l’individuazione, in casi specifici e sulla base dell’analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto;

 gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.

3.2.2.5 Decreto interministeriale 26 giugno 2015

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 15 luglio 2015 sono stati pubblicati i nuovi Decreti sull’efficienza energetica in edilizia, in attuazione della Legge 90/13. I tre Decreti vanno a chiudere il recepimento della Direttiva 31/2010/UE iniziato con il Decreto Legge 63/2013 convertito in Legge con la 90/13.

DM requisiti minimi

Definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali definiti all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e riportati nell'Allegato I al nuovo Decreto.

Il Decreto si applica (articolo 6) alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE. Per promuovere una applicazione omogenea, le Regioni, le Province autonome, il

70 Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente collaboreranno e concorreranno per la definizione e l'aggiornamento:

 delle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità ai principi generali di cui all'art. 3 del DM 26/6/2015;

 dei requisiti minimi di edifici e impianti;

 di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune anche in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'art. 4-bis, comma 2 del D.Lgs. 192/2005;

 dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo.

Certificazione energetica

In base all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal Decreto Legislativo (di cui sopra) nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Il Decreto 26 giugno 2015 approva gli schemi di relazione tecnica di progetto riportandoli negli Allegati:

Allegato I: Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad

energia quasi zero.

Allegato II: Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici.

Allegato III: Riqualificazione energetica degli impianti tecnici.

I tre allegati sono parte della Relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs.n. 192/2005, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.

71 Relazione tecnica

Il Decreto stabilisce che le proprie disposizioni sono direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE. Se queste avessero adottato propri strumenti dovranno intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto (dal 1 ottobre 2015) ,l'adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida. Per la definizione dell’Attestazione della Prestazione Energetica (APE), particolare rilevanza riveste l'articolo 4 che riporta gli “Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici”. Sono elementi "essenziali:

 le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

 le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

 le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'art. 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

Inoltre, sono essenziali i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

All'articolo 5, il Decreto 26/6/2015 stabilisce che le Regioni e le Province autonome al fine dell'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiranno piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare (vedi al punto 2 dell'articolo 5 il tipo di controllo da effettuarsi).

72 Infine, all'articolo 6 si accenna al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, la Banca Dati che sarà predisposta da ENEA entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 26/6/2015 (quindi a partire dal 1 ottobre): l'Ente garantirà l'interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici e la progressiva interoperabilità con i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.

Le Regioni e le Provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimenteranno il SIAPE con i dati relativi all'anno ultimo trascorso.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, l'ENEA, ai sensi dell'articolo 7.2 è tenuto a predisporre una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente:

 l'accesso al SIAPE;

 informazioni sugli interventi per l'incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali nonché una guida alla compilazione delle raccomandazioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera g);

 le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli altri, i seguenti dati, totali e per annualità, per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché una analisi statistica dei costi medi del servizio di redazione degli attestati stessi.

In particolare, si legge all'articolo 8, gli enti locali dovranno avviare programmi di verifica annuale della conformità degli APE emessi e l'ENEA, entro il 1° ottobre 2015,

adeguerà lo strumento di calcolo semplificato"DOCET"per tenere conto degli aggiornamenti introdotti dal presente Decreto 26/6/2015 e dal Decreto 26/6/2015 sui requisiti minimi.

L'emanazione del Decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE, e in particolare dell'articolo 11, anche al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, attualmente pendente: pertanto, il provvedimento cerca di favorire l'applicazione omogenea e coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari definendo:

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 le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici;

 gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;

 la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

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