• Non ci sono risultati.

1.2 Il concordato con continuità

1.2.2 La moratoria di pagamento per i creditori privilegiati

Una delle più grandi novità introdotte nella disciplina del concordato preventivo, già con la riforma del 2007, è stata la possibilità di assoggettare anche i creditori privilegiati alla falcidia concordataria ovvero di prevederne una soddisfazione non integrale. Questa possibilità era, ed è, subordinata, ai sensi dell’art. 160, comma 2, l.f., al limite costituito dal valore dei beni sui quali insiste il privilegio che assiste il credito, nel senso che il piano concordatario deve sempre prevedere

66 Ai sensi dell’art. 173 l.f. il Tribunale può revocare l’ammissione al concordato e dichiarare il fallimento ove ricorra una delle seguenti ipotesi:

1) accertamento di comportamenti dolosi da parte del debitore finalizzati all’occultamento o alla dissimulazione di parte dell’attivo, ovvero omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero esposizione di passività insussistenti, ovvero compimento di altri atti di frode;

2) compimento, da parte del debitore, in costanza di procedura, di atti non autorizzati o comunque diretti a frodare i creditori;

3) accertamento della mancanza di una condizione prescritta per l’ammissibilità alla procedura di concordato.

67 L’art. 175 l.f., al comma 2, dispone comunque che: “La proposta di concordato non può essere

modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto”.

39

una soddisfazione dei crediti privilegiati non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei predetti beni.

In tema, proprio, di creditori privilegiati, uno dei vantaggi concessi in modo specifico dal concordato in continuità è quello di cui alla lett. c), ovvero che: “il

piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, comma 2, una

moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto”.69 Il legislatore ha così parificato il pagamento integrale, entro un anno

dall’omologazione, alla soddisfazione integrale, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza70; infatti, secondo quest’ultima, i crediti assistiti da cause

legittime di prelazione, per i quali sia previsto nel piano un pagamento non immediato ma compatibile con i tempi che anche la liquidazione fallimentare comporterebbe, devono essere qualificati come creditori «soddisfatti integralmente». Poiché in materia di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati e dunque l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato “liquidativo”)

69 Il richiamo al comma 2 dell’art. 160 l.f., segna la distinzione tra moratoria e falcidia: mentre

quest’ultima attiene al quantum del soddisfacimento, che con riguardo ai creditori privilegiati deve essere integrale, nei limiti della capienza del bene sul quale insiste la garanzia, stimato nella prospettiva della liquidazione, la moratoria invece attiene al tempo dell’adempimento. Tale richiamo serve a chiarire che quando una parte del credito prelatizio degrada al rango chirografario per incapienza del bene su cui grava la prelazione, la dilazione del pagamento può riguardare comunque la residua parte di credito che resta garantita dalla prelazione, così AMBROSINI S., Appunti in tema di concordato con continuità

aziendale, in Crisi d’impresa e Fallimento, 2013; anche LAMANNA V., La legge fallimentare dopo il decreto sviluppo, op. cit., p. 62.

40

equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi “normali”, con il quale i

creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti71, la norma

contenuta nell’art. 186-bis, comma 2, lett. c) l.f., ha natura eccezionale e si combina con la peculiarità, tipica del concordato in continuità, della prosecuzione dell’attività commerciale, la quale giustifica il sacrificio degli interessi dei creditori prelazionari72.

Alla previsione di pagamento, integrale o parziale (ma nel limite, comunque, indicato dal richiamato art. 160, co. 2), nei termini della moratoria prevista dalla proposta, la norma collega la sterilizzazione del diritto di voto dei privilegiati. Di qui la possibilità di una lettura a contrariis ovvero se la moratoria supera l’anno, i prelazionari soddisfatti con dilazione recuperano il diritto di pronunciarsi sulla proposta.73 In altre parole, oggi la legge ammette apertis verbis che una parte

delle risorse astrattamente liquidabili possano essere sottratte al processo di immediata liquidazione per essere reimmesse nel processo produttivo, a condizione che l’esperto attesti che ciò sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Da ciò può derivare, del tutto fisiologicamente, il differimento del pagamento dei creditori privilegiati; in questo scenario essi perdono la propria

71 Cassazione Civile, Sez. I, 02 settembre 2015, in ilcaso.it. 72 Tribunale di Rovigo 26 maggio 2015.

73 AMBROSINI S., Crisi d’impresa e restructuring, Milano, 2013; VITALONE V., Il nuovo concordato

preventivo, Milano, 2008. Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, in caso di moratoria annuale,

sicuramente non spettano gli interessi moratori di cui all’art. 1224 c.c., in quanto il ritardo nell’adempimento è consentito dalla legge. Neppure sembrano spettare gli interessi corrispettivi di cui all’art. 1282 c.c., poiché se i crediti sono certamente liquidi, non sono però esigibili per espressa disposizione di legge. Si deve, allora, fare riferimento agli “interessi compensativi”, di elaborazione giurisprudenziale, basati sul principio della naturale fecondità del denaro. Gli interessi compensativi (nella misura legale) che decorrono anche in caso di moratoria annuale, inducono a ritenere che, se la moratoria è ultrannuale sono comunque dovuti tali interessi, sicché l’unico modo per accordare adeguata tutela ai prelazionari diviene il riconoscimento in loro favore del diritto di voto per l’intero credito. D’ORAZIO L., L’ammissibilità della domanda di concordato preventivo con proposta di dilazione di

41

posizione di tendenziale indifferenza rispetto alla proposta di concordato, il che giustifica l’attribuzione agli stessi del diritto di voto.74

Tale interpretazione è del resto ispirata dalla natura stessa del concordato con continuità, nel quale normalmente la provvista necessaria alla soddisfazione dei

crediti si acquista progressivamente con l’esecuzione del concordato75. Si

riconosce, dunque, un ulteriore favor per la continuità aziendale, consentendo al debitore di finanziarla per un periodo limitato di tempo senza dover sostenere

l’esborso dovuto alla necessità di pagare i creditori con prelazione.76

Quanto detto sopra vale salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione. In questo caso il pagamento del creditore prelatizio avverrà successivamente alla vendita del bene, secondo i tempi tecnici necessari al tal fine (che ben potrebbero essere anche superiori all’anno). Il legislatore, con quest’ultima previsione, ha voluto salvaguardare i diritti dei creditori muniti di cause legittime di prelazione che dovranno essere pagati al momento della

74 AMBROSINI S., Appunti in tema di concordato con continuità aziendale, in Crisi d’impresa e

Fallimento, 2013, op. cit., p. 14.

75 Tribunale di Rovereto, 13 ottobre 2014, il quale ha stabilito anche che «imporre all’impresa, che

propone un concordato in continuità, il pagamento integrale del ceto privilegiato allo scadere del primo anno significherebbe snaturare la regolamentazione del concordato in continuità, che mira non solo a garantire la maggiore soddisfazione del ceto creditorio complessivamente inteso, ma anche a salvaguardare la continuità aziendale in funzionamento»; a cura di DE CRISTOFARO M.

76 Si parla di forma indiretta di sostegno finanziario al piano, così VELLA P., Autorizzazioni,

finanziamenti e prededuzioni nel nuovo concordato preventivo, in Il Fallimento, n.6/2013, p. 661. Anche

AMBROSINI S., Appunti in tema di concordato con continuità aziendale, op. cit., pag. 13, sostiene che «ogniqualvolta i beni su cui insiste la garanzia siano funzionali alla prosecuzione dell’impresa, la provvista per il soddisfacimento delle pretese munite di prelazione è giocoforza fornita dai soli flussi di cassa dell’attività, i quali di regola assumono consistenza significativa solo in un orizzonte temporale di medio periodo, non certo entro l’anno dall’omologazione. In questa prospettiva, considerato che la

voluntas legis appare obiettivamente orientata a favorire le procedure concordatarie e, segnatamente,

quelle capaci di coniugare l’interesse dei creditori (pur sempre destinato a prevalere) con l’interesse alla prosecuzione dell’attività d’impresa, appare ragionevole fornire dell’art. 186-bis, comma 2, lett. c), l’interpretazione che ravvisa nello stesso un’ulteriore “arma” a disposizione dell’imprenditore intenzionato a perseguire una soluzione della propria crisi alternativa al fallimento».

42

liquidazione dei relativi beni e diritti; ove così non fosse, questi soggetti

verrebbero privati della garanzia che assiste il credito77.