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La natura del danno biologico nell’ordinamento giuridico italiano

3. IL DANNO BIOLOGICO: UNO STRUMENTO GIURIDICO ALTERNATIVO PER

3.5 La natura del danno biologico nell’ordinamento giuridico italiano

L’incerteza e i contrasti in giurisprudenza e in dottrina governano ancora la natura del danno biologico. Così, di vota in volta, c’è chi ha inquadrato il pregiudizio alla salute nell’ambito del danno patrimoniale e chi, invece, lo ha inserito in quello morale. Non possiamo dimenticare, infine, un tertium genus che non presenta né i caratteri della patrimonialità né quelli della non patrimonialità, ma che comprende in sé il danno biologico in quanto danno ingiusto e risarcibile, ex art. 2043 c.c.336.

La teoria del tertium genus, introdotto dalla giurisprudenza genovese e affermata in alcune sentenze della Corte di Cassazione, nonchè, per alcuni, nella sentenza della Corte Costituzionale n. 184/86337, non ha trovato accoglimento.

Taluni autori hanno infatti evidenziato che, sganciando il danno dalla patrimonialità del bene leso, risulterebbe impossibile liquidare il pregiudizio a causa dell’assenza di un mezzo per apprezzarlo. Nello stesso tempo valutare la salute come un bene patrimoniale significherebbe mercificare la persona e dunque ritornare al passato senza aver trovato una corretta soluzione al problema. Dottrina e giurisprudenza hanno dunque preferito aggiornare in modo significativo i concetti tramandati, conducendo il danno biologico nell’alveo del danno patrimoniale o quello non patrimoniale338

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Pertanto, l’aspetto caratteristico più importante del danno biologico è costituito dall’individuazione della sua natura: se si tratti cioè di danno patrimoniale oppure non patrimoniale. Il dilemma ha costituito oggetto di dibattito in sede dottrinale e giurisprudenziale – appare in proposito sufficiente qualche accenno mediante la considerazioni del punto di vista manifestato dalla Corte Costituzionale, la quale ha

336

SILLA, Flavia. Il danno biologico – orientamenti di dottrina e di giurisprudenza. Milano, Il sole24ore, 2000.

337

Disponibile in: <http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0184s-86.html>. Accesso del: Magg. 2009. 338

Per GIANNINI, Genaro. La questione del danno biologico in ipotesi di lesione mortali. Milano, Giuffrè, 1995, p. 137: in questo schema liquidativo non ha più senso scutere se il danno biologico abbia natura patrimoniale o non patrimoniale: il danno biologico non può che essere indifferente a questi due concetti poichè patrimoniali e non patrimoniali sono le conseguenze della lesione e non le lesioni in sè considerate, che rapresentano l’antecedente logico-giuridico della perdita economica e della sofferenza.

avuto occasione di pronunciarsi duplicemente sull’argomento, per altro in maniera difforme. È noto, ma è bene farme egualmente menzione, che il giudice delle leggi ha classificato in un primo tempo il danno alla salute come danno non patrimoniale339.

In questo senso si è orientato il pensiero della Corte che ha così motivato il proprio convincimento:

Invero gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono che ove un reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali. L’espressione <<danno non patrimoniale>> adottata dal legislatore è ampia e generale e tale da rifirirsi, senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dall’economicità dell’interesse leso. Il che porta a ritenere che l’ambito di applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 c.c. e 185 c.p., contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza di rimessione, si estende fino a ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello alla salute340.

La giurisprudenza, specie quella di merito, non ha mancato di alimentare la discussione, aderendo in diverse occasioni a tesi tra loro contrapposte. Notevoli contributi al dibattito sono stati forniti anche dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione. La prima, con la sentenza n. 88/79, assoggetta il danno biologico alla disciplina prevista dall’art. 2059 c.c. Qualifica infatti il danno alla salute come danno non patrimoniale poichè in quest’ultimo può ricomprendersi qualunque pregiudizio che non abbia i connotati dell’economicità341.

La posizione assunta non cambia in realtà nella sentenza n. 184 del 1986:

nonostante le novità in materia di risarcimento della persona, il danno alla salute mantiene la sua natura di non patrimonialità. Ne dà conferma il principio secondo il quale l’art. 2043 c.c. è applicabile a qualunque danno ingiusto indifferentemente dai requisiti di patrimonialità o di non patrimonialità di quest’ultimo342.

339

POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l danno biologico, patrimoniale, morale. Milano, Giuffrè, 1995.

340

POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l danno biologico, patrimoniale, morale. Milano, Giuffrè, 1995, p. 20.

341

SILLA, Flavia. Il danno biologico – orientamenti di dottrina e di giurisprudenza. Milano, Il sole, 2000.

342

Tale orientamento viene ripetuto anche nelle pronunce successive fino alle più recenti. A sua volta, la Cassazione, già dal 1981, conferma il medesimo assunto qualificando il danno biologico come danno non patrimoniale in quanto inerente alla persona e non suscettibile di valutazione economica. Successivamente, però, modifica il proprio indirizzo precisando, nella sentenza n. 1130 del 1985343, che il danno biologico è un danno di natura patrimoniale poichè colpisce un valore essenziale che fa parte integrante del patrimonio del soggetto.

Il tal senso, alcuni studiosi della materia hanno ampliato la nozione di danno patrimoniale fino a ricomprendervi il pregiudizio subito dalla lesione di utilità e piaceri che, pur non trovando nel mercato una reppresentazione pecuniaria, si propongono tuttavia come valori d’uso; altri hanno ritenuto che il danno biologico abbia comunque natura patrimoniale perché è pur sempre misurabile direttamente ed obiettivamente in denaro344

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Tuttavia, questa idee è ribadita più volte dalla Sezione lavoro della Suprema Corte, mentre in altre pronunce, specie in quelle più recenti, viene riespressa la tesi della non patrimonialità del danno alla salute. Infatti, hanno rilevato il carattere non patrimoniale del danno biologico in quanto bene-persona, insuscettibile di un prezzo economico. Però, nel frattempo, come prima accennato, i giudici del Supremo Collegio adottano anche il concetto secondo il quale il danno biologico appartiene ad un terzo genere, caratterizzato solo da’ingiustizia del pregiudizio345

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