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Nozioni e caratteristiche del danno biologico nelle sue diverse definizioni

3. IL DANNO BIOLOGICO: UNO STRUMENTO GIURIDICO ALTERNATIVO PER

3.4 Nozioni e caratteristiche del danno biologico nelle sue diverse definizioni

La Corte di Cassazione definisce il danno biologico come una diminuzione dell’integrità psicofisica della persona considerata in sé, in modo che si pregiudichi la produzione di ricchezze non solo economiche, ma principalmente sociali e culturali. Comprende, quindi, diversi altri tipi di danni alla persona, come i mali futuri indiscriminati, il danno alla vita di relazioni, essenzialmente sociale e impedimenti variati nelle attività sportive, diversive e nelle relazioni sentimentali, una volta che la salute, nella sua totalità, sarà indebolita324. Così, il

patrimoniale, morale. Milano, Giuffrè, 1995, p. 173: una lesione arrecata a un atto già paralizzato, e

quindi inutilizzato, costituisce certamente danno biologico risarcibile, per il principio della intangibilità della persona, quale che sia il suo stato di salute; è però evidente che manca competamente l’apetto dinamico del danno, e che, perciò dev’essere risarcito solo l’aspetto statico. Nell’ipotesi, invece, di una lesione arrecata nell’unico arto utilizzato da un invalido, che in tal modo perde totalmente l’autonomia già compromessa, l’aspetto dinamico del danno diviene stremamente rilevante, e il risarcimento dovrà essere congruamente adeguato.

322

SILLA, Flavia. Il danno biologico – orientamenti di dottrina e di giurisprudenza. Milano, Il sole, 2000.

323

BARONE, Gabrio. Il C.D. danno biologico e la sua liquidazione. In: Quaderni del consiglio

superiore della magistratura – Nuovi criteri per la determinazione del danno. Trevi, CEDAM, 1990.

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concetto stesso di danno biologico, che trae ragione di essere, non soltanto dal corpo e dalla sua sofferenza, ma soprattutto, dall'uomo e dalla sua sofferenza, da un patimento cioè individuale, specifico e soggettivo e come tale, non sovrapponibile a quello di qualcun altro, poiché non si può negare che ogni individuo sia identico solo a se stesso [...]325.

In verità, com’è già stato affermato prima, il danno biologico è stato definito e riconosciuto per la prima volta grazie alla storica sentenza del Tribunale di Genova nel 1974, la quale ha affermato il danno biologico come una “lesione dell’integrità

fisica in sé e per sé considerata326”. Già il Tribunale di Pisa riguarda alla consolidazione del danno biologico, ha dato una definizione più ampia al concetto di questa figura giuridica, il danno alla salute, considerandola come “un’alterazione all’efficienza psico-fisica del soggetto che gli impedisce di godere nella stessa misura in cui era possibile prima dell’insorgenza del fatto lesivo327

”.

Con il trascorrere degli anni, la Corte è arrivata a manifestarsi, attraverso la sua giurisprudenza, con alcune particolarità, evidenziando “[...] che Il danno biologico è conseguenza della lesione alla salute generalmente intesa, che può riferirsi più dettagliatamente alla lesione dell’integrità bio-psichica o fisionomica; che il danno alla salute si presenta come di natura non patrimoniale; [...]328

”.

In questo senso, le correnti dottrinarie predominanti, basate sulla giurisprudenza tanto della Corte Costituzionale, quanto della Corte di Cassazione, affermano che il danno biologico sia sinonimo di danno alla salute, prendendo in considerazione l’importanza dell’art. 32 della Costituzione come fondamento primordiale di questa figura giuridica, la quale può essere anche mantenuta utilizzando il concetto di Salute dell’OMS329.

325

MORTATI, Lorenza. Nuovi criteri di valutazione del danno in R.C. Disponibile in: <http://www.eurom.it/medicina/e/e14_2_13.html>. Accesso del: Sett. 2008.

326

VETTORI, Giuseppe. Il danno risarcibile. Padova, CEDAM, 2004. 327

GATTO, Romolo Lo. Danno biologico e tutela della salute. Milano, Pirola Editore Spa, 1991, p. 49. 328

VETTORI, Giuseppe. Il danno risarcibile. Padova, CEDAM, 2004, p. 1189. 329

Preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponibile in: http: <//www.unifran.br/mestrado/promocaoSaude/docs/ConstituicaodaWHO1946.pdf>. Accesso del: Lug. 2008.

Tuttavia, la definizione di danno biologico è proposta anche dalla prima e seconda commissione INAIL330

, la quale dichiara: “Per danno biologico s’intendono tutte le menomazioni dell’integrità psicofisica lesiva della salute in quanto attitudini a compiere qualsiasi attività realizzatrice della persona umana e pertanto, ove sussista, del pregiudizio dell’attitudine al lavoro331”. Già la definizione elaborata dal documento ISVAP332, individualizza completamente il danno biologico, ponendogli il concetto di “pregiudizio derivante alla persona dalla menomazione dell’integrità psicofisica temporanea o permanente, suscettibile dell’accertamento medico-legale333”.

Infine l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38 de 2000334, afferma essere il danno biologico “la lesione dell’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale della persona335

”.

Il danno biologico, quindi, è descritto unanimemente come una lesione all’integrità fisica e psicologica dell’essere umano, consona al turbamento globale alla salute, obbedendo ad alcune variazioni nelle diverse accezioni descritte. In essenza però, si costituisce come una figura giuridica che tutela il diritto alla salute perché diritto fondamentale necessario a una conveniente qualità di vita per tutti.

330

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro. Più informazioni disponibili in: <http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop>. Accesso del: Sett. 2008. 331

CIMAGLIA, Giuseppe; ROSSI, Patrizio. Danno Biologico – Le tabelle di legge. 2 ed. Milano, Giuffrè, 2006, p. 4.

332

ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Più informazioni disponibili in: <http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp>. Accesso del: Sett. 2008.

333

CIMAGLIA, Giuseppe; ROSSI, Patrizio. Danno biologico – Le tabelle di legge. 2 ed. Milano, Giuffrè, 2006, p. 4.

334

Decreto Legislativo 23. 02. 2000 n. 38 – Infortuni sul lavoro, malattie professionali e danno biologico. Art. 13 Danno biologico 1. In attesa della definizione di carattere generale del danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona [...]. Disponibile in: <http://www.giurdanella.it/mainf.php?id=242&cat=dir_lav>. Accesso del: Sett. 2008.

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CIMAGLIA, Giuseppe; ROSSI, Patrizio. Danno biologico – Le tabelle di legge. 2 ed. Milano, Giuffrè, 2006, p. 4.