• Non ci sono risultati.

3. IL DANNO BIOLOGICO: UNO STRUMENTO GIURIDICO ALTERNATIVO PER

3.3 La nozione di danno biologico

Il danno biologico costituisce il terzo e più importante pregiudizio risarcibile alla persona. Per opera dei giudici ha infatti assunto un ruolo dominante e centrale nell’ambito della responsabilità civile, dando luogo ad un vero e proprio mutamento del sistema risarcitorio. È, in sostanza, il danno per eccellenza che va risarcito per il fatto stesso della lesione al bene salute e a prescindire dalle conseguenze di natura patrimoniale e morale313.

Tuttavia, molto spesso le difformità di liquidazione derivano da una sostanziale incomprensione o se si vuole confusione di idee circa il concetto di danno biologico,

312

GATTO, Romolo Lo. Danno biologico e tutela della salute. Milano, Pirola Editore Spa, 1991. 313

Danno biológico, danno patrimoniale e danno morale attengono a distinte sfere di riferimento: Il primo riguarda il danno alla salute, il seconco la capacità di produrre reddito e il terzo le sofferenze e le afflizioni conseguenti all’illecito perpetrato. SILLA, Flavia. Il danno biologico – orientamenti di

o meglio, di lesione del diritto alla salute. Per evitare problemi terminologici, si deve riconoscere che il termine danno biologico e quello di danno alla salute o di lesione della salute sono stati usati, più o meno appropriatamente in maniera indifferenziata, per esprimere lo stesso concetto giuridico. Più propriamente l’espressione danno biologico dovrebbe riferirsi al concetto naturalistico della menomazione dell’integrità fisico-psichica, mentre l’espressione lesione della salute, o meglio ancora, lesione del diritto alla salute, esprimerebbe con più chiarezza il concetto giuridico di lesione del bene costituzionalmente tutelato314. Così, è importante distinguere anche concettualmente le due espressioni:

[...] danno biologico deve intendersi la menomazione somato-psichica del soggetto ed il termine assume rilevanza nel campo medico legale; mentre per danno alla salute deve ritenersi la lesione del diritto sancito dall’art. 32 Cost., esso comportando dunque l’espressione di un concetto squisitamente giuridico315.

Però, danno biologico e danno alla salute, anche se sono concettualmente diverse, sono da tempo utilizzate come sinonimo e la stessa giurisprudenza usa l’una o l’altra per definire il medesimo pregiudizio recato alla persona. La differenza, peraltro, non sfugge a chi volesse usare un linguaggio più rigoroso; allora ci si accorgerebbe che il termine danno biologico ha un’origine scientifica ed individua più corretamente il danno recato all’uomo come complesso di soma e di psiche.

Si tratta di parole più adatte al campo medico-legale rispetto all’altra locuzione danno alla salute che, facendo riferimento al bene tutelato dalla Carta Costituzionale, risulta più consona all’ambito tipicamente giuridico316.

In ogni caso, tra le due espressioni la prima ha avuto più successo di pubblico con la conseguenza di venir normalmente utilizzata da tutti gli operatori, medici o giuristi. Così, la prima espressione – danno biologico – ha incontrato maggiore favore, specie da parte della giurisprudenza; infatti come la lesione alla persona e

314

BARONE, Gabrio. Il C.D. danno biologico e la sua liquidazione. In: Quaderni del consiglio

superiore della magistratura – Nuovi criteri per la determinazione del danno. Trevi, CEDAM, 1990, p.

105-106. 315

POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l danno biologico, patrimoniale, morale. Milano, Giuffrè, 1995, p. 14.

316

BARONE, Gabrio. Il C.D. danno biologico e la sua liquidazione. In: Quaderni del consiglio

sulla scorta di tale terminologia vengono affrontare le situazioni di ordine pratico e le questioni d’ordine giuridico che contraddistinguono il nuovo modello di politica risarcitoria, senza che un’univoca soluzione, pur nel lungo periodo, sia stata ancora adottata, come attestato dalla disamina e considerazione dei testi dottrinali e di quelli giudiziali317.

Pertanto, volendo dare una definizione chiara al danno biologico, deve ritenersi particolarmente che:

[...] si tratta della menomazione318 all’integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, causata dal fatto illecito del terzo. Essa incide sul valore dell’uomo in ogni sua concreta dimensione e dunque riguarda il soggetto nelle varie modalità di esplicazione della propria vita, sotto il profilo economico, biologico, spirituale, sociale, culturale ed estetico319.

Nello specifico, si configura un danno biologico risarcibile ogni volta che venga compromessa la salute della persona, sia che questa si trovi in stato di benessere fisico e mentale o conduca un’esistenza ricca di interessi, sia che presenti già i segni di una malattia, ovvero viva in condizioni modeste. Inoltre, proprio perché tale pregiudizio attiene alla persona umana nella sua interezza e nella sua peculiarità, esso, in sede di liquidazione, deve essere valutato sotto due profili320

, o meglio, deve comunque essere chiaro che il danno biologico, quale evento naturalistico, ha due aspetti del tutto indissolubili: da un lato, diciamo sotto il profilo statico, è costituito dalla menomazione stessa dell’integrità fisico-psichica, oppure, consistente nel’ingiusta lesione in sé e per sé e dunque non variabile da soggetto a soggetto e dall’altro, cioè sotto il profilo dinamico, dalla corrispondente riduzione della validità del soggetto leso, intesa quale sua preesistente potenzialità e funzionalità fisica e psichica, oppure, rappresentato dal pregiudizio che ciacusna persona può subire nella sua vita quotidiana secondo modalità e incidenze diverse321322.

317

POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l danno biologico, patrimoniale, morale. Milano, Giuffrè, 1995.

318

Secondo alcuni, al termine “menomazione” andrebbe più correttamente sostituito quello di violazione, perchè comprensivo della lesione iniziale e della successiva menomazione. Vedi POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l

danno biologico, patrimoniale, morale. Milano, Giuffrè, 1995.

319

SILLA, Flavia. Il danno biologico – orientamenti di dottrina e di giurisprudenza. Milano, Il sole, 2000, p. 60.

320

SILLA, Flavia. op. ult. cit. 321

Per capire meglio la distinzione, è utile riproporre l’esempio formito da POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l danno biologico,

Il termine salute sembrerebbe riferirsi in particolare a tale secondo profilo. Non è, comunque, superfluo ribadire che, anche se impropriamente, i termini danno biologico e danno alla salute sono sempre stati e continuano ad essere usati indifferentemente quali sinonimi di lesione del diritto alla salute.

Occorre ancora precisare che con il termine validità, descrito nel secondo profilo, non ci si deve riferire alla concreta attitudine a svolgere le quotidiane attività precedentemente svolte dal soggetto leso, bensì alla sua astratta preesistente potenzialità di svolgere qualsiasi attività. Sarebbe infatti del tutto illegittimo valutare differentemente, in termini di riduzione della validità, la menomazione dell’integrità fisio-psichica di un soggetto particolarmente attivo. Il bene salute tutelato dalla Costutuzione non può certamente essere valutato in modo diverso per ciascun soggetto. Saranno semmai le conseguenze della riduzione della validità ad assumere caratteri differenti da soggetto a soggetto323

.