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La tutela del diritto alla salute come condizione di realizzazione

3. IL DANNO BIOLOGICO: UNO STRUMENTO GIURIDICO ALTERNATIVO PER

3.1 La tutela del diritto alla salute come condizione di realizzazione

Uno dei primi riferimenti all’art. 32 della Costituzione si rinviene già nella sentenza del Tribunale di Genova. Tale norma è intesa come diretta a tutelare un “bene”, il bene della salute, considerato in modo omnicomprensivo e quindi non perfettamente identico ma se mai sovrapponibile al bene integrità fisica. Osservano per l’appunto i Giudici genovesi:

il problema si riduce, insomma, all’identificazione delle norme che tutelano determinati beni, ma proprio per il diritto alla salute e all’integrità fisica la norma che tutela è contenuta [...] nella Costituzione la quale all’art. 32 afferma [...] che la salute “è un fondamentale diritto dell’individuo”. E di conseguenza – proseguono i Giudici – non possono esservi altre questioni sulla piena e diretta tutelabilità di questo diritto anche nell’ambito del diritto civile298.

Pertanto, l’art. 32 della Costituzione considera la salute non solo come un

“fondamentale diritto” dell’individuo, ma anche come un “interesse della collettività”.

In questo senso, lo Stato garantisce la tutela della salute, la quale da diritto individuale, passa a essere un interesse della società in cui l’individuo è inserito. La lesione fisica che determina un’alterazione funzionale della persona umana costituisce uno dei diritti della personalità, connesso con la nascita dell’individuo e pertanto, con il sorgere della sua personalità299

, in conformità all’art. 1 c.c.300 , così

298

ALPA, Guido. Il danno risarcibile: problemi e prospettive. In: Quaderni del consiglio superiore della

magistratura – Nuovi criteri per la determinazione del danno. Trevi, CEDAM, 1990, p. 52.

299

se è vero che lo Stato, almeno nelle fasi più evolute, ha sempre curato le condizioni ambientali idonee a preservare da pericoli di malattie, è vero altresì che carattere specifico in senso innovativo assumono le disposizini della Carta repubblicana in materia, non solo per aver esse impresso all’obbligo relativo rilievo costituzionale, ma altresì e soprattutto per il riconoscimento a favore dei singoli cittadini, come tali, di una pretesa agli interventi ed alle prestazioni statali rivolte a prevenire o curare fatti suscettibili di compromettere la loro sanitá301.

È stato altresì osservato che l’articolo 32 della Costituzione si occupa di alcuni tra i così detti fini sociali dello Stato e che a tale scopo il costituente fissa le linee del programma cui il legislatore deve attenersi302. Così, l’importanza del diritto alla vita e all’integrità fisica, intellettuale, affettiva e psicologica dell’individuo si spiega tramite i diritti della personalità. La tutela del diritto alla sua integrità psicofisica trova, per mezzo del Tribunale di Genova303 e della dottrina che ha condiviso il modello genovese, nell’art. 32 della Costituzione la norma invocata per dare ingresso ufficiale alla figura del danno biologico nell’ordinamento giuridico italiano. In seguito, la Corte di Cassazione ha ratificato l’art. 32 della Costituzione come il principale punto di riferimento per la tutela del diritto alla salute304.

Quindi, il riconoscimento del diritto alla salute, come diritto fondamentale della persona umana, richiede il riconoscimento che l’art. 32 della Costituzione integra l’art. 2043 del Codice Civile, completandolo per mezzo del precetto primario. Perciò, la definizione sintetica del danno biologico come lesione dell’integrità dell’individuo contiene un chiaro riferimento al bene giuridico protetto, ossia, la salute.

Abbiamo quindi il contenuto del danno biologico, il quale può essere espresso dalla successiva formula: art. 32 della Costituzione + art. 2043 del Codice Civile =

lesione dell’integrità psicofisica.

300

Art. 1 Capacità giuridica – La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784). 301

POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l danno biologico, patrimoniale, morale. Milano, Giuffrè, 1995, p. 13.

302

POGLIANI, Mario. Dal sistema risarcitorio tradizionale a quello innovativoI. In: BRONDOLO, Walter. l danno biologico, patrimoniale, morale. cit.

303

Tribunale di Genova, 30 maggio 1974, Sezione seconda civile, Pres. Gro, giudici Monetti e Pellegrino. Disponibile in: <http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/pronunce.asp>. Accesso del: Mar. 2008.

304

In questo modo, i magistrati hanno ritenuto che non solo i danni patrimoniali originati da un illecito civile devono essere risarciti, ma anche tutti i danni che, almeno potenzialmente, hanno creato ostacolo alle attività di realizzazione della persona umana.

Inoltre, si può affermare che il danno biologico sia risarcibile nei termini dell’art. 2043 c.c. anche perché si tratta di una norma di carattere generale, che ammette la riparazione senza limitazioni305. In questo senso:

[...] la salute è una qualità essenziale dell’individuo; è il suo habitat esistenziale, la ragione del suo sviluppo armonico, la giustificazione di una maturazione ed acculturazione equilibrata. La salute, secondo il principio di sintesi, adottato dalle Nazioni Unite, è “lo stato completo di benessere fisico, psichico e sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattia o d’infermità”. Il possesso del migliore stato di salute costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano306.

Conseguentemente, una volta stabilito che la salute sia un diritto fondamentale dell’individuo, previsto espressamente nell’art. 32 della Costituzione, ne deriva la necessità di accordarvi una ampia tutela contro qualsiasi tipo di aggressione, indipendentemente dagli aspetti economici.

Questa maniera di trattare tale argomento parte dalla premessa personalistica secondo la quale la dimensione di questo articolo si allarga e la norma costituzionale ha una relazione reciproca armonica con altri diritti costituzionali individuali, particolarmente con i diritti inviolabili dell’uomo. Così, la Corte costituzionale definisce il diritto alla salute come un diritto primario assoluto, pienamente operante anche nelle relazioni private, valendosi qui, dell’espressione “diritto fondamentale

dell’individuo”307.

305

PETTI, Giovanni Battista. Il risarcimento del danno biologico. Torino, UTET, 1997, p. 117. 306