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La pena dell’ammenda è unicamente prevista per le ipotesi di cui all’art. 55, comma 3, e 56, comma 1, lett. c).

Gli illeciti amministrativi sono la minoranza e riguardano esclusivamente la violazione di obblighi di carattere documentale o informativo (artt. 55, comma 4, lett. g)-o); 159, comma 1, lett. d); 262, comma 1, lett. d); 282, comma 1, lett. b); 286 – per datore e dirigente; artt. 68, comma 1, lett. c); 87, comma 3, - per il solo datore; art. 157 – per i committenti ed i responsabili dei lavori; art. 58, comma 1, lett. b), 286 – per il lavoratore; art. 60 per il componente dell’impresa ex art. 230 bis c.c., il piccolo imprenditore, il socio di società semplice agricola).

Con la prescrizione il funzionario accertatore impartisce le direttive per rimuovere o modificare le situazioni irregolari riscontrate. Il contenuto della prescrizione è indicato espressamente dalla fattispecie normativa violata ovvero anche dalle misure in concreto prescritte dall’ispettore.

L'esercizio dell'azione penale è sospeso35 fino a che le prescrizioni impartite non siano adempiute e non sia pagata la sanzione pecuniaria amministrativa.

Il funzionario ispettivo indica i tempi per l'adempimento delle prescrizioni, senza poter tuttavia oltrepassare i sei mesi, termine prorogabile una sola volta su richiesta motivata.

La prescrizione è notificata alla persona fisica che rappresenta l'impresa-datore di lavoro, ed anche all'azienda ove opera il contravventore.

Il datore di lavoro, in termini molto generali, è il soggetto che ricopre la posizione verticistica cui l'obbligo di facere o di non facere si riferisce.

In caso di adempimento della prescrizione, il funzionario quantifica la sanzione pecuniaria e concede trenta giorni per l'adempimento, consistente nel pagamento della

34 Cass., Sez. III pen., 16-6-2009, n. 24791 ha affermato che “come risulta dal testo dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. 758/1994, le prescrizioni che l’organo di vigilanza deve dare sono, innanzi tutto, quelle che hanno lo scopo di eliminare la contravvenzione accertata” e che “l’ordine di sospensione dei lavori può considerarsi una prescrizione nel senso indicato dall’art. 20 e l’inottemperanza a tale ordine ha il valore di un inadempimento cui consegue l’effetto preclusivo della estinzione della contravvenzione in sede amministrativa”.

35 Art. 23 D.Lgs. 758/1994 - Sospensione del procedimento penale.

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

quarta parte del massimo della pena pecuniaria della ammenda edittalmente fissata dalla legge per la contravvenzione.

Se la prescrizione viene adempiuta, il pubblico ufficiale deve darne avviso al Pubblico Ministero entro centoventi giorni. Se l'adempimento non ha luogo la comunicazione in Procura deve aver luogo entro novanta giorni.

La segnalazione della notizia di reato deve avvenire, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., in forma scritta, con l'indicazione degli elementi essenziali del fatto di reato, degli altri elementi comunque rilevati, delle fonti di prova esaminate ed acquisite, dei documenti raccolti, delle indagini espletate.

Nel caso di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria dovrebbe poter operare l’oblazione obbligatoria o semplice (altresì definita "non discrezionale") disciplinata dall’art. 162 c.p.. In tal caso il datore di lavoro sarebbe ammesso, senza alcun vaglio discrezionale da parte del giudice, secondo lo schema tipico di un automatismo, al pagamento di una somma pari ad un terzo del massimo edittale.

Senonchè l’art. 19, comma 2, D.Lgs. 758/1994 ha espressamente previsto l’esclusione dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 162 c.p. per quel che concerne le contravvenzioni in materia di igiene e di sicurezza del lavoro (anche se) puniti con la sola pena dell’ammenda. In questi casi troverà, invece, applicazione la disciplina scolpita nell’art. 162 bis c.p., vale a dire la cosiddetta oblazione speciale o discrezionale - altresì detta condizionata o contrattata -, a termini della quale il datore di lavoro può essere ammesso al pagamento di una somma pari alla metà del massimo, accollandosi le spese di giustizia, semprechè il giudice vi acconsenta, se e soltanto ove abbia già eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato e non versi in caso di recidiva.

Il D.Lgs. 81/2008 introduce e ratifica così una delle più paradossali regole di gestione della pena nei reati contravvenzionali. Infatti, si incontrerà la contravvenzione (meno grave) punita con la sola pena pecuniaria, che sarà oblazionabile soltanto pagando la

metà del massimo edittale, se il giudice lo riterrà possibile, ove non siavi recidiva e soltanto a seguito dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Nel caso di oblazioni punite, invece, con la sanzione alternativa dell’arresto o dell’ammenda, e, dunque, più gravi avuto riguardo all’intervento sanzionatorio per esse pensato dal Legislatore penale, si potrà oblazionare in automatico, semplicemente pagando il quarto del massimo edittale previsto dal norma incriminatrice.36

Un intervento ragionevole è però stato attuato dal D.Lgs. 106/2009, che ha apportato modifiche e correttivi all’intero TU sicurezza del lavoro, ma soprattutto ha recuperato le redini di un trattamento di uguaglianza tra violazioni contravvenzionali, agendo sul Titolo XII delle “Disposizioni in materia penale e di procedura penale”.

Come detto, l’art. 301 D.Lgs. 81/2008 si occupa dell’applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 20 e ss. D.Lgs. 758/1994, quindi degli istituti della cosiddetta prescrizione obbligatoria o di adempiere con riferimento ai reati contravvenzionali disciplinati nel TU sicurezza del lavoro.

Il correttivo prevede, innovando la precedente formulazione, che le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato, di cui agli artt. 20 e ss. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, si applicano non solo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ma anche a quelle punite con la pena della sola ammenda.

A tal proposito è bene ricordare che l’art. 19, comma 1, lett. a) D.Lgs. 758/1994 dispone che agli effetti delle disposizioni sull’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, si intendono per contravvenzioni, i reati puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda e non anche i reati puniti

36 E tale modalità di sanatio richiama alla mente nostra che scriviamo la gestualità romanistica della disciplina dell’os fractum, laddove le tasche profonde dei patrizi o dei commercianti consentivano di andare in giro per la città a schiaffeggiare i plebei e gli schiavi per poi rimediare alla malefatta pagando dieci sesterzi.

con la pena della sola ammenda, per i quali è prevista l’oblazione discrezionale di cui all’art. 162 bis c.p.. Ma il dubbio può essere dissipato ove si consideri che l’art. 15 D.Lgs. 124/2004, nell’ambito della razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, ai sensi dell’art. 8 L. 14 febbraio 2003, n. 30, aveva già sancito, non solo con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale, la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro, che qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria a termini degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 758/1994.

La tematica delle sanzioni penali in ambito di igiene e sicurezza del lavoro acquista ulteriore importanza con riferimento ai numerosi illeciti amministrativi, per ciò che concerne le modalità di estinzione agevolata.

Infatti, l’art. 16 L. 689/1981 sembra poter operare senza ostacolo alcuno, consentendo il pagamento in misura ridotta nella forma della cosiddetta conciliazione amministrativa, la quale consente al trasgressore, od in alternativa all’obbligato in solido, di pagare entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’illecito la somma più favorevole fra il doppio del minimo ed un terzo del massimo edittale.

L’art. 301 bis, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, ha introdotto la disciplina dell’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione.

L’azione del Parlamento è stata evidentemente informata da una politica riparatoria, finalisticamente orientata verso la prevenzione piuttosto che verso la punizione, proprio in considerazione dell’ampliamento delle fattispecie di illecito amministrativo punite con sola pena pecuniaria.

La norma richiamata concede al trasgressore, qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante

verbale di primo accesso ispettivo, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, l’ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Il D.Lgs. 81/2008 non ha, invece, nonostante la delega contenuta in tal senso nella L.

123/2007, disciplinato l’istituto della diffida amministrativa, alla moda di quanto previsto nell’art. 3 D.Lgs. 124/2004, a termini del quale il datore di lavoro che abbia posto in essere una condotta illecita ma sanabile, poiché anche tardivamente, in concreto, realizzabile, se ottemperi all’ordine di adempiere impartito dal funzionario ispettivo o l’abbia fatto spontaneamente in applicazione di legge, anche se in ritardo, dopo aver commesso la violazione, può essere ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista37.