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Gli obblighi in capo al datore di lavoro ed al dirigente

2.5. I criteri della massima sicurezza tecnologicamente possibile e della

2.6.1. Gli obblighi in capo al datore di lavoro ed al dirigente

Tale gestione della sicurezza si esplica attraverso la predisposizione e l'adozione di misure generali di tutela.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 81/2008:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

tale possibilità di interpretazione dall’art. 2, comma 7, D.P.R. 203/1988 e dalla Direttiva 84/360/CEE.

In realtà, tale ultima modalità di lettura si riferisce al solo settore dell’inquinamento atmosferico, che urta interessi diffusi e pretende di tutelare e prevenire macroeventi, laddove l’interesse della salute e quello dell’incolumità del lavoratore deve prevalere e prescindere dalla condizione di non eccessiva onerosità.

Nella pratica il concetto di MTD viene identificato con la nozione di fattibilità tecnologica, evocato dall’art. 3 D.Lgs. 626/1994 e dall’art. 15 del vigente D.Lgs. 81/2008. E tale principio può essere inteso in tre diversi modi: 1) nel senso di ricorso a misure praticate nell’intero specifico settore industriale interessato (best praticable technology); come principio impositore dell’utilizzo della migliore tecnologia disponibile, pur se non presente nello specifico comparto produttivo coinvolto (best available technology);

3) con maggior rigore in termini di ricerca e realizzazione costanti di tecniche prevenzionali sempre più progredite rispetto a quelle già esistenti sul mercato.

Corte Costituzionale ha favorito l’interpretazione più blanda, che però rischia lo stallo tecnologico e disincentiva le ricerche e l’innovazione.

Viceversa la Corte di Cassazione ha tendenzialmente accolto la nozione di MTD come best available tachnology, richiedendo ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’imprenditore l’adozione di misure le più evolute esistenti sul mercato, non essendo sufficiente adagiarsi sull’utilizza di quelle già esistenti nello specifico comparto.

77 Cass., Sez. III pen., 9-3-2005, n. 12370 ha affermato che in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitale, il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all'interno dell'azienda, e quindi con i vertici dell'azienda stessa, ovvero nel Presidente del Consiglio di amministrazione, o Amministratore delegato o componente del Consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni. Nel caso concreto la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che nell'eventualità di una ripartizione di funzioni nell'ambito del Consiglio di amministrazione ex art. 2381 c.c. gli altri componenti rispondono anch'essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell'inidoneità del delegato, non siano intervenuti. La sentenza è massimata in Mass. Giur. Lav., 2005, 12, 987, CED Cassazione, 2005, Riv. Pen., 2006, 3, 362.

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Data la numerosità delle misure di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il datore di lavoro può delegare, ove non sia espressamente vietato, le proprie funzioni di garanzia, con l'osservanza di precisi limiti ed a certe condizioni, tutti elencati nell'art.

16 D.Lgs. 81/2008.

La delega deve, innanzi tutto, risultare da atto scritto recante data certa, con accettazione scritta del delegato, il quale com'è evidente assume la veste di garante per essergli stata trasmessa dal datore di lavoro.

Inoltre, il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Non basta. La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché i poteri di spesa necessari.

Una volta delegati i poteri, il contenuto ed il destinarlo della delega di funzioni devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La delega delle funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai modelli organizzativi, da riesaminare allorquando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare le attività di valutazione di tutti i rischi, nè la conseguente elaborazione del documento di cui all'art.

28, nè la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi78.

Datore di lavoro e dirigente, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, devono nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Devono, inoltre, datore di lavoro e dirigenti fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento possono accedere alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, ed a tal fine datore di lavoro e dirigenti devono adottare misure di sorveglianza adeguate, altresì richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

78 Cass., Sez. IV pen., 28-1-2009, n. 4123 ha affermato la responsabilità del datore di lavoro nel caso di un incendio colposo ed ha osservato che “il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all’art. 2087 c.c., è il garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo (art. 40, comma 2, c.p.)”. Inoltre ha osservato la Suprema Corte che “pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorchè le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza”.

Il datore di lavoro deve richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico.

Ed ancora. Datore di lavoro e dirigente devono adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

I lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato debbono essere informati nel modo più celere a disposizione del rischio stesso e delle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

Alla base di tali incombenti si collocano le attività preventive di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Se la situazione di pericolo grave ed immediato persiste il datore di lavoro ed il dirigente devono astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una simile situazione di lavoro.

I lavoratori devono sempre poter verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Il datore di lavoro deve consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi di subappalti e di documento unico di valutazione, consentendo al rappresentante dei lavoratori di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Tali ultimi dati devono essere comunicati dal datore di lavoro all'INAIL od all'IPSEMA anche ai fini assicurativi, ove l'infortunio sul lavoro comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Ma l'adozione di misure di sicurezza all'interno del luogo di lavoro non esonera datore di lavoro e dirigenti dall'obbligo di prendere appropriati provvedimenti per evitare che

le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

Devono, inoltre, gli obbligati adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 D.Lgs. 81/2008 in tema di gestione delle emergenze. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

Il datore di lavoro, al fine di evadere gli obblighi di sicurezza attraverso il controllo del lavoro nero, nella prassi quello più insicuro, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, deve munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il datore di lavoro di unità produttive con più di quindici lavoratori convoca periodicamente, lui stesso o tramite il servizio di prevenzione o protezione, una riunione alla quale intervengono lo stesso datore od un suo delegato, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico (se nominato) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono, inoltre, essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, nonchè

obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008 ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

In tal caso, infatti, occorre aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Tra gli altri obblighi del datore di lavoro compaiono quello di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quello di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, oltre ai dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali ed i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

L'art. 26 D.Lgs. 81/2008 individua gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, disponendo che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima verifica l'idoneità

tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione79.

In particolare, oltre ai criteri di qualificazione delle imprese, sarà sempre prudenziale e necessario procedere all'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, dell'autocertificazione, ex art. 47 DPR 445/2000, dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavori autonomi somministranti prestazioni ed alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro, subappaltatori compresi, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

E tali cooperazione e coordinamento sono resi possibili attraverso la redazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c. i costi relativi alla

79 In tema di risarcimento del danno da reato, l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un'unità produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza. In questi termini v. Cass. pen., Sez. IV, 30-9-2008, n. 41815.

sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.