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LA RESPONSABILITA’ PENALE DEL PROVIDER.

2. La responsabilità penale del direttore della testata giornalistica telematica.

2.3. La responsabilità del direttore del giornale telematico.

Negli anni successivi, l’interpretazione restrittiva fornita dalla Suprema Corte sull’applicazione ai periodici online della disciplina riservata alle testate giornalistiche cartacee andò progressivamente ammorbidendosi, pur rimanendo ferma in seno alla giurisprudenza l’inapplicabilità in via analogica dell’art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica telematica. Le principali criticità che fondavano tale prospettazione risiedevano nella possibile incostituzionalità conseguente all’estensione analogica della disciplina penalistica– retta dai principi di tipicità, legalità, determinatezza e prevedibilità in senso forte – e ai relativi risvolti in malam partem ad una figura professionale non immediatamente ricompresa nell’alveo dell’applicazione soggettiva originaria della fattispecie penale, proprio per il richiamo che la stessa disposizione faceva, e tuttora fa, alla nozione di stampa.

44 Cfr. S.PERON, Sull’applicabilità, cit., pp. 262 ss. 45 Cass. civ., 19 maggio 1987, n. 4600, in DeJure.it. 46 Corte di Cassazione, sez. III, 10 maggio 2012, n. 23230.

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Orbene, proprio dinnanzi a tali considerazioni, per molto tempo la giurisprudenza aveva ritenuto non applicabile l’art. 57 c.p. al direttore del periodico telematico, ritenendo che l’ambito applicativo dello stesso fosse limitato al direttore del solo giornale cartaceo sulla base di un’interpretazione letterale della nozione di “stampa” richiamata dalla rubrica della fattispecie. Nel 2015, tuttavia, la Cassazione a sezioni unite ha impresso una svolta fondamentale a tale indirizzo tradizionale, pronunciandosi in senso favorevole all’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali in punto di sequestro della stampa47. Nella sentenza in questione si afferma che alla «riconducibilità della testata giornalistica telematica alla nozione di “stampa” consegue la sottoposizione di tale particolare forma di “giornale” alla relativa disciplina di rango costituzionale e di livello ordinario». In particolare, la Suprema Corte afferma che la nozione di stampa funzionale alla determinazione del perimetro applicativo delle garanzie costituzionali in punto di sequestro debba essere ricavato dall’art. 1 della l. 47/1948: tuttavia, si precisa come il concetto di stampa ivi contenuto debba essere interpretato in virtù di una lettura estensiva di tipo evolutivo che dia rilievo all’incessante evoluzione delle nuove tecnologie e alla sempre più pervasiva diffusione dei mezzi di informazione telematici48. Come già accennato in precedenza49, la nozione di stampa si compone di due elementi: l’elemento strutturale consistente nella “riproduzione tipografica o comunque ottenuto con mezzi meccanici o fisco chimici”, nonché del cd. elemento funzionale costituito dalla “destinazione in qualsiasi modo alla pubblicazione”. In buona sostanza, l’interpretazione fornita dalle sezioni unite si sostanzia nella svalutazione dell’elemento strutturale, conseguente

47 Cfr. Cass. SS. UU., 17 luglio 2015, n. 31022.

48 Cfr. R.GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale, Torino, 2019, p. 452. 49 Cfr. supra 2.2.

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alla presa d’atto del contesto socio-economico e culturale odierno, in favore della valorizzazione del requisito funzionale, unico elemento realmente qualificante la nozione di stampa50.

Ulteriore conseguenza interpretativa di quest’orientamento è stata quella di attribuire rilevanza pressoché essenziale, per tracciare la demarcazione tra ciò che rientra nella nozione di stampa e ciò che ne sta al di fuori, alla connotazione di professionalità dell’attività di informazione rivolta al pubblico: in altri termini, la centralità che assume il criterio funzionale nel concetto evolutivo di stampa fa sì che in esso rientrino tutte le ipotesi di diffusione di informazioni al pubblico per ragioni e secondo modalità professionali51.

Ciò determina, da un lato, l'estensione delle «garanzie costituzionali a tutela della stampa e della libera manifestazione del pensiero previste dall'art. 21 Cost.», dall'altro lato, l'estensione anche delle «disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano

50 Le SS. UU. hanno espresso la necessità di «discostarsi dall’esegesi letterale del dettato normativo e privilegiare una interpretazione estensiva dello stesso, sì da attribuire al termine stampa un significato evolutivo, che sia coerente col progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all’ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell’assetto progressivamente raggiunto nel tempo». 51 Cfr. infra cap. III. L’immediato corollario di siffatta impostazione teorica è che rimangono esclusi dall’ambito applicativo della legge sulla stampa il «vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo, tra cui: il forum/ bacheca telematica, che è un'area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (forum chiuso) sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto libero di idee in una piazza virtuale; il blog (contrazione di weblog, ovvero "diario in rete"), che è una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente; i social-network che sono un servizio di rete sociale, lanciato nel 2004 e basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione; la newsletter, che è un messaggio scritto o per immagini, diffuso periodicamente per posta elettronica e utilizzato frequentemente a scopi pubblicitari; i newsgroup, che sono spazi virtuali in cui gruppi di utenti si trovano a discutere di argomenti di interesse comune; la mailing list, che è un metodo di comunicazione, gestito per lo più da aziende o associazioni, che inviano, tramite posta elettronica, a una lista di destinatari interessati e iscritti informazioni utili, in ordine alle quali si esprime condivisione o si attivano discussioni e commenti», Cass., sez V, 19 febbraio 2018, n. 16751. Cfr. R.GIOVAGNOLI, Manuale di

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reati, tra le quali particolare rilievo assume il disposto del citato art. 57 c.p.». In altri termini, la nuova rilettura della nozione di stampa non varrebbe limitatamente al contesto, allora oggetto di decisione, della sequestrabilità del giornale telematico, cui si estenderebbero in bonam partem le garanzie costituzionali di cui all’art. 21, 3° Cost, ma porterebbe con sé anche l’applicazione integrale dello statuto giuridico della stampa tradizionale al periodico online: tale operazione estensiva è resa possibile, a ben vedere, proprio dalla circostanza che l’interpretazione del concetto di stampa sia stata qualificata dalla stessa Corte come estensiva di tipo evolutivo e non come analogica, rispetto alla quale infatti non sarebbe stato possibile estendere la normativa penale, con conseguenti effetti contra reum, al giornale telematico.

Alla luce di tale approdo interpretativo, al periodico online sono dunque applicabili il reato di stampa clandestina, previso agli artt. 5 e 16 della l. 47/1948, l’aggravante della circostanza speciale di cui all’art. 13 della stessa legge e, infine, la responsabilità per omesso controllo ex art. 57 c.p. del direttore del giornale web. Né vale l’argomentazione, a volte invocata a sostegno dell’inapplicabilità dell’art. 57 al direttore della testata giornalistica telematica, per la quale tale figura professionale sarebbe in astratto impossibilitata a svolgere un qualsivoglia controllo sul contenuto della pubblicazione: la questione dell’esigibilità dell’attività di controllo da parte del direttore del giornale telematico è stato affrontato in maniera molto rigorosa dalla sentenza in esame la quale ha precisato che «non possa essere invocata come causa di esclusione della responsabilità ex art. 57 c.p., del direttore responsabile di una testata giornalistica on-line, la circostanza che l’articolo contente espressioni diffamatorie sia stato “postato” in forma anonima, quando, come nel caso in esame, l’articolo, lungi

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dall’essere il commento ab externo di un lettore, si presenti come continuato redazionale, sia pure inserito non firmato dal suo autore, all’interno della pubblicazione telematica»52.

In conclusione, ne risulta che il direttore del giornale telematico riveste una posizione di garanzia rispetto alla pubblicazione di contenuti illeciti sul periodico online e che su di esso grava un obbligo di controllo attivo sugli stessi, ai sensi dell’art. 57 c.p., salva la valutazione di esigibilità in concreto del comportamento dovuto ai fini del giudizio di colpevolezza.