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La sentenza Verizon Communications Inc v Law Offices of Curtis V Trinko

Il caso Trinko nasce da una domanda risarcitoria proposta da un consumatore-utente nei confronti di un operatore telefonico attivo nello Stato di New York. La Verizon Communications, sino alla liberalizzazione intervenuta nel 1996, era l’unico operatore della rete telefonica nello Stato di New York. Il Telecommunications Act del 1996 obbligava la Verizon, come gli altri ex monopolisti locali (c.d. incumbents), a condividere le infrastrutture di rete con le nuove imprese operanti nel settore; la legge, in particolare, stabiliva obblighi di separazione a carico degli operatori del settore e, per i concorrenti emergenti sul mercato, il diritto di accesso alle reti telefoniche, al fine di fornire il servizio.

Nel 1999, alcune imprese neo-concorrenti della Verizon segnalarono alle Autorità di regolazione competenti alcune violazioni del Telecommunications

Act commesse dall’impresa incumbent. La Public Service Commission dello

Stato di New York e la Federal Communications Commission intervennero aprendo indagini separate, culminanti con un provvedimento sanzionatorio della prima e con un impegno formale a rimuovere le violazioni sottoscritto dalla Verizon al fine di evitare che la seconda emanasse sanzioni.

Successivamente, lo studio legale Trinko, cliente di un’impresa concorrente della Verizon, intraprendeva un’azione nei confronti di quest’ultima, al fine di ottenere l’accertamento della violazione dell’art. 2 dello

Sherman Act ed il risarcimento del danno. L’argomento dell’attore consisteva

nella prospettazione di una condotta della Verizon tendente a discriminare i concorrenti, disincentivando gli utenti a passare ad operatori telefonici concorrenti. L’attore, in proposito, deduceva di aver subito un pregiudizio nella qualità e continuità del servizio telefonico proprio a causa dei comportamenti anti-concorrenziali della Verizon accertati dalle autorità di regolazione.

La domanda giudiziale veniva dapprima respinta dalla Corte distrettuale e quindi accolta dalla Corte di appello.

La Corte Suprema, con sentenza del 13 gennaio 200448, decideva di rigettare definitivamente la domanda proposta da Trinko.

La pronuncia, il cui estensore è il giudice Scalia, fornisce tre distinte statuizioni.

In primo luogo, il Telecommunications Act del 1996 non istituisce nuove regole di concorrenza nel settore; tale interpretazione viene ricollegata alla “clausola di salvezza” contenuta nella legge, in base alla quale il

48 V.: U.S. Supreme Court, sent. Verizon Communications Inc. V. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP., No. 02-682 (2004).

Telecommunications Act non modifica, restringe né sostituisce l’applicazione delle

norme generali di concorrenza.

In secondo luogo, i comportamenti dedotti dallo Studio Legale Trinko non costituiscono violazione delle regole antitrust; in proposito, la Corte osserva come nei precedenti giurisprudenziali sia stata affermata la violazione dell’art. 2 dello Sherman Act solo in caso di interruzione di un rapporto contrattuale consensualmente costituito. Il giudice Scalia, in particolare, si riferisce al caso Aspen Skiing, per differenziarlo dal caso Trinko, sostenendo che nel secondo non vi sarebbe alcuna relazione contrattuale tra la Verizon e l’attore; inoltre, a differenza del caso Aspen Skiing, non vi sarebbe un diniego di accesso ad una infrastruttura essenziale, perciò neppure attraverso l’applicazione dell’essential facilities doctrine si potrebbe affermare la responsabilità della Verizon. Al riguardo, la pronuncia osserva come la legge del 1996 assicuri l’accesso alle infrastrutture di rete nel settore delle telecomunicazioni. Ne conseguirebbe l’impossibilità di invocare la dottrina delle essential facilities.

In terzo luogo, il giudice Scalia si richiama alla giurisprudenza United

States v. Colgate49 per affermare che la regola generale per cui ciascuno è libero di contrattare con chi preferisce, senza obbligo di aiutare i concorrenti, non può conoscere una deroga nel caso Trinko, dovendosi applicare piuttosto le regole settoriali esistenti nel mercato delle telecomunicazioni. In particolare, la Corte rileva che la Verizon era stata sottoposta a due separate procedure intraprese dalle Autorità di regolazione, con l’imposizione di oneri e sanzioni. In casi simili, a parere del giudice estensore, esistendo una normativa di regolazione settoriale, non vi sarebbe alcun beneficio aggiuntivo alla concorrenza per effetto dell’applicazione delle regole antitrust: per tale motivo, non si giustificherebbe un ulteriore scrutinio di comportamenti già sanzionati in altra sede.

La sentenza, che come si dirà in seguito è criticabile sotto vari aspetti, si pone in apparente contrasto con alcune delle pronunce rassegnate. In particolare, sin d’ora si può osservare come l’ultima delle tre statuizioni della Corte Suprema si evidenzi per la sua novità rispetto alla giurisprudenza Otter

Tail Power50. Essa comunque non confuta l’esistenza della essential facilities

doctrine, limitandosi a negarne l’applicazione nel caso di specie. Appare peraltro

opportuno rilevare come la concurring opinion del giudice Stevens rimarchi essenzialmente l’infondatezza della domanda giudiziale, poiché lo Studio Legale Trinko, in effetti, non aveva fornito alcuna precisa dimostrazione del nesso eziologico tra la condotta della Verizon ed il danno patito. A sostegno della decisione del giudice Scalia, la concurring opinion si sofferma sulle peculiarità del giudizio di specie, rilevando che non si tratta di una vertenza tra due imprese concorrenti, bensì della richiesta di danni presentata da un utente nei confronti di un’impresa con la quale costui non aveva alcuna relazione contrattuale. In altre parole, la decisione raggiunta poteva anche fondarsi semplicemente sulla carenza della prova necessaria per l’accoglimento della domanda risarcitoria, dal momento che il danno prospettato poteva derivare sia dal comportamento della Verizon, sia da inadempimenti contrattuali del diverso fornitore prescelto dallo Studio Legale Trinko.