• Non ci sono risultati.

Il lavoro agile quale peculiare forma della fattispecie del lavoro subordinato.

fattispecie di lavoro agile

2. Il lavoro agile quale peculiare forma della fattispecie del lavoro subordinato.

Come sottolineato nei primi commenti alla nuova fattispecie, il legislatore, con la definizione del lavoro agile come modalità di esecuzione del lavoro subordinato, prende atto della trasformazione dell’impresa e

dell’organizzazione del lavoro132 estendendo e/o modificando la nozione di

subordinazione di cui all’art. 2094 c.c.133 Tuttavia compie questa

operazione di allargamento della definizione di subordinazione anche stavolta senza incidere in alcun modo sulla clausola generale dell’art. 2094

c.c.134 che rimane immutata ed adagiata alla sua versione storica pensata

per la fabbrica fordista e taylorista e forse inadatta alle metamorfosi sempre più incalzanti della trasformazioni sociologiche ed economiche sottese135.

Con riferimento al ruolo “estensivo” che la fattispecie del lavoro agile riveste nella fattispecie della subordinazione è possibile evidenziare che il lavoro agile è declinato non come autonoma fattispecie che si somma a quelle già esistenti (il lavoro subordinato, il lavoro para-subordinato in tutte

le sue accezioni, e il lavoro autonomo)136, ma quanto piuttosto quale

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi,

130 M.D’ANTONA, Contrattazione collettiva e autonomia individuale nei rapporti di lavoro atipici

GDLRI, 1990; M.D’ANTONA, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, GDLRI, 1991; M.D’ANTONA, Autonomia individuale e sistema del diritto del lavoro, GDLRI, 1991.

131 R.ROMEI, L’autonomia collettiva nella dottrina giuslavoristica: rileggendo Gaetano Vardaro,

GDLRI, 2011, 33.

132 B.CARUSO, Impresa, lavoro, diritto nella stagione del Jobs Act, GDLRI, 2016, 2.

133 G.SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle

non facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, DRI, 2017, M.TIRABOSCHI, Il

lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, WPCSDLE, IT, 335/2017.

134 E.GHERA, Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione del rapporto di lavoro, GDLRI,

2006, 1; M.D’ANTONA, Limiti Costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del

lavoro, ADL, 1997, 4-5.

135 L.CASANO, La riforma del mercato del lavoro nel contesto della nuova geografia del lavoro,

WPCSDLE 2017, 338.

cicli e obiettivi137 e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il

possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La legge in questione quindi dispone la semplice articolazione delle flessibilità «nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» superando ostacoli prima invalicabili dalle rigidità del lavoro subordinato nell’unica accezione dell’art. 2094 del c.c.

Le modalità di esecuzione della prestazione nel modello del lavoro agile permettono che la prestazione lavorativa venga eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

L’ordinamento italiano ha quindi compiuto un ulteriore passo verso il superamento del solido e un tempo ritenuto inscalfibile paradigma dell’unità di luogo, tempo e azione nello svolgimento dell’attività lavorativa, frutto di quell’idea per cui il rapporto sinallagmatico tra datore e lavoratore si traducesse necessariamente nell’immagine del lavoratore subordinato che presta la sua attività di lavoro in un luogo prestabilito, in un tempo predeterminato e con un’azione costantemente monitorata.

La dottrina sino a questo momento intervenuta ha evidenziato con riferimento alla possibilità che l’accordo individuale disciplini anche le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, che siffatta previsione non renderebbe consensuale l’esercizio del potere direttivo, ciò che sarebbe invero cosa impossibile perché determinerebbe la negazione del

potere stesso, che non può che essere unilaterale138. Al contrario, la norma

permetterebbe di attribuire all’autonomia delle parti la definizione delle modalità, con le quali le direttive del datore di lavoro sono impartite al lavoratore durante la parte della prestazione, in cui possono risultare non funzionali i normali strumenti di comunicazione utilizzati quando la prestazione avviene all’interno dei locali aziendali (come le istruzioni verbali o gli ordini di servizio affissi nelle bacheche fisicamente presenti sul luogo di lavoro)139.

Eppure il potere direttivo dovrebbe essere legalmente previsto e discrezionalmente esercitabile proprio ai sensi della definizione stessa di

137 Quest’ultima è una formulazione già utilizzata per il lavoro a progetto e poi abbandonata,

a causa della sua genericità così come evidenziato da G. SANTORO PASSARELLI, Lavoro

eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, DRI, 2017.

138 In questi termini A.PERULLI, Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i

concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, WPCSDLE, IT, 341/2017; G.

SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non

facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, DRI, 2017.

subordinazione di cui all’art. 2094 c.c e non esser rimesso alle condizioni dell’autonomia individuale.

Tale elemento caratterizza il lavoro agile come una “fattispecie speciale “di lavoro subordinato, che presenta una deviazione causale dal tipo legale arricchendosi di elementi ulteriori al normale sinallagma contrattuale di cui all’art. 2094 c.c., ed in particolare sotto il profilo degli interessi, quali ad esempio l’interesse alla definizione delle forme di esercizio dei poteri datoriali in vista della migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nell’ottica di una corresponsabilizzazione del soggetto che versa in uno stato di soggezione, il lavoratore subordinato, nella definizione delle modalità con cui si attua la dimensione attiva del rapporto.

Si verifica nel lavoro agile una subordinazione condivisa dalle parti che sposa le tendenze evolutive più generali del lavoro subordinato, sempre meno caratterizzato da schemi gerarchici e unilaterali di organizzazione del lavoro. In questa accezione il profilo causale del contratto di lavoro subordinato si allontana dal prototipo legale tipico dell’art. 2094 c.c., ed è invece funzionale al raggiungimento di un diverso assetto degli interessi implicati, ed in particolare a realizzare una nuova visione dell’organizzazione del lavoro, volta a “stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori e a realizzare una maggiore conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro”140.

Outline

Documenti correlati