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Premessa: il lavoro agile tra “estensione” della subordinazione e valorizzazione dell’autonomia individuale.

fattispecie di lavoro agile

1. Premessa: il lavoro agile tra “estensione” della subordinazione e valorizzazione dell’autonomia individuale.

Il lavoro agile124 è fattispecie di recente regolamentazione legislativa,

ma rischia di incidere su alcuni paradigmi fondanti del diritto del lavoro novecentesco quali il ruolo della contrattazione collettiva e il perimetro di

estensione del concetto di subordinazione125.

Dottore di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Catania.

124 Per una presentazione sociologica della fattispecie si rimanda a G.CHIARO,G.PRATI,M.

ZOCCA, Smart working: dal lavoro flessibile al lavoro agile, in Sociologia del lavoro, n.

138/2015.

125 Tra i primi contributi in materia si segnala G.SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato,

Nell’introdurre la fattispecie del “lavoro agile” il legislatore ha

“oltrepassato” la fattispecie del telelavoro126 declinando una fattispecie

autonoma e foriera al contempo di potenzialità e problematicità.

E infatti, con l’approvazione del d.lgs. n. 81/2017 il legislatore, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha avviato la propria azione di “regolamentazione

promozionale” del “lavoro agile”127.

Ai fini degli obiettivi del presente contributo è opportuno evidenziare i pilastri regolativi sui quali si fonda la fattispecie declinata dal d.lgs. n. 81/2017.

In particolare gli artt. 18 e ss. del d.lgs. n. 81/2017 hanno previsto che, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo individuale tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La normativa prevede che prestazione lavorativa possa esser eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Con riguardo ai caratteri dell’accordo individuale è previsto che lo stesso è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della

trasformazione, DRI, 2017; G.PROIA, in L.FIORILLO,A.PERULLI, a cura di, Il Jobs Act del lavoro

autonomo e del lavoro agile, in Giappichelli editore, Torino, 2017 (in corso di stampa). M.

TIRABOSCHI, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso

la modernizzazione del diritto del lavoro, WPCSDLE, IT, 335/2017; A.PERULLI, Il Jobs Act del

lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, WPCSDLE, IT, 341/2017; A. DONINI, Nuova flessibilità spazio-temporale e

tecnologie: l’idea del lavoro agile, in P.TULLINI (a cura di), Web e lavoro: profili evolutivi e di

tutela, Giappichelli, 2017; L.TASCHINI, Smart Working: la nuova disciplina del lavoro agile, in MGL, n. 6/2017; M.LAI,L.RICCIARDI, La nuova disciplina del lavoro agile, in DPL, n. 11/2016;

V.PASQUARELLA, Work-life balance: esiste un modello italiano di «conciliazione condivisa» dopo

il jobs act?, RIDL, 2017.

126 L. NOGLER, Qualificazione e disciplina del rapporto di telelavoro, in Subordinazione e

autonomia: vecchi e nuovi modelli, QDLRI, 1998.

127 Per una rassegna definitoria del lavoro agile si rimanda alla sezione «smart working» della

banca dati del sito www.farecontrattazione.it, che raccoglie oltre 1.500 contratti di secondo livello (in prevalenza aziendali) e circa 100 contratti nazionali di categoria e i cui principali contenuti sono resi pubblici tramite il rapporto annuale ADAPT sulla contrattazione collettiva. Cfr., da ultimo, La contrattazione collettiva in Italia nel 2016, ADAPT University Press, 2017.

prova, e che lo stesso disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua, altresì, i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Relativamente alla durata ed ai tempi l'accordo individuale, specifica la legge, può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Il d.lgs. n. 81/2017 si premura di specificare che solo in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Ma ciò che più rileva è che all’accordo individuale è demandata la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, pur nel rispetto di quanto disposto

dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300128. Tra l’altro, l’accordo

deve individuare le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Quindi, come evidenziato dai primi contributi129, gli elementi

caratterizzanti del lavoro agile sono i seguenti: a) l’accordo tra le parti circa la modalità “agile” di esecuzione del rapporto; b) l’organizzazione anche per fasi, cicli o obiettivi; c) l’assenza di precisi vincoli di orario, fermi restando i limiti di durata massima previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; d) l’assenza di un preciso luogo di lavoro, con una prestazione eseguita in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione fissa; e) il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; f) la previsione di condotte disciplinarmente rilevanti relative alla fase svolta all’esterno dei locali aziendali.

128 A.MARESCA,Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 dello Statuto dei

Lavoratori, RIDL 2016, 4.

129 G.SANTORO PASSARELLI, Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle

non facile da comporre in un’impresa in via di trasformazione, DRI, 2017 che sottolinea, tra

l’altro, che gli ambiti applicativi del lavoro agile potrebbero essere i più svariati e spaziare dalle prestazioni ad alto contenuto intellettuale (grafici pubblicitari, tecnici informatici operanti da remoto) a quelle meno specialistiche (addetti ai servizi di consegna a domicilio, manutentori on site, per i quali può essere necessario lo svolgimento dell’attività solo in parte all’interno dell’azienda, sotto la direzione del datore di lavoro e dei suoi sottoposti in modo incostante nel tempo o limitato nel corso nella giornata lavorativa).

Dall’esame della normativa è evidente che la fattispecie sul lavoro agile si interseca all’interno delle fondamenta definitorie (in un’ottica estensiva) del lavoro subordinato, ma soprattutto incide sulla forza dell’autonomia individuale130 a discapito di quella collettiva131.

È sull’approfondimento di questa duplice traiettoria che si concentra il presente contributo.

2. Il lavoro agile quale peculiare forma della fattispecie del lavoro

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