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Le misure antiterrorismo del Potere occupante

CAPITOLO III: TERRORISMO TRA OCCUPAZIONE E DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE

1. TERRORISMO ED OCCUPAZIONE

1.3. Le misure antiterrorismo del Potere occupante

L’art. 5 della IV Convenzione di Ginevra prevede che quando una persona protetta è detenuta come spia o per atti di sabotaggio nei territori occupati,

253 Nell’advisory opinion “Legal Consequences of the Construction of a Wall in

Occupied Palestinian Territory” della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) del

giudice Rosalyn Higgins sulla Costruzione del muro nei territori palestinesi occupati è statuito che la protezione dei civili rimane un obbligo inderogabile di diritto umanitario, non solo per l’occupante, ma anche per coloro che cercano di liberarsi dall’occupazione.

254 Cfr. D. KRETZMER, ibidem, pp. 244 e s.

255 Allegato I del Report of the Working Group on Measures to eliminate

132 oppure perché sospettata di svolgere un’attività dannosa per la sicurezza del Potere occupante, tale persona potrà essere privata dei suoi diritti di comunicazione previsti dalla Convenzione, laddove la sicurezza militare lo esiga in modo assoluto. In ogni caso, il soggetto dovrà essere trattato con umanità e se accusato di un reato dovrà accedere ad un processo equo e regolare, come disciplinato dalla Convenzione.

Tale disposizione può essere applicata anche alle persone protette detenute come terroristi nei territori occupati. L’unico diritto di cui queste persone sono private è quello di comunicazione, previsto dall’art. 30 della Convenzione256, soltanto, comunque, quando assolutamente necessario per ragioni di sicurezza militare. Inoltre, l’ultima parte dell’art. 5 prevede che le persone detenute recupereranno altresì il beneficio di tutti i diritti e privilegi che la Convenzione conferisce loro, non appena ciò sia compatibile con la sicurezza dello Stato e della Potenza occupante. Per un Potere occupante Parte del I Protocollo, il diritto di comunicazione può essere negato solo alle spie e non ad altri soggetti (inclusi i sospetti terroristi) previsti all’art. 5257.

Oltre a tale disposizione, nel diritto non esiste alcuna distinzione relativa ai territori occupati tra persone sospettate di reati di terrorismo e persone sospettate di altri reati, internazionali o meno. Ad ogni soggetto accusato di un reato deve essere concesso un giusto processo davanti a corti militari non politiche, beneficiando delle garanzie fondamentali previste all’art. 75 del I Protocollo, considerate espressione del diritto internazionale

256 L’art. 30 prevede: “Le persone protette avranno tutte le facilitazioni per rivolgersi alle Potenze protettrici, al Comitato internazionale della Croce Rossa, alla Società nazionale della Croce Rossa (della Mezzaluna Rossa, del Leone e Sole Rossi) del paese dove si trovano, come pure a qualsiasi organizzazione che potesse soccorrerli. Questi diversi enti riceveranno, a tal fine, da parte delle autorità, ogni facilitazione nei limiti ammessi dalle necessità militari o di sicurezza. Oltre alle visite dei delegati delle Potenze protettrici e del Comitato internazionale della Croce Rossa previste dall'articolo 143, le Potenze detentrici od occupanti faciliteranno in quanto possibile, le visite che desiderassero fare alle persone protette i rappresentanti di altre istituzioni aventi lo scopo di recare a queste persone un aiuto spirituale o materiale”. Nel caso di detenzione per motivi assoluti di sicurezza militare tale diritto di comunicazione è escluso.

133 consuetudinario (incluso il diritto ad essere libero dalla tortura, da punizioni corporali e da trattamenti inumani e degradanti).

Oltre alle norme specifiche imposte dal DIU, un Potere occupante è vincolato anche agli obblighi derivanti dalle Convenzioni sui diritti umani di cui è Parte. Dunque, ci sarà una sottile differenza tra i diritti sostanziali delle persone sospettate di terrorismo nel territorio del Potere occupante e quelli di coloro sospettati di terrorismo nel territorio occupato. Invero, l’unica reale differenza sarà che nel territorio occupato tali soggetti possono essere processati in corti militari non politiche, mentre il processo di civili da parte di corti militari nel territorio del potere occupante sono considerate incompatibili con gli obblighi in relazione alle Convenzioni sui diritti umani di cui lo Stato è parte258. Al fine di evitare ogni equivoco, l’art. 75 del I Protocollo prevede che le persone accusate di crimini di guerra o crimini contro l’umanità devono accedere al giusto processo in conformità con i principi del diritto internazionale259.

L’art. 78 della IV Convenzione di Ginevra prevede che se la Potenza occupante ritiene necessario, per impellenti motivi di sicurezza, prendere misure di sicurezza nei confronti di persone protette, essa potrà tutt'al più imporre loro una residenza forzata o procedere al loro internamento. Inoltre, le decisioni relative alla residenza forzata o all'internamento saranno prese seguendo una procedura regolare che dovrà essere stabilita dalla Potenza occupante, conformemente alle disposizioni della Convenzione. Tale procedura deve prevedere il diritto di appello degli interessati,

258 UN Human Rights Committee, General Comment No 32, article 14: Right to

Equality Before Courts and Tribunals and to fair Trial, CCPR/C/GC/32 del 23 agosto

2007. La Commissione non afferma che I processi dei civili davanti alle corti militari costituiscono sempre una violazione del Patto sui Diritti Civili e Politici, ma afferma che tali processi solleveranno seri problemi per quanto concerne l’amministrazione equa, imparziale e indipendente della giustizia.

259 Vedi Commentario al I Protocollo del Comitato Internazionale della Croce Rossa,

134 sottoposti ad una revisione periodica, possibilmente semestrale, a cura di un organismo competente istituito da detta Potenza.260

Una delle più difficili questioni è stata l’uso della forza letale contro i sospetti terroristi. Al di fuori della sfera delle ostilità attive nei territori occupati, si applicano in questa ipotesi le stesse norme del regime giuridico interno previste per l’uso della forza letale. Tali norme prevedono che la forza non debba essere usata a meno che ciò sia assolutamente necessario a scongiurare un attacco imminente e detta forza deve essere usata come ultimo rimedio quando le circostanze non permettono un normale uso delle misure esecutive per sventare l’attacco.

Durante le ostilità nei territori occupati le forze armate degli Stati possono utilizzare la forza letale contro i sospettati di terrorismo se questi sono membri di gruppi armati che hanno una funzione di combattimento continua, o contro civili che prendono parte diretta alle ostilità. Ad ogni modo, il Potere occupante deve assicurare il benessere della popolazione locale, pertanto, non potrà usare la forza letale quando è ragionevole l’alternativa della detenzione dei sospetti terroristi261.262

Concludendo, nei territori occupati troveranno applicazione le norme del DIU, sulla base delle quali è sempre proibito che i civili siano oggetto di attacchi, a prescindere dalle motivazioni o scopi sottesi. Dunque, la maggior parte degli atti di terrorismo se posti in essere dal Potere occupante o da persone soggette all’occupazione, saranno regolati dal diritto internazionale umanitario e coloro che violeranno tali norme incorreranno nella responsabilità penale internazionale. Accanto alle disposizioni generali sui conflitti armati, possono trovare applicazione norme specifiche relative ad atti che terrorizzano la popolazione previste dal DIU che, in quanto lex specialis, prevarranno su alcune convenzioni internazionali antiterrorismo

260 Vedi art. 78 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949.

261 Vedi la decisione del 13 dicembre 2006 della Corte Suprema di Israele nel caso

Public Committee against torture in Israel et al v The Government of Israel et al (HCJ

769/02).

135 che dunque non saranno applicate ad atti di terrorismo perpetrati da membri delle forze armate del Potere occupante o dalla resistenza all’occupazione nei territori occupati.

Nell’adozione di tali misure antiterrorismo la Potenza occupante è vincolata sia alle disposizioni relative alla protezione delle persone nei territori occupati che agli obblighi contenuti nelle convenzioni sui diritti umani di cui è Parte.

Non sussistono disposizioni specifiche relative all’uso della forza contro i sospetti terroristi, dunque, se gli atti terroristici hanno un nesso con la condotta delle ostilità nei territori occupati troveranno attuazione le norme sull’uso della forza nella condotta delle ostilità. Se, viceversa, il nesso non sussiste, dovranno essere trattati come atti criminali e le persone sospettate di averli commessi saranno soggette ad un normale processo penale con tutte le garanzie ad esso connesse.

Infine l’uso di speciali poteri di sicurezza, come la detenzione, potranno essere leciti quando ragioni di sicurezza imperative lo richiederanno. In ogni caso, dovranno essere rispettati i principi di diritto del giusto processo.263