CAPITOLO SECONDO
ANNO DISACCOPPIATI SVILUPPO
2.5 Le Organizzazioni di Produttor
Le Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticoli vengono delineate nel Reg. (CE) 2200/1996, al Titolo II, articolo 11, si definisce OP “qualsiasi persona giuridica
costituita per iniziativa dei produttori. Tali organizzazioni devono perseguire scopi di:
• assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
• promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti;
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• promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità.
Inoltre le OP devono avere uno statuto, raccogliere e comunicare dati su superfici, raccolte, rese, vendite dirette. Lo Stato membro riconosce l’OP a seguito di richiesta presentata secondo le modalità del Reg. (CE) 2200/1996 oppure quelle già riconosciute con Reg. (CEE) 1035/72. Attualmente la procedura di riconoscimento, controllo e gestione delle OP e AOP (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) è disciplinata dal DM del MIPAAF 5463 del 3 agosto 2011 e relativi allegati, integrazioni e modifiche, che è parte integrante della Strategia Nazionale 2009-2013.
Alle OP106 ed alle AOP si affianca un’altra tipologia di associazione cooperante che è l’Organizzazione Interprofessionale, nella quale non si trova solamente un gruppo di attori della filiera, ma la totalità, o quasi; dai produttori, ai trasformatori, distributori e dettaglianti.
In Italia si fa riferimento al Decreto legislativo n. 173 del 1998107 per la definizioni delle
OI, come recitato dall’art. 12, “ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende
per "Organizzazione interprofessionale" un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:
• raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attivita'
economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;
• sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o
associazioni che la compongono;
• svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo conto degli interessi dei
consumatori: 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti; 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la
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Nucera M. Finizia A. Ferrari G. M. Merciai S. Sorrentino A. (2016) - Commissione delle Comunità Europee (2000)
107Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
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qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia dei suoli e delle acque; 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualita' dei prodotti; 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualita' e le indicazioni geografiche; 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole piu' restrittive di quelle previste dalle normative
comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati”.
Possono, inoltre, costituire una OI gli organismi che, a livello nazionale, sono maggiormente rappresentativi nei seguenti settori: produzione, trasformazione, commercio, distribuzione.
Per quanto riguarda OI e pomodoro da industria, in Italia è operativo dal 2007 il
Distretto del pomodoro da industria - Nord Italia108, che ha, però, carattere
interregionale e non nazionale.
Il territorio del Distretto comprende l’Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e provincia autonoma di Bolzano. I soci ordinari dell’OI sono per il 50% espressione della fase agricola e per il 50% espressione della fase di trasformazione, mentre soci consultivi sono enti pubblici, camere di commercio, enti di ricerca. L’attività principale dell’OI è quella della gestione delle relazioni all’interno della filiera di competenza, sulla base di regole condivise, altre attività riguardano l’elaborazione e diffusione dei dati, sperimentazione e coordinamento della ricerca.
In Italia nel settore ortofrutticolo del pomodoro da industria sono presenti diverse OP e due importanti OI:
• Organizzazione Interprofessionale pomodoro da industria Nord Italia, come già
precedentemente illustrato;
• Ortofrutta Italia.
Ortofrutta Italia109 è un’organizzazione interprofessionale, costituita l’11 aprile del 2001
e divenuta tale nel 2007, che si occupa di diversi settori ortofrutticoli, tra i quali il
pomodoro da industria, strutturandosi in Comitati di prodotto settoriale110.
Le interprofessioni, regolate del Decreto legislativo n. 173/98 e successive modifiche,
accrescono la tradizionale fisionomia dell’integrazione contrattuale o verticale
108
http://www.oipomodoronorditalia.it/
109
http://ortofruttaitalia.it/
110Comitato Aglio, Arance, Fragole, Frutta in guscio, IV Gamma, Kiwi, Limoni, Mele, Melone, Pera, Pesche nettarine,
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cooperativa111, entrambe incentrate sullo scambio di merci; infatti valorizzano la dimensione locale, i prodotti, e sono maggiormente orientate alla realizzazione di progetti nei quali ogni attore della filiera interviene con pari dignità (Surace P., 2008112).
Tra le associazioni di trasformatori in Italia, invece, le più rilevanti sono AIIPA e
ANICAV113.
AIIPA è l’Associazione Italiana Industrie prodotti Alimentari, è articolata in 6 associazioni di settore e 24 Gruppi merceologici; inoltre vi aderiscono l’Associazione nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare (ANCIT) e l’Istituto italiano Alimenti Surgelati (IIAS). Fa parte di Confindustria e Federalimentare. Le associazioni di settore riguardano:
1. Nutrizione e salute;
2. Comitato italiano del caffè; 3. Prodotti surgelati;
4. Prodotti vegetali, tra i prodotti merceologici si annoverano i derivati di pomodoro, conserve e succhi;
5. Preparazioni alimentari; 6. Prodotti alimentari.
ANICAV è l’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali, 110 aziende associate distribuite in 12 regioni, costituitasi già nel 1945. Tra i prodotti di riferimento dell’associazione il più importante è il pomodoro da trasformazione, seguito poi da legumi, agrumi e sottoli/sottaceti.
2.5.1 Le regole della concorrenza nel settore ortofrutticolo
La regolamentazione114 della concorrenza115 risulta essere una questione molto attuale
111
Castellani L. (2002) - Pampanini R. Gaetano M. JEL: Q130, Q180, L140 (2006) - Pampanini R. Martino G. J.E.L. Q13, K22 (2005) - Pampanini R. Martino G. J.E.L. Q13, K22 (2005)
112
Surace P.: Agricoltori, accordi interprofessionali e contratti, Rivista di Diritto Alimentare, Anno II, numero 2, Aprile- giugno 2008, p. 1- 10. http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2008-02/SURACE.pdf
113http://www.aiipa.it/ - http://www.anicav.it/ 114
http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_it.htm
115
Le norme in deroga alle regole della concorrenza in ambito agricolo diventano un punto fondamentale nei mercati agricoli nei quali, l’azione delle OP e delle OI, risulta necessaria al fine di aumentare il potere negoziale della fase agricola, ma che, in assenza di tali deroghe, non avrebbe la facoltà di operare senza andare in conflitto con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (http://www.agcm.it/unione-europea.html) italiana e con la DG Concorrenza della Commissione europea. Secondo, infatti, quanto previsto dall’art. 101 (1) del TFUE: “sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire,
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al fine di garantire la protezione del potere contrattuale degli agricoltori, da sempre l’anello più debole della filiera agroalimentare. Perfezionare e potenziare la posizione negoziale116 degli agricoltori e connettere in modo più efficiente le varie fasi della filiera è l’obiettivo che l’UE si è posta da sempre. Con le ultime riforme si prevede di raggiungere tale obiettivo attraverso:
• Organizzazioni di produttori (OP);
• Organizzazioni Interprofessionali (OI);
• accordi contrattuali.
Pertanto si rimane sulla linea generale, di indirizzo globale, di passare sempre di più da governance top down a governance di tipo bottom up117.
Data la particolarità del settore ortofrutticolo le deroghe alla concorrenza sono presenti fin dagli Anni Settanta, sia per quanto riguarda le OP che le associazioni di
restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi”. Questo è l’articolo più importante in materia di concorrenza, ma non si esaurisce così il discorso, poiché, in realtà, dall’art. 101 al 106 del TFUE si trovano le regole concernenti il divieto di pratiche anticoncorrenziali. A queste disposizioni generali si aggiunge il Reg. (UE) n. 1308 del 2013 (Abroga i Reg. (CEE) n. 922/72, n. 234/79, (CE) n. 1037/2001, n. 1234/2007 del Consiglio) del parlamento europeo e del Consiglio, artt. 206 – 209, secondo cui le regole dettate dal TFUE si applicano al settore agricolo fatte salve alcune deroghe. Tali deroghe riguardano il fatto che: l’art. 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni, e alle pratiche di cui all’art. 206 del sopracitato regolamento, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 39 del TFUE; l’art. 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni, e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute, in virtù dell’art. 152 del sopracitato regolamento, nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli, o l’utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o latrasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all’art. 39 del TFUE; l’art. 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni, e alle pratiche che comportano l’obbligo di applicare prezzi identici o in base ai quali la concorrenza è
esclusa; l’art. 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni, e alle pratiche concordate delle
organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell’art. 157, paragrafo 1, del sopracitato regolamento e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all’art. 157, paragrafo 3, lettera c), del sopracitato regolamento, per i settori dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all’art. 162 del sopracitato regolamento. Infine vengono dichiarati incompatibili gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che possano provocare: compartimentazione dei mercati nell’UE, compromissione del funzionamento dei mercati UE, distorsioni di concorrenza causati dalle attività dell’OI, fissazioni di prezzi o quote, discriminazioni, eliminazione della concorrenza.
Chirico C. JEL: Q17, Q18, Q13, F13 (2006).
116Sorrentino A., Velazquez B, Agriregionieuropa (2016). 117
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OP. Tali associazioni sono tenute a commercializzare tutta la produzione dei soci118, salvo alcune eccezioni, pertanto, in parte, si allargano le maglie restrittive del price fixing.