Le operazioni di M&A in Italia
Grafico 3.2: Grado di concentrazione del sistema bancario italiano* (valori percen tuali).
3.3 La disciplina antitrust italiana
3.3.1 Le principali operazioni di concentrazione esaminate dall’AGCM
Negli ultimi anni solamente una piccola percentuale delle operazioni comunicate alle Autorità di vigilanza italiane sono state effettivamente prese in analisi e sottoposte alla procedura di istruttoria vera e propria. Esistono due differenti motivazioni alla base di questa importante condizione.
Innanzitutto deve essere tenuto presente che molti dei processi di acquisizione e fusione messi in atto non hanno evidenziato le caratteristiche necessarie per una diminuzione sostanziale e durevole del livello di concorrenza del mercato bancario di riferimento. È spesso emerso, infatti, che le M&A in questione si sono spesso verificate in contesti ca- ratterizzati dalla presenza di altre grandi banche concorrenti, con quote di mercato mol- to elevate e, quindi, in grado di competere allo stesso livello della banca di nuova costi- tuzione. L’ingresso di un nuovo soggetto operante non ha, di conseguenza, comportato sensibili modifiche all’ambiente competitivo e all’equilibrio del sistema, anche in con- siderazione del fatto che spesso le reti di sportelli tra le due banche coinvolte non risul- tavano sovrapposte territorialmente, quanto piuttosto complementari.
L’analisi generale viene poi accompagnata da una valutazione più specifica riferita al livello di concorrenziale del mercato di riferimento, attraverso l’utilizzo degli indici di concentrazione e, in particolare, dell’indice Herfindhal-Hirschmann. In questo caso, so- no stati considerati gli effetti provocati sulla struttura generale del sistema bancario e
88 In base all’art. 13-ter della Legge 287/1990, le imprese, entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per l’accertamento della violazione delle norme italiane o comunitarie in tema di intese e abusi di posizione dominante, possono presentare “impegni tali da far venir meno i profili anticoncorren- ziali oggetto dell’istruttoria”. L’AGCM, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per le imprese “senza accertare l’infrazione”.
89 I programmi di clemenza, introdotti a livello nazionale al fine di allineare l’ordinamento italiano a quel- lo europeo, introducono regole che garantiscono l’immunità totale o una riduzione sostanziale delle am- mende alle imprese che collaborano alla scoperta o all’accertamento dei cartelli. La fonte normativa è l’art. 15, comma 2-bis della Legge 287/1990 ai sensi del quale “l’Autorità, in conformità all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collabo- razione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione am- ministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comu- nitario”.
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quindi sul livello di concentrazione dell’offerta e sulle quote di mercato in mano alla nuova banca frutto della concentrazione. L’andamento positivo o negativo del livello di queste variabili quantitative, però, non ha determinato necessariamente la natura della decisione delle autorità, quanto piuttosto ha individuato un parametro oggettivo sul qua- le elaborare la scelta.
Ad esso, infatti, le autorità hanno affiancato delle valutazioni soggettive legate alla sti- ma della propensione e della capacità competitiva delle due banche. Il giudizio può es- sere espresso in relazione, ad esempio, al tasso di crescita delle quote di mercato degli operatori bancari soggetti all’operazione di aggregazione: se esso risulta inferiore a quello dei maggiori competitors oppure addirittura negativo significa che il livello di concorrenza del mercato appare molto elevato, come d’altronde anche il grado di effica- cia della concorrenza potenziale. Quest’ultima è stata stimata dalle autorità in funzione della presenza (numero e dimensione) e dalle quote di mercato dei maggiori concorrenti operanti nei mercati bancari limitrofi a quello di riferimento90. In questi casi, quindi, le
authorities non hanno giudicato negativamente i processi di concentrazione che sareb-
bero stati messi in atto, in quanto il mercato e la struttura del sistema sarebbero stati in grado di fronteggiare e arginare i potenziali effetti negativi.
L’attenzione delle autorità si è anche concentrata sulle caratteristiche e sulle potenzialità di crescita dei competitors presenti nel mercato di riferimento e in quelli limitrofi alla banca di nuova costituzione. Quando sono state individuate delle banche concorrenti con delle ottimali strutture organizzative e una elevata dimensione operativa, con una buona copertura territoriale attraverso una rete di sportelli diffusa, caratterizzata da un notevole livello di innovazione e in grado di raggiungere degli ampi segmenti di cliente- la, l’Antitrust non ha attivato la procedura di istruttoria: l’operazione di concentrazione si sarebbe, infatti, inserita in un contesto altamente competitivo e capace di raggiungere nuovamente un equilibrio dopo un adeguato periodo di tempo, comportando per il mer- cato degli effetti altamente positivi.
90 Alcune operazioni di concentrazione poste in essere da banche aventi quote di mercato significative so- no state comunque autorizzate dalle Autorità antitrust solamente per il fatto di aver constatato la presenza, anche nei mercati confinanti, di concorrenti significativi sotto il profilo numerico ovvero dal punto di vi- sta delle quote di mercato relative detenute. Nel primo caso si è ritenuto che la presenza di un elevato numero di concorrenti indipendenti, per quanto dotati di quote di mercato non particolarmente significati- ve, fosse garanzia di un elevato tenore concorrenziale del mercato; nel secondo, invece, il solo fatto di no- tare la presenza di concorrenti con quote di mercato maggiori ha fatto desumere l’esistenza di condizioni idonee affinché si potessero manifestare efficacemente adeguati livelli di concorrenza effettiva.
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Deve comunque essere evidenziato che le autorità hanno spesso autorizzato operazioni caratterizzate anche da elementi che avrebbero creato o rafforzato una posizione domi- nante nel mercato. Queste, infatti, hanno preso in considerazione variabili come la pre- senza e il potere di mercato dei potenziali concorrenti, delle barriere all’ingresso, l’andamento dello sviluppo della rete distributiva nel territorio: una modificazione della posizione dominante della banca, quindi, avrebbe potuto non causare effetti negativi sulla concorrenza in considerazione di questi elementi dinamici. In questi casi, la Banca d’Italia prima e l’Antitrust ora hanno concesso l’autorizzazione alla realizzazione di questa tipologia di operazioni di concentrazione, prevedendo però, per la nuova banca, delle misure cautelative che avrebbero tentato di arginare i potenziali effetti negativi sul sistema e sulla concorrenza. Le misure sono principalmente determinate dal divieto di aumento del numero di sportelli in uno specifico territorio per uno specifico arco tempo- rale oppure l’obbligo di cedere alcuni sportelli ad altri operatori.
Da ultimo è importante ricordare che non sempre le decisioni delle Autorità hanno tro- vato una conclusione convergente: in particolare prima dell’introduzione della Legge sul Risparmio del 2005, si sono verificati alcuni casi in cui la Banca d’Italia e l’AGCM hanno espresso dei pareri completamente opposti, in considerazione degli elementi che esse avevano il compito di analizzare e controllare nelle rispettive procedure di istrutto- ria. La prima, infatti, aveva l’obiettivo di vigilare sugli operatori del mercato secondo le direttive europee e la normativa nazionale; la seconda, invece, aveva il ruolo esaminare le variabili che le operazioni di aggregazione avrebbero potuto modificare all’interno mercato e in ambito di tutela della concorrenza.
Queste condizioni si sono verificate soprattutto in occasione di operazioni di fusione ed acquisizione di banche che versavano in condizioni di grave default e, quindi, non più in grado di operare autonomamente nel mercato91. Questa tipologia di processi avrebbero sicuramente creato o rafforzato una posizione dominante ma sono comunque state auto- rizzate ricorrendo al FFD – Failing Firm Defense, in modo da arginare gli effetti nega- tivi di un fallimento nel sistema bancario e anche finanziario.
Queste considerazioni sono comunque da considerarsi molto generali e, in virtù della complessità e delle peculiarità di ogni singola operazione di aggregazione, deve essere
91 Ad esempio l’acquisizione del controllo della Banca Popolare di Sassari da parte del Banco di Sardegna o la concentrazione tra Banco di Sicilia/Sicilcassa/Mediocredito Centrale o l’acquisizione da parte del Monte dei Paschi di Siena della Cassa di Risparmio di Prato.
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evidenziato che ogni caso è esaminato dalle autorità unendo il giudizio in tema di con- correnza a quello in tema di effetti sul sistema bancario, finanziario ed economico. La crisi globale sviluppatasi negli ultimi anni 2000, ha infatti messo in evidenza quanto il settore finanziario e quello economico siano strettamente legati tra di loro e quanto un fallimento di una grande banca o anche una piccola probabilità del suo verificarsi possa determinare delle implicazioni negative e destabilizzanti per tutto il sistema economico nazionale e internazionale.