• Non ci sono risultati.

Le
prospettive
di
evoluzione
strategica
dei
Confidi


Nel documento Le prospettive dei confidi meridionali (pagine 80-83)

M ETODO S TANDARD M F OUNDATION ETODO IRB M ETODO IRB
A DVANCED

4.4 Le
prospettive
di
evoluzione
strategica
dei
Confidi


Tutti
 i
 suddetti
 elementi
 forniscono
 dunque
 una
 fortissima
 spinta
 verso
 non
 più
 rinviabili
 forme
 di
 razionalizzazione
 del
 sistema
 e
 armonizzazione
 delle
 procedure
 e
 dei
 processi
 organizzativi,
 presupposto
 necessari
 per
 far
 conseguire
 ai
 confidi,
 o
 almeno
 ad
 una
 parte
 di
 essi,
 un
 diverso
 e
 più
 importante
 ruolo,
 quali
 intermediari
 e
 banche
 di
 garanzia.


La
 strada
 più
 sicura
 per
 concedere
 garanzie
 conformi
 a
 Basilea
 2
 prevede
 la
 trasformazione
dell’assetto
societario
dei
Confidi
e
del
loro
status
ai
fini
di
vigilanza.
Tale
 trasformazione,
tuttavia,
non
è
una
scelta
obbligata,
quindi
ogni
Confidi
non
può
esimersi
 dal
 valutare
 e
 scegliere
 la
 soluzione
 più
 confacente
 a
 sé.
 Gli
 elementi
 da
 prendere
 in
 considerazione
 nella
 scelta
 sono
 legati
 anche
 a
 condizioni
 ambientali
 e
 organizzative
 interne.


In
 ogni
 caso
 il
 processo
 che
 verrà
 intrapreso
 dai
 Confidi,
 non
 può
 prescindere
 dallo
 sviluppo
 di
 relazioni
 con
 intermediari
 finanziari
 diversi
 dalle
 banche
 e
 da
 una
 visione
 indirizzata
ad
ampliare
la
gamma
di
servizi
offerti.


4.4.1 Prospettiva
di
adeguamento
al
modello
di
intermediario
vigilato


La
trasformazione
in
intermediario
vigilato
sembra,
al
momento
essere
la
soluzione
più
 organica
 ed
 efficace
 affinché
 le
 garanzie
 offerte
 dai
 Confidi
 possano
 trovare
 adeguato
 riconoscimento
 quali
 strumenti
 di
 mitigazione
 del
 rischio
 di
 credito.
 La
 Legge
 n°
 269/2003,
 c.d.
 legge
 quadro
 sui
 Confidi,
 che
 ha
 inteso
 dotare
 il
 sistema
 dei
 Confidi
 di
 un’adeguata
 e
 organica
 regolamentazione
 dello
 stesso,
 fornisce
 un
 supporto
 e
 una
 guida
 alla
realizzazione
di
tale
passaggio.


110
Cfr.
Caselli‐De
Laurentis
(2004),
pagg.
234
e
seguenti.
 111
Per
approfondimenti
si
veda
intra
pag.
63.


Prima
 di
 analizzare
 i
 modelli
 di
 intermediario
 finanziario
 contemplati
 dalla
 legge,
 è
 opportuno
analizzare
brevemente
le
novità
introdotte
dalla
citata
legge.



Oltre
a
definire
l’attività
delle
società
di
garanzia
fidi112,
essa
fissa
le
dotazioni
minime


sia
del
fondo
consortile
o
capitale
sociale
dei
Confidi
(100
mila
euro),
sia
del
patrimonio
 netto
dei
Confidi
che,
comprensivo
del
fondi
rischi
indisponibile,
non
deve
essere
inferiore
 a
 250
 mila
 euro
 e
 al
 contempo,
 almeno
 un
 quinto
 deve
 essere
 costituito
 da
 apporti
 dei
 consorziati
 o
 dei
 soci
 o
 da
 avanzi
 di
 gestione.
 Viene,
 inoltre,
 previsto
 che
 la
 quota
 di
 partecipazione
 di
 ciascuna
 impresa
 non
 può
 essere
 superiore
 al
 20
 per
 cento
 del
 fondo
 consortile,
né
inferiore
a
250
euro.


L’intento
 della
 norma
 è
 dunque
 di
 contribuire
 al
 rafforzamento
 dei
 Confidi
 e
 all’aumento
della
dimensione
media;
tuttavia
il
raggiungimento
di
tali
obiettivi
potrebbe
 risultare
 arduo
 per
 le
 realtà
 di
 minori
 dimensioni
 localizzate
 in
 prevalenza
 nelle
 regioni
 meridionali.


Un
 altro
 importante
 aspetto
 contenuto
 nella
 Legge
 quadro,
 è
 la
 disciplina
 per
 il
 consolidamento
del
sistema
dei
Confidi
attraverso
la
previsioni
di
agevolazioni
per
l’avvio
 di
 operazioni
 di
 concentrazioni
 e
 incentivi
 per
 lo
 sviluppo.
 In
 particolare,
 sono
 previste
 agevolazioni
 fiscali
 per
 le
 operazioni
 di
 fusione
 tra
 i
 Confidi
 e,
 per
 i
 Confidi
 di
 maggiori
 dimensioni113,
la
costituzione
di
fondi
di
garanzia
interconsortile
da
utilizzare
per
l’offerta


di
cogaranzie
e
controgaranzie,
rafforzando
in
tal
modo
il
sistema
dei
Confidi
di
secondo
 livello.
Per
gli
altri
Confidi
è,
invece,
previsto
un
versamento
al
MEF
che
provvede
poi
ad
 utilizzarlo
 come
 fondo
 di
 controgaranzia
 o
 cogaranzia.
 Si
 intende
 in
 questo
 modo

 migliorare
 la
 struttura
 a
 rete
 dei
 Confidi
 con
 l’obiettivo
 di
 rafforzare
 la
 solvibilità
 degli
 stessi
(Schena,
2004).


Tra
 le
 innovazioni
 apportate
 dalla
 Legge,
 un
 posto
 di
 rilevo
 è
 occupato
 dai
 modelli
 previsti
 per
 lo
 svolgimento
 dell’attività
 di
 garanzia
 collettiva
 dei
 fidi,
 proponendo
 due
 possibili
 soluzioni
 alternative
 a
 quella
 tradizionale.
 Tali
 innovazioni
 devono
 essere
 integrate
sia
con
il
contenuto
delle
disposizioni
attuative
della
Legge
quadro
emanate
dal
 MEF,
 sia
 con
 le
 Istruzioni
 di
 vigilanza
 per
 gli
 intermediari
 finanziari
 iscritti
 nell'elenco
 speciale114.


Il
 primo
 modello
 contemplato
 dalla
 legge
 quadro
 è
 nella
 sostanza
 quello
 attuale
 di
 intermediario
 finanziario
 iscritto
 alla
 sezione
 apposita
 dell’elenco
 generale
 ex
 art.
 106
 TUB.
Le
competenze
comprendono
esclusivamente
l’attività
di
garanzia
collettiva
dei
fidi
e
 i
servizi
ad
essa
connessi
e
strumentali
(come
ad
esempio
la
consulenza
o
l’outsourcing
di
 servizi
 informatici).
 Rispetto
 all’attuale
 regime
 si
 limitano
 le
 competenze
 in
 merito
 alla
 gestione
di
fondi
pubblici
di
agevolazione,
che
è
consentita
solo
per
un
periodo
transitorio
 di
3
anni.
Questa
tipologia
di
Confidi
non
è
di
soggetti
di
fatto
alla
Vigilanza
Bancaria.


112
Secondo
la
definizione
contenuta
nell’art.
13,
comma
1
del
decreto
legge
n°
269/2003,
i
Confidi
“sono
consorzi


con
 attività
 esterna,
 società
 cooperative,
 società
 consortili
 per
 azioni
 e
 a
 responsabilità
 limitata
 o
 cooperative,
 che
 svolgono
attività
di
garanzia
collettiva”.
La
garanzia
collettiva
consiste
“nell’utilizazzione
di
risorse
provenienti
in
tutto
o
 in
 parte
 dalle
 imprese
 consorziate
 o
 socie,
 per
 la
 prestazione
 mutualistica
 ed
 imprenditoriale
 di
 garanzie
 volte
 a
 favorirne
il
finanziamento
da
parte
delle
banche
e
degli
altri
soggetti
operanti
nel
settore
finanziario”.



113
Confidi
che
riuniscono
complessivamente
più
di
15.000
imprese
e
garantiscono
una
quota
non
inferiore
a
500


milioni
di
euro.


Il
 secondo
 modello
 è
 quello
 dell’intermediario
 vigilato
 iscritto
 all’elenco
 speciale
 ex.
 art.
 107
 TUB,
 che
 deve
 assumere
 la
 forma
 di
 cooperativa
 a
 r.
 l.
 o
 di
 società
 consortile
 per
 azioni.
Esso
prevede
l’esercizio
in
via
prevalente
dell’attività
di
garanzia
collettiva
dei
fidi,
 unitamente
 ad
 altre
 attività
 (svolte
 in
 via
 prevalente
 nei
 confronti
 delle
 imprese
 consorziate
 o
 socie),
 che
 sono
 la
 prestazione
 di
 garanzie
 nei
 confronti
 dell’Amministrazione
 finanziaria,
 la
 gestione
 di
 fondi
 pubblici
 di
 agevolazione
 e
 le
 convenzioni
 con
 banche
 assegnatarie
 di
 fondi
 pubblici
 di
 garanzia.
 In
 aggiunta,
 è
 consentito
 in
 via
 residuale
 ed
 entro
 i
 limiti
 fissati
 da
 Banca
 d’Italia,
 lo
 svolgimento
 delle
 altre
 attività
 ammesse
 per
 gli
 intermediari
 iscritti
 all’elenco
 speciale
 ex
 art.
 107
 TUB.
 L’adozione
di
questa
forma
è
obbligatoria
per
i
Confidi
che
abbiano
superato
un
volume
di
 attività
 finanziaria
 o
 superiore
 a
 settantacinque
 milioni
 di
 euro
 così
 come
 definito
 nel
 Decreto
 del
 MEF
 del
 9
 novembre
 2007.
 Gli
 elementi
 da
 prendere
 in
 considerazione
 secondo
le
citate
disposizioni
di
Vigilanza
definiscono
il
volume
di
attività
finanziarie
come
 la
somma
delle
garanzie
rilasciate,
delle
attività
di
tesoreria
(cassa
e
disponibilità,
crediti
 verso
 enti
 creditizi,
 crediti
 verso
 enti
 finanziari,
 obbligazioni
 e
 altri
 titoli
 a
 reddito
 fisso,
 azioni,
 quote
 e
 altri
 titoli
 a
 reddito
 variabile),
 dei
 crediti
 verso
 clientela
 (da
 prestiti
 e
 operazioni
 di
 locazione
 finanziaria),
 nonché
 le
 altre
 poste
 dell’attivo,
 comprese
 le
 operazioni
 “fuori
 bilancio”,
 relative
 all’esercizio
 di
 attività
 finanziarie.
 Ai
 fini
 del
 calcolo,
 dalle
attività
di
tesoreria
si
sottrae
l’ammontare
dei
“fondi
monetari”
ovvero
dei
depositi
 indisponibili
costituiti
presso
i
finanziatori
delle
imprese
consorziate
o
socie,
utilizzati
in
 funzione
di
garanzia,
la
cui
inclusione
avrebbe
determinato
un
doppio
conteggio
rispetto
 alle
garanzie
rilasciate.


I
 confidi
 che
 alla
 data
 di
 pubblicazione
 delle
 disposizioni
 (marzo
 2008)
 superano
 la
 soglia
dei
75
milioni,
ma
non
rispettano
i
requisiti
prudenziali
e
organizzativi
stabiliti
dalla
 Banca
d'Italia,
hanno
tre
alternative:
(a)
adeguarsi
entro
12
mesi
ai
requisiti
di
Vigilanza
e
 presentare
 domanda
 di
 iscrizione
 all’Elenco
 speciale
 oppure,
 (b)
 ridimensionare
 entro
 i
 successivi
18
mesi
le
attività
finanziarie
portandole
sotto
la
soglia
dei
75
milioni
oppure,
 (c)
entrare
in
un
progetto
di
aggregazione
con
altri
confidi.


I
confidi
che
alla
stessa
data
non
superano
la
soglia,
possono
decidere
di
partecipare
ad
 aggregazioni
 che
 raggiungano
 le
 condizioni
 quantitative,
 e
 presentare
 domanda
 di
 iscrizione
 a
 nome
 del
 nuovo
 soggetto
 risultante
 dalla
 fusione
 o
 dall’incorporazione.
 Se
 invece
 decidono
 di
 rimanere
 autonomi,
 saranno
 tenuti
 a
 verificare
 alle
 date
 future
 di
 chiusura
 del
 bilancio
 l’eventuale
 superamento
 della
 soglia:
 in
 caso
 di
 superamento
 e
 di
 mantenimento
per
ulteriori
6
mesi
delle
condizioni
quantitative,
il
confidi
dovrà
chiedere
 l’iscrizione
entro
i
successivi
due
mesi.


I
 Confidi
 ex
 art.
 107
 sono
 intermediari
 vigilati
 a
 tutti
 gli
 effetti.
 Essi,
 pertanto,
 sono
 tenuti
 a
 conformarsi
 ai
 requisiti
 di
 onorabilità
 dei
 partecipanti
 al
 capitale
 sociale
 e
 ai
 requisiti
 di
 onorabilità
 e
 professionalità
 degli
 esponenti
 aziendali;
 sono,
 inoltre,
 soggetti
 alla
Vigilanza
della
Banca
d’Italia
in
materia
di
adeguatezza
patrimoniale,
organizzazione
 amministrativa
e
contabile,
sistema
dei
controlli
interni,
trasparenza,
così
come
ai
controlli
 ispettivi.


I
confidi
devono
dunque
scegliere
come
posizionarsi
nel
nuovo
quadro
regolamentare.
 Per
gli
aspiranti
confidi
107
sarà
una
rivoluzione:
il
nuovo
status
di
intermediario
vigilato
 permette
 di
 offrire
 nuovi
 prodotti
 di
 garanzia
 eleggibile,
 al
 prezzo
 però
 di
 un
 riassetto


delle
 strutture
 organizzative
 e
 di
 governo
 che
 avrà
 un
 forte
 impatto
 sulla
 struttura
 dei
 costi.
La
normativa
in
quanto
tale
non
detta
dei
percorsi
obbligati,
ma
apre
senza
dubbio
 uno
 scenario
 di
 trasformazione
 in
 cui
 l’inerzia
 può
 essere
 negativo:
 un
 confidi
 medio
 in
 crescita
rischia
di
restare
intrappolato
nel
meccanismo
di
trasformazione
obbligatoria
in
 107
 senza
 avere
 una
 strategia
 precisa;
 un
 piccolo
 confidi
 isolato
 sarà
 pressato
 dall’espansione
dei
“107”
o
dai
competitor
locali
che
decideranno
di
allearsi
con
i
leader
 nazionali
(Erzegovesi,
2007)


Nel documento Le prospettive dei confidi meridionali (pagine 80-83)