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Linee
evolutive
dei
Confidi
nel
nuovo
scenario
dei
rapporti tra
banche
e
imprese


Nel documento Le prospettive dei confidi meridionali (pagine 75-77)

R EGIONI N C ONFIDI R IPARTIZIONI (%)


4 Linee
evolutive
dei
Confidi
nel
nuovo
scenario
dei
rapporti tra
banche
e
imprese


4.1 Introduzione


Nelle
pagine
precedenti
si
visto
come
nel
processo
di
concessione
del
credito
da
parte
 delle
 banche
 italiane
 alle
 piccole
 e
 medie
 imprese
 ha
 rivestito
 un
 ruolo
 di
 rilievo
 l’intervento
dei
Consorzi
di
garanzia
fidi.



La
 composita
 realtà
 dei
 Confidi
 analizzata
 nelle
 pagine
 precedenti,
 è
 destinata
 a
 rivelarsi
come
uno
degli
ambiti
in
cui
l’entrata
in
vigore,
iniziata
già
dal
2007,
del
Nuovo
 Accordo
sull’adeguatezza
del
patrimoniale
delle
banche
(noto
come
Basilea
2)
eserciterà
 gli
effetti
più
profondi
e
controversi103
ai
quali
si
aggiungeranno
quelli
prodotti
dalla
legge


quadro
sui
Confidi,
le
cui
disposizioni
attuative
sono
state
emanate
a
cavallo
tra
il
2007
e
il
 2008.


Le
 novità
 legislative
 e
 regolamentari
 rappresentano
 senza
 dubbio
 un
 punto
 di
 svolta
 nel
 modus
 operandi
 dei
 Confidi
 e,
 affinché
 essi
 possano
 continuare
 ad
 operare
 quali
 intermediatori
del
rischio,
dovranno
riqualificare
il
proprio
ruolo
nel
mercato
del
credito
 in
risposta
alle
sfide
che
si
profilano.


In
 questo
 capitolo
 vengono
 osservati
 gli
 effetti
 della
 nuova
 regolamentazione
 prudenziale
e
della
legge
quadro
sull’attività
dei
Confidi:
dapprima
si
analizza
il
ruolo
delle
 garanzie
 in
 generale
 e
 delle
 garanzie
 mutualistiche
 in
 particolare,
 come
 strumenti
 di
 mitigazione
 del
 rischio
 di
 credito,
 quindi
 si
 esamina
 il
 problema
 delle
 scelte
 operative
 e
 strategiche
che
i
confidi
dovranno
affrontare.


4.2 Le
garanzie
come
strumento
di
mitigazione
del
rischio
di
credito


Con
 la
 revisione
 dell’Accordo
 sul
 Capitale
 delle
 Banche
 realizzata
 dal
 Comitato
 di
 Basilea
nel
giugno
del
2004
e
recepita
dalla
disciplina
comunitaria
nel
giugno
2006104,
è


stato
 esplicitamente
 riconosciuto
 il
 ruolo
 svolto
 dalle
 garanzie
 quali
 strumenti
 di
 mitigazione
del
rischio
di
credito:
l’acquisizione
di
garanzie
da
parte
della
banca
consente
 infatti
 una
 riduzione
 del
 capitale
 che
 essa
 deve
 accantonare
 ed
 opera
 quindi
 sul
 pricing
 relativo
alla
concessione
del
credito
(De
Lisa‐Marchesi‐Vallascas,
2005).


103
In
Italia
l’entrata
in
vigore
delle
nuove
regole,
all’inzio
del
2007,
ha
di
fatto
riguardato
pochi
intermediari,
avendo


gli
 altri
 esercitato
 l’opzione
 prevista
 dalla
 Direttiva
 europea
 –
 di
 posticiparla
 di
 un
 anno.
 Secondo
 i
 dati
 della
 Banca
 d’Italia
 i
 primi
 provvedimenti
 di
 autorizzazione
 all’utilizzo
 dei
 sistemi
 di
 misurazione
 per
 i
 rischi
 creditizi
 sono
 stati
 rilasciati
nel
mese
di
marzo
2008
e
il
“Secondo
Pilastro”
dell’Accordo
entrerà
nella
fase
operativa
solo
in
autunno
2008,
 con
 la
 trasmissione,
 da
 parte
 di
 tutte
 le
 banche,
 delle
 prime
 rendicontazioni
 del
 proprio
 processo
 di
 autovalutazione
 dell’adeguatezza
 patrimoniale
 (ICAAP);
 i
 requisiti
 di
 trasparenza
 informativa
 previsti
 dal
 “Terzo
 Pilastro”
 di
 fatto
 verranno
messi
alla
prova
dei
fatti
per
la
prima
volta
con
i
prossimi
bilanci
di
esercizio
(Carosio,
2008).



104
Direttiva
2006/48/CE
del
Parlamento
Europeo
e
del
Consiglio
del
14
giugno
2006,
relativa
all’accesso
all’attività
 degli
enti
creditizi
e
al
suo
esercizio,
(CRD),
in
Gazz.
Uff.
dell’Unione
Europea,
30
giugno
2006,
I,
177;
Direttiva
2006/49/CE
 del
 Parlamento
 Europeo
 e
 del
 Consiglio
 del
 14
 giugno
 2006,
 relativa
 all’adeguatezza
 patrimoniale
 delle
 imprese
 di
 investimento
e
degli
enti
creditizi,
(CAD),
in
Gazz.
Uff.
dell’Unione
Europea,
30
giugno
2006,
I,
177,
201.


Il
 nuovo
 schema
 regolamentare
 contempla
 un’esplicita
 disciplina
 per
 le
 tecniche
 di
 mitigazione
del
rischio
di
credito105,
da
ricondursi
sostanzialmente
a
tre
strumenti:
 o garanzie
reali
(financial
e
physical
collateral);
 o garanzie
individuali
(personal
guarantees);
 o derivati
di
credito
(credit
derivatives).
 L’ammissibilità
e
le
modalità
di
riconoscimento
delle
garanzie
cambiano
a
seconda
che
 le
 banche,
 nel
 calcolare
 il
 coefficiente
 prudenziale,
 adottino
 il
 metodo
 standard106
 o
 il
 metodo
 fondato
 sul
 calcolo
 dei
 rating
 interni
 IRB
 nella
 
 versione
 base
 o
 avanzata107.
 In


particolare,
solo
applicando
il
metodo
IRB
avanzato
le
banche,
stimando
in
proprio
tutti
i
 parametri
rilevanti,
avranno
potere
decisionale
nel
riconoscimento
delle
diverse
garanzie
 reali
 e
 individuali
 come
 strumenti
 di
 mitigazione
 del
 rischio
 di
 credito.
 Ciò,
 come
 verrà
 approfondito
in
seguito,
avrà
un
ruolo
non
trascurabile
nelle
future
linee
di
sviluppo
dei
 Confidi.


In
 un
 contesto
 simile
 una
 garanzia
 permette
 alla
 banca
 di
 contenere
 il
 capitale
 di
 vigilanza
 essenzialmente
 attraverso
 due
 strade:
 da
 un
 lato
 può
 ridurre
 la
 probabilità
 di
 insolvenza
(Probability
of
Default
–
PD),
grazie
alla
sostituzione
della
PD
del
debitore
con
 quella
 del
 garante;
 dall’altro
 può
 contribuire
 a
 ridimensionare
 la
 perdita
 in
 caso
 di
 insolvenza
(Loss
Given
Default
–
LGD).


A
seconda
della
tipologia
di
garanzia
Basilea
2
riconosce
la
possibilità
di
riduzione
di
 uno
dei
parametri
di
rischiosità
previsti.
In
particolare,
le
garanzie
personali
riducono
il
 requisiti
patrimoniale
attenuando
la
PD,
mentre
le
garanzie
reali
esercitano
la
loro
azione
 al
 verificarsi
 dell’insolvenza
 riducendo
 il
 parametro
 LGD.
 Questi
 criteri
 devono
 essere
 rispettati
 da
 tutti
 gli
 intermediari
 che
 adottino
 l’approccio
 standard
 o
 IRB
 foundation,
 mentre
che
adotta
l’approccio
IRB
advanced
può
procedere,
come
detto,
di
volta
in
volta
ad


105
Nel
presente
lavoro
ci
si
limita
a
considerare
il
solo
rischio
di
credito
trascurando
le
altre
due
tipologie
di
rischio


(di
 mercato
 e
 operativo)
 cui
 è
 dedicato
 l’Accordo.
 Per
 una
 disamina
 approfondita
 dell’evoluzione
 e
 del
 contenuto
 dell’Accordo
di
Basilea
2
si
rimanda
a
Hall
(2004)
e
a
Banca
Centrale
Europea
(2005).


106
Il
metodo
standard
è
basato
sull’utilizzo
di
rating
forniti
da
esterne
agenzie
specializzate
nella
valutazione
del


merito
 di
 credito,
 cui
 si
 applicano
 i
 coefficienti
 predefiniti
 stabiliti
 dall’autorità
 di
 vigilanza.
 La
 valutazione
 dell’esposizione
 al
 rischio
 di
 credito
 è
 cosi
 basata
 non
 solo
 sulla
 tipologia
 di
 debitore,
 ma
 anche
 sulle
 sue
 specifiche
 caratteristiche.
 Ciò
 sta
 a
 significare
 che,
 a
 differenza
 del
 sistema
 previsto
 da
 Basilea
 1
 che
 prevede
 una
 ponderazione
 fissa
 per
 le
 imprese,
 il
 Nuovo
 accordo
 cerca
 di
 ottimizzarla
 in
 base
 allo
 specifico
 livello
 di
 rischio
 associato
 alla
 controparte;
 la
 ponderazione
 resta
 invece
 ugualmente
 invariata
 nel
 caso
 di
 imprese
 unrated.
 Ulteriori
 agevolazioni
 vengono
poi
contemplate
per
le
esposizioni
delle
banche
verso
le
piccolissime
imprese
che,
nel
rispetto
di
determinate
 condizioni,
possono
essere
ricomprese
nel
portafoglio
retail
e
di
conseguenza
essere
ponderate
con
una
percentuale
pari
 al
 rating
 assegnato
 all’intero
 portafoglio
 di
 esposizioni
 al
 dettaglio.
 La
 banca
 per
 poter
 usufruire
 di
 tale
 agevolazione
 deve
dimostrare
di
avere
un
elevato
numero
di
impieghi
di
natura
retail
tanto
da
gestirli
secondo
logiche
di
portafoglio,
 ma
 soprattutto
 di
 avere
 verso
 ogni
 specifica
 impresa
 un’esposizione
 che
 non
 supera
 la
 soglia
 massima
 prevista
 di
 un
 milione
di
euro.
Cfr.
Basel
Committee
on
Banking
Supervision
(2004),
par.
231
e
ss.


107
La
normativa
prevista
nel
Nuovo
Accordo
consente
di
valutare
internamente
il
rischio
di
credito
attraverso
la


predisposizione
di
appositi
criteri
di
calcolo
dei
rating
interni.
Le
ponderazioni
tuttavia
non
sono
lasciate
all’autonomia
 della
 banca
 che
 avrà
 soltanto
 la
 possibilità
 di
 stimare
 direttamente
 le
 componenti
 del
 rischio
 di
 credito
 ossia:
 la
 probabilità
 di
 insolvenza
 –
 (Probability
 of
 Default
 ‐
 PD);
 la
 perdita
 in
 caso
 di
 insolvenza
 (Loss
 Given
 Default
 –
 LGD);
 l’esposizione
economica
al
momento
dell’insolvenza
(Exposure
At
Default
–
EAD);
la
scadenza
residua
dell’esposizione
 (Maturity
 –
 M).
 Nel
 caso
 di
 IRB
 base
 (foundation)
 l’Accordo
 di
 Basilea
 2
 indica
 la
 misurazione
 interna
 della
 sola
 PD,
 mentre
le
altre
componenti
del
rischio
di
credito
sono
determinate
dall’Autorità
di
Vigilanza;
nel
caso
di
IRB
avanzato
 (advanced),
 invece
 le
 banche
 potranno
 stimare
 le
 componenti
 del
 rischio
 di
 credito
 mediante
 propri
 sistemi
 di
 misurazione
dei
rischi
creditizi

preventivamente
approvati
dalle
Autorità
di
Vigilanza
nazionali.


una
 valutazione
 autonoma
 di
 tutte
 le
 componenti
 di
 rischio,
 compresi
 gli
 strumenti
 di
 garanzia
a
condizione
che
il
criterio
sia
avallato
dalle
Autorità
di
vigilanza.


La
 nuova
 regolamentazione
 individua
 i
 requisiti
 minimi
 che
 le
 garanzie
 reali
 e
 personali,
 rilasciate
 dai
 soggetti
 finanziati,
 dovranno
 soddisfare
 per
 essere
 riconosciute
 idonee
ai
fini
della
riduzione
dei
requisiti
di
capitale
delle
banche
che
sono
riassunti
nelle
 tabelle
10
e
11.
 TABELLA
10
–
REQUISITI
DI
AMMISSIBILITÀ
DELLE
GARANZIE
REALI
METODO
STANDARDMETODO
IRB


Nel documento Le prospettive dei confidi meridionali (pagine 75-77)