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4 Linee evolutive dei Confidi nel nuovo scenario dei rapporti tra banche e imprese
4.1 Introduzione
Nelle pagine precedenti si visto come nel processo di concessione del credito da parte delle banche italiane alle piccole e medie imprese ha rivestito un ruolo di rilievo l’intervento dei Consorzi di garanzia fidi.
La composita realtà dei Confidi analizzata nelle pagine precedenti, è destinata a rivelarsi come uno degli ambiti in cui l’entrata in vigore, iniziata già dal 2007, del Nuovo Accordo sull’adeguatezza del patrimoniale delle banche (noto come Basilea 2) eserciterà gli effetti più profondi e controversi103 ai quali si aggiungeranno quelli prodotti dalla legge
quadro sui Confidi, le cui disposizioni attuative sono state emanate a cavallo tra il 2007 e il 2008.
Le novità legislative e regolamentari rappresentano senza dubbio un punto di svolta nel modus operandi dei Confidi e, affinché essi possano continuare ad operare quali intermediatori del rischio, dovranno riqualificare il proprio ruolo nel mercato del credito in risposta alle sfide che si profilano.
In questo capitolo vengono osservati gli effetti della nuova regolamentazione prudenziale e della legge quadro sull’attività dei Confidi: dapprima si analizza il ruolo delle garanzie in generale e delle garanzie mutualistiche in particolare, come strumenti di mitigazione del rischio di credito, quindi si esamina il problema delle scelte operative e strategiche che i confidi dovranno affrontare.
4.2 Le garanzie come strumento di mitigazione del rischio di credito
Con la revisione dell’Accordo sul Capitale delle Banche realizzata dal Comitato di Basilea nel giugno del 2004 e recepita dalla disciplina comunitaria nel giugno 2006104, è
stato esplicitamente riconosciuto il ruolo svolto dalle garanzie quali strumenti di mitigazione del rischio di credito: l’acquisizione di garanzie da parte della banca consente infatti una riduzione del capitale che essa deve accantonare ed opera quindi sul pricing relativo alla concessione del credito (De Lisa‐Marchesi‐Vallascas, 2005).
103 In Italia l’entrata in vigore delle nuove regole, all’inzio del 2007, ha di fatto riguardato pochi intermediari, avendo
gli altri esercitato l’opzione prevista dalla Direttiva europea – di posticiparla di un anno. Secondo i dati della Banca d’Italia i primi provvedimenti di autorizzazione all’utilizzo dei sistemi di misurazione per i rischi creditizi sono stati rilasciati nel mese di marzo 2008 e il “Secondo Pilastro” dell’Accordo entrerà nella fase operativa solo in autunno 2008, con la trasmissione, da parte di tutte le banche, delle prime rendicontazioni del proprio processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP); i requisiti di trasparenza informativa previsti dal “Terzo Pilastro” di fatto verranno messi alla prova dei fatti per la prima volta con i prossimi bilanci di esercizio (Carosio, 2008).
104 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, (CRD), in Gazz. Uff. dell’Unione Europea, 30 giugno 2006, I, 177; Direttiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, (CAD), in Gazz. Uff. dell’Unione Europea, 30 giugno 2006, I, 177, 201.
Il nuovo schema regolamentare contempla un’esplicita disciplina per le tecniche di mitigazione del rischio di credito105, da ricondursi sostanzialmente a tre strumenti: o garanzie reali (financial e physical collateral); o garanzie individuali (personal guarantees); o derivati di credito (credit derivatives). L’ammissibilità e le modalità di riconoscimento delle garanzie cambiano a seconda che le banche, nel calcolare il coefficiente prudenziale, adottino il metodo standard106 o il metodo fondato sul calcolo dei rating interni IRB nella versione base o avanzata107. In
particolare, solo applicando il metodo IRB avanzato le banche, stimando in proprio tutti i parametri rilevanti, avranno potere decisionale nel riconoscimento delle diverse garanzie reali e individuali come strumenti di mitigazione del rischio di credito. Ciò, come verrà approfondito in seguito, avrà un ruolo non trascurabile nelle future linee di sviluppo dei Confidi.
In un contesto simile una garanzia permette alla banca di contenere il capitale di vigilanza essenzialmente attraverso due strade: da un lato può ridurre la probabilità di insolvenza (Probability of Default – PD), grazie alla sostituzione della PD del debitore con quella del garante; dall’altro può contribuire a ridimensionare la perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default – LGD).
A seconda della tipologia di garanzia Basilea 2 riconosce la possibilità di riduzione di uno dei parametri di rischiosità previsti. In particolare, le garanzie personali riducono il requisiti patrimoniale attenuando la PD, mentre le garanzie reali esercitano la loro azione al verificarsi dell’insolvenza riducendo il parametro LGD. Questi criteri devono essere rispettati da tutti gli intermediari che adottino l’approccio standard o IRB foundation, mentre che adotta l’approccio IRB advanced può procedere, come detto, di volta in volta ad
105 Nel presente lavoro ci si limita a considerare il solo rischio di credito trascurando le altre due tipologie di rischio
(di mercato e operativo) cui è dedicato l’Accordo. Per una disamina approfondita dell’evoluzione e del contenuto dell’Accordo di Basilea 2 si rimanda a Hall (2004) e a Banca Centrale Europea (2005).
106 Il metodo standard è basato sull’utilizzo di rating forniti da esterne agenzie specializzate nella valutazione del
merito di credito, cui si applicano i coefficienti predefiniti stabiliti dall’autorità di vigilanza. La valutazione dell’esposizione al rischio di credito è cosi basata non solo sulla tipologia di debitore, ma anche sulle sue specifiche caratteristiche. Ciò sta a significare che, a differenza del sistema previsto da Basilea 1 che prevede una ponderazione fissa per le imprese, il Nuovo accordo cerca di ottimizzarla in base allo specifico livello di rischio associato alla controparte; la ponderazione resta invece ugualmente invariata nel caso di imprese unrated. Ulteriori agevolazioni vengono poi contemplate per le esposizioni delle banche verso le piccolissime imprese che, nel rispetto di determinate condizioni, possono essere ricomprese nel portafoglio retail e di conseguenza essere ponderate con una percentuale pari al rating assegnato all’intero portafoglio di esposizioni al dettaglio. La banca per poter usufruire di tale agevolazione deve dimostrare di avere un elevato numero di impieghi di natura retail tanto da gestirli secondo logiche di portafoglio, ma soprattutto di avere verso ogni specifica impresa un’esposizione che non supera la soglia massima prevista di un milione di euro. Cfr. Basel Committee on Banking Supervision (2004), par. 231 e ss.
107 La normativa prevista nel Nuovo Accordo consente di valutare internamente il rischio di credito attraverso la
predisposizione di appositi criteri di calcolo dei rating interni. Le ponderazioni tuttavia non sono lasciate all’autonomia della banca che avrà soltanto la possibilità di stimare direttamente le componenti del rischio di credito ossia: la probabilità di insolvenza – (Probability of Default ‐ PD); la perdita in caso di insolvenza (Loss Given Default – LGD); l’esposizione economica al momento dell’insolvenza (Exposure At Default – EAD); la scadenza residua dell’esposizione (Maturity – M). Nel caso di IRB base (foundation) l’Accordo di Basilea 2 indica la misurazione interna della sola PD, mentre le altre componenti del rischio di credito sono determinate dall’Autorità di Vigilanza; nel caso di IRB avanzato (advanced), invece le banche potranno stimare le componenti del rischio di credito mediante propri sistemi di misurazione dei rischi creditizi preventivamente approvati dalle Autorità di Vigilanza nazionali.
una valutazione autonoma di tutte le componenti di rischio, compresi gli strumenti di garanzia a condizione che il criterio sia avallato dalle Autorità di vigilanza.
La nuova regolamentazione individua i requisiti minimi che le garanzie reali e personali, rilasciate dai soggetti finanziati, dovranno soddisfare per essere riconosciute idonee ai fini della riduzione dei requisiti di capitale delle banche che sono riassunti nelle tabelle 10 e 11. TABELLA 10 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE GARANZIE REALI METODO STANDARD METODO IRB