LE STRUTTURE RICETTIVE: DISCIPLINA E AUTORIZZAZION
1. LE STRUTTURE RICETTIVE COME IMPRESE TURISTICHE
Le strutture che forniscono ospitalità al pubblico costituiscono ovviamente l’elemento centrale nell’ambito del fenomeno turistico. L’attività di queste tipologie di strutture è sempre stata oggetto di specifica regolamentazione ed assoggettata a controlli da parte dell’autorità amministrativa a tutela degli interessi pubblici primari (economici, di igiene e di sicurezza pubblica) ad essa connessi. Vista l’importanza di tale attività, nella legge-quadro n. 217 del 1983 in materia di turismo, all’art. 5, 1° comma, lo svolgimento di attività ricettiva veniva identificata con la nozione stessa di
impresa turistica. Tuttavia la scelta di limitare tale
e degli annessi servizi turistici venne criticata da più parti. Inoltre, si rilevava l’opportunità di riconoscere il significato economico del settore uniformandone il trattamento a quello di qualunque altra impresa operante in altri settori.
La legge n. 135 del 2001, all’art. 7, 1° comma, (legge di riforma della legislazione nazionale in materia di turismo), accolse una nuova definizione della nozione, caratterizzata dalla sua onnicomprensività. Tale definizione è stata poi ripresa letteralmente e inserita nel codice del turismo1 nell’art. 4, 1° comma2 ai sensi del
quale sono imprese turistiche quelle che esercitano
attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione, facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
1 D.lgs n. 79 del 2011.
2 L’art. 4 del Codice del turismo non rientra tra gli articoli del
Codice annullati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 2012, che ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni del Codice per eccesso di delega legislativa.
Tale ampia definizione individua la finalizzazione alla soddisfazione dei bisogni del turista quale elemento qualificante dell’impresa turistica. La nozione di “impresa turistica” attuale non circoscrive dunque la categoria alle strutture ricettive; consente di includere al suo interno tutte quelle imprese la cui attività concorre alla formazione dell’offerta turistica o sia finalizzata a soddisfare i bisogni del turista. Sono quindi imprese turistiche anche le agenzie di viaggi e turismo ed i tour
operators, così come le imprese con attività limitata alla
gestione della somministrazione di alimenti e bevande.3
L’art. 4 del Codice del turismo, apporta inoltre, una significativa specificazione riguardo al relativo regime: l’applicazione di questa disciplina è legata, come in passato, alla circostanza che la relativa attività (quindi in questo caso quella ricettiva) venga svolta secondo i caratteri risultanti dalla definizione di “imprenditore” di cui all’art. 2082 c.c., secondo cui è imprenditore chi
esercita professionalmente un’attività economica
3 Nella legge quadro 217/1983, questa attività poteva
qualificarsi turistica soltanto se ed in quanto strumentale alla gestione di una struttura ricettiva.
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. I requisiti richiesti dal codice civile per
l’acquisto della qualità di imprenditore sono dunque la professionalità, l’organizzazione, la produttività e la gestione dell’attività con metodo economico.
Per quanto riguarda il requisito della professionalità, l’acquisto della qualità di imprenditore presuppone l’esercizio abituale e non occasionale di una certa attività produttiva: ad esempio, non è qualificabile come imprenditore, chi predispone un singolo “pacchetto di viaggio” tutto compreso per soddisfare le particolari esigenze di un conoscente, oppure chi organizza un singolo evento in una discoteca. La professionalità non implica però l’esercizio continuato dell’attività in senso cronologico. Del resto sono imprenditori turistici coloro che esercitano periodicamente, ma in modo abituale, una certa attività: ad esempio tutte le attività stagionali come la gestione di uno stabilimento balneare o un impianto di risalita in una località sciistica. Per l’acquisto della qualità di imprenditore basta, pertanto, il costante ripetersi di atti
di impresa, secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività.
L’attività dell’impresa turistica deve anche essere svolta in modo organizzato, ovvero con l’impiego di mezzi (beni, capitali, persone) strumentali all’esercizio della stessa. Ciò esclude che possa definirsi impresa turistica ad esempio, l’attività di gestione di strutture ricettive (case e appartamenti vacanza, affittacamere o bed &
breakfast), quando prescindano dalla presenza di
un’organizzazione del genere indicato, rientrando nella semplice concessione a terzi dell’uso di immobili in una delle possibili forme contrattuali previste dall’ordinamento.
L’impresa turistica ha tipicamente ad oggetto la produzione di un servizio; di conseguenza, chi la esercita acquista la qualità di imprenditore commerciale4, quindi si
vedrà applicato lo statuto generale dell’imprenditore, oltre allo statuto speciale dell’imprenditore commerciale, che prevede l’assoggettamento alle procedure concorsuali,
l’obbligo di tenuta delle scritture contabili e l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale.
L’imprenditore turistico non è però sempre un imprenditore commerciale. La produzione del servizio turistico, infatti, può anche essere connessa alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura o all’allevamento di animali. Nell’art. 2135, 3° comma, cod. civ.5, che
riguarda l’imprenditore agricolo, è presente un riferimento alle attività di ricezione ed ospitalità. In tali ipotesi chi esercita attività turistica è imprenditore agricolo e non commerciale, ed è in tal modo sottratto alle procedure concorsuali ed all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, ma non all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale che deve però avvenire nella sezione speciale. È il caso, ad esempio, dell’agriturismo.6
Dal punto di vista dimensionale, l’imprenditore turistico può essere anche un piccolo imprenditore7,
5 Nel testo modificato dal d.lgs. 18 Maggio 2001, n. 228.
6 Argomento che verrà affrontato più nello specifico nel
capitolo successivo.
esonerato quindi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e dall’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Tale è, solitamente, il gestore di bed & breakfast che svolge professionalmente l’attività ricettiva, caratterizzata in virtù della sua conduzione ed organizzazione familiare.