Nell’esercizio della potestà legislativa cosiddetta piena ed esclusiva in materia di turismo, i legislatori regionali (e delle due Province autonome di Trento e Bolzano) incontrano, tuttavia, dei limiti che trovano il proprio fondamento nel testo Costituzionale.
Come in ogni altra materia di competenza regionale, anche nel turismo ambiti disciplinari rilevanti come il diritto privato (ai sensi della disciplina del contratto d’albergo e del contratto di viaggio), il diritto penale (come le norme contro il turismo sessuale in danno dei minori), le norme giurisdizionali,24 restano di esclusiva competenza della legislazione statale.
L’ambito della disciplina regionale resta quindi quello del diritto amministrativo (pur senza il versante della giustizia amministrativa, che rimane di competenza
24 L’art. 117, 2° Comma, lett. l, Cost. riserva infatti alla
legislazione statale l’ordinamento civile e penale, la giurisdizione e le norme processuali.
esclusiva dello Stato). In particolare, i settori principali di competenza regionale sono la promozione e l’accoglienza turistica; le attività di ricezione turistica (alberghiere ed extralberghiere); le professioni turistiche; le imprese di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi; e le associazioni senza scopo di lucro a fini turistici.
In questi settori quindi, Le Regioni godono della piena potestà legislativa; tuttavia, questa autonomia in mano alle Regioni ha generato una notevole diversificazione delle soluzioni accolte negli ordinamenti regionali.
Esiste, comunque, un tratto comune presente in tutte le legislazioni in materia di turismo, che riguarda la promozione e l’informazione turistica regionale. A proposito di questa specifica materia di legislazione regionale possiamo ricostruire un’evoluzione riguardo alla suddivisione di competenze nel tempo.
Anteriormente alla seconda metà degli anni ’90, sottostavano alle Regioni le strutture decentrate per la promozione e l’informazione turistica: enti provinciali del
turismo, aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, poi sostituiti dalle aziende di promozione turistica.25
Tutto ciò in coerenza con il c.d. principio del parallelismo, secondo cui dovevano appartenere alle Regioni le funzioni amministrative relative alle materie di competenza regionale.
Con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001, il principio in questione è stato sostituito definitivamente da quello di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative devono essere esercitate dagli enti più vicini alla collettività, così maggiormente responsabilizzati dei risultati conseguiti. La nuova formulazione dell’art. 118, 1° comma, Cost. prevede, infatti, l’assegnazione delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Questo tipo di evoluzione ha comportato il trasferimento agli enti locali di tutte le funzioni
amministrative in materia di turismo, individuate dalle Regioni, che non richiedano un esercizio unitario a livello regionale.
Le attività di promozione, informazione, accoglienza ed assistenza turistica non sono così più regolate dalla legislazione regionale, risultando delegate ai Comuni, legittimati ad esercitarle anche in forma associata e potendo usufruire di strumenti di cooperazione pubblico- privato.
Dai Comuni, quindi, dipendono le entità deputate alla promozione turistica, per le quali il singolo ente locale può di regola optare fra diverse forme organizzative: istituzione pubblica, azienda speciale, consorzio, società a partecipazione interamente pubblica ovvero mista pubblico-privato, o, infine, istituzione privata.
Le funzioni richieste ai Comuni, quindi, sono organizzare e sostenere iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale; partecipare alla definizione dei programmi di promozione turistica regionali; provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle
segnalazioni dei turisti circa attrezzature, strutture ricettive, tariffe dei servizi e delle professioni; rilevare le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio; svolgere un’attività di vigilanza ed ispezione, ai sensi delle norme igienico-sanitarie, su alberghi, ristoranti ed esercizi assimilati; assolvere importanti funzioni legate all’urbanistica ed alla pianificazione territoriale.
Le Province, invece, non essendo ancora soppresse26, concorrono alla definizione delle politiche
turistiche regionali, promuovono sistemi turistici locali ed elaborano i proprio programmi di valorizzazione dell’offerta turistica, istituendo strumenti di consultazione tra Comuni e Comunità montane. Inoltre, espletano le funzioni di amministrazione attiva conferite dalle Regioni, come ad esempio la classificazione delle strutture ricettive, l’indicazione dei requisiti per l’attività delle guide e degli accompagnatori turistici.
26 Sulla base del riordino delle loro funzioni e competenze,
Le Regioni conservano, tuttavia, un’importante funzione di indirizzo e coordinamento, che esercitano attraverso deleghe alla Giunta e/o al Consiglio regionale e/o tramite assessorati regionali al turismo, specifici organismi ovvero società a partecipazione regionale costituite ad hoc e deputate alla gestione, alla programmazione ed alla consulenza in materia turistica (ad esempio per la Toscana, L’Agenzia regionale Toscana promozione turistica27).
L’art. 117, 9° comma, Cost., inoltre, legittima ciascuna Regione a concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altro Stato, volti a favorire la conoscenza della propria offerta turistica e del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Regioni possono pertanto svolgere attività di promozione turistica all’estero, avvalendosi ad esempio di sistemi turistici interregionali.
Infine, grazie al federalismo fiscale municipale, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni,
nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono anche istituire, con apposita deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio.28 Il gettito di
questa imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, come specifiche misure a sostegno di strutture ricettive, opere di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.
CAPITOLO II
LE STRUTTURE RICETTIVE: DISCIPLINA E