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Capitolo II. Una prospettiva comparatistica

2. Il modello britannico: il National Minimum Wage Act del 1998

2.3. Le tutele

Il National Minimum Wage Act presenta alcune peculiarità anche per quanto riguarda il sistema sanzionatorio a tutela dei diritti re-tributivi dei lavoratori.

In primo luogo, ai sensi della sezione 9 del NMWA i datori di la-voro sono obbligati a conservare le scritture contabili, le quali at-testino che siano stati corrisposti salari conformi alla legge ai di-pendenti.

Il lavoratore il quale abbia il sospetto che sia stata perpetrata una violazione dei propri diritti retributivi avrà il diritto di accedere ai suddetti documenti, nonché di esaminarli e produrne copie: egli potrà svolgere quest’operazione in prima persona, e potrà essere

97 NMWA, sezione 5(4).

98 E. MENEGATTI, op. cit., p. 44.

99 https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates.

100 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RMW.

altresì accompagnato da “qualunque persona che egli ritenga op-portuna”,101 come un legale o un rappresentante sindacale.

Tale previsione è stata ritenuta destinata al fine di incoraggiare i lavoratori a basso salario, di solito riluttanti a intentare procedi-menti legali verso i propri datori, ad esercitare i propri diritti,102 ma alcuni commentatori rilevano altresì come essa sembri costituire un segnale del nuovo ruolo individuato per le associazioni sinda-cali britanniche, fosinda-calizzato maggiormente sul controllo del ri-spetto dei minimi salariali che sulla loro effettiva fissazione.103 È necessario infatti rimarcare che il tasso di sindacalizzazione bri-tannico non si è mai più risollevato dal forte declino avvenuto du-rante il Governo Thatcher,104 eliminando di conseguenza qualun-que prospettiva per le trade unions relativamente al proprio ruolo di autorità salariali: si è infatti registrato come oggi tali associazioni non concentrino le proprie battaglie sulla richiesta di revoca del National Minimum Wage Act, ma si limitino a contestarne fre-quentemente i meccanismi di adeguamento.105

Qualora il datore di lavoro non produca le scritture contabili nei termini prestabiliti o non le produca affatto, il lavoratore potrà presentare un reclamo di fronte a un tribunale del lavoro: se tale reclamo risulterà fondato, il datore di lavoro sarà condannato a pagare una somma equivalente a 80 volte l’importo del salario mi-nimo vigente al momento della sentenza.106

101 NMWA, sezione 10(4).

102 B. SIMPSON, op. cit., p. 25.

103 F. GUARRIELLO, Legge e contrattazione collettiva: verso nuovi equilibri?, Rela-zione alle giornate di studio AIDLaSS, 2016.

104 Esso si attestava nel 2018 al 23,4%, secondo il Trade Union Statistical Bulletin di quell’anno, reperibile all’indirizzo https://www.gov.uk/govern-ment/statistics/trade-union-statistics-2018.

105 S.LEONARDI, op. cit., p. 199.

106 NMWA, sezione 11(1)(2).

Non solamente i lavoratori hanno diritto d’accesso alle scritture contabili dei loro employers, dato che il NMWA prevede che il suddetto diritto, insieme al potere di esaminare tale documenta-zione e di accedere in ogni momento ai locali dove si svolge l’atti-vità lavorativa, sia altresì attribuito ai funzionari governativi con mansioni di vigilanza sul rispetto dei minimi salariali:107 tali sono oggi i membri dell’Ispettorato fiscale britannico (HM Revenue and Custom).108

Se i suddetti ispettori rilevassero che il datore di lavoro ha effetti-vamente corrisposto a uno o più lavoratori un salario inferiore a quello minimo nei sei anni precedenti all’ispezione, potrebbero in-viare una cosiddetta notice of underpayment, ossia un avviso di mancato pagamento, il quale inviterebbe il datore a pagare entro 28 giorni la differenza tra l’inferiore salario corrisposto e quello che il lavoratore avrebbe dovuto ricevere ai sensi del NMWA.109 Tale avviso è altresì corredato, nella maggior parte dei casi, da una sanzione pari al 200% di tale differenza: la stessa sarà essere effet-tivamente comminata unicamente se gli arretrati non saranno pa-gati entro i 28 giorni menzionati.110

Si segnala come che tutte le sanzioni menzionate fino ad ora ab-biano rilievo penale.111

In aggiunta, il lavoratore che denunci il proprio datore di lavoro per violazioni delle norme relative alle scritture contabili o per la mancata corresponsione del salario minimo legale non potrà su-bire per questo motivo alcun tipo di pregiudizio:112 se il suo con-tratto di lavoro fosse poi addirittura rescisso, si ricadrebbe tra le

107 NMWA, sezione 11(1)(2).

108 E. MENEGATTI,op. cit., p. 45.

109 NMWA, sezione 19 e 19 A.

110 E. MENEGATTI, op. cit., p. 45.

111 NMWA, sezione 31.

112 NMWA, sezione 23.

ipotesi di licenziamento ingiustificato, grazie alle modifiche che il National Minimum Wage Act ha apportato all’Employment Rights Act del 1996.

Infine, la già citata sezione 28 del NMWA prevede l’inversione dell’onere della prova, ma non solamente in relazione all’apparte-nenza del lavoratore a una delle categorie che dovrebbero benefi-ciare del salario minimo legale: qualora un lavoratore agisca in giu-dizio per la mancata percezione di una retribuzione adeguata ai minimi, o per essere stato ingiustamente licenziato a causa delle ipotesi sopra indicate, sussisterà infatti una presunzione di non sufficienza del salario a questi corrisposto, e spetterà al datore di lavoro convenuto fornire la prova contraria.

L’intero impianto sanzionatorio del National Minimum Wage Act ha portato alcuni commentatori ad affermare che tale legge “has teeth”:113 con ciò riferendosi al suo efficace mordente nel garantire il rispetto delle previsioni in essa contenute.

Alcuni ritengono che la presenza di tali disposizioni sia necessaria in ragione della complessa struttura salariale che la legge delinea:

durante le consultazioni effettuate dalla Low Pay Commission nel 1997, è infatti emersa l’opinione secondo la quale quanto più 73 la legge fosse stata di semplice comprensione, tanto più sarebbe stata automaticamente applicata da un ampio numero di sog-getti.114

Nonostante anche le indicazioni dell’Organizzazione Internazio-nale del Lavoro citate nei precedenti paragrafi esprimano effetti-vamente una preferenza per un modello di minimi salariali che ri-sulti il più lineare possibile, a parere di chi scrive nel caso italiano ciò non sarebbe sufficiente per garantire un efficace rispetto delle regole in tema di minimi salariali legali.

113 C. BOUNDY, op. cit., p.3.

114 B. SIMPSON, op. cit., p.28.

La storica refrattarietà delle organizzazioni sindacali e datoriali all’introduzione di una legge in tema di salari minimi, ma soprat-tutto l’ampia diffusione del lavoro sommerso, renderebbe infatti necessario che un’eventuale normativa nazionale in tema di mi-nimi retributivi fosse corredata da un corposo impianto sanziona-torio e di vigilanza, similmente a quanto previsto dal National Mi-nimum Wage Act.

La vigilanza dovrebbe essere altresì esercitata da funzionari ammi-nistrativi specificatamente preposti a tale scopo, evitando quindi un irragionevole affidamento sulle denunce individuali dei lavora-tori: l’esperienza inglese infatti insegna che nonostante la previ-sione delle disposizioni legislative a tutela dei denuncianti, i lavo-ratori a basso reddito restano comunque molto riluttanti a intra-prendere tale tipo di azione, per fondati timori di ritorsioni da parte dei propri datori di lavoro.115

D’altra parte, come già osservato per quanto riguarda le azioni giu-diziarie volte a garantire il rispetto del diritto alla giusta retribu-zione,116 non pare opportuno condizionare l’effettiva applicazione di tale diritto precipuamente all’iniziativa del singolo lavoratore, tanto più che nell’ordinamento italiano esso ha portata costituzio-nale.

115 R.CROUCHER,G.WHITE, Enforcing a national minimum wage: the British case, in Policy Studies, 2007, 28(2), pp.145-161.

116 Capitolo 1.

3. Il modello francese: il Salaire Minimum Interprofessionel