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Capitolo II. Una prospettiva comparatistica

3. Il modello francese: il Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance

3.1. I meccanismi di adeguamento

Il meccanismo di adeguamento del Salaire minimum interprofes-sionel de croissance è a parere di chi scrive il tratto più interessante dell’intero istituto: esso è infatti definibile come un sistema “mi-sto”, caratterizzato principalmente da un meccanismo di rivaluta-zione automatica, ma che lascia tuttavia spazio a un notevole grado di discrezionalità da parte del Governo.

L’articolo 3234-4 infatti prevede che l’adeguamento dello SMIC debba essere parametrato sull’indice dei prezzi al consumo: una disposizione che non marca una sostanziale differenza con quanto previsto dalle legislazioni degli altri paesi europei, dato che anche negli ordinamenti in cui la rivalutazione dei minimi salariali legali sia affidata alle valutazioni di uno specifico organo, è indubbio che non sia possibile esimersi dal tenere in considerazione tale indica-tore statistico.

124 M. HUSSON, E. SOMMEILLER, C. VINCENT (2020) Minimum Wage in France, p.2.

Tuttavia, l’elemento che caratterizza in modo più rilevante il si-stema francese è contenuto nella previsione immediatamente suc-cessiva, ossia l’articolo L3234-5: tale norma prevede infatti che ogniqualvolta si registri un aumento di almeno il 2% dell’indice dei prezzi al consumo rispetto allo stesso dato rilevato al momento della determinazione dello SMIC immediatamente precedente, il minimo salariale dovrà essere aumentato nella medesima propor-zione.

Il nuovo importo del salario così determinato dovrà essere reso noto ai cittadini attraverso un decreto congiunto del Ministro del lavoro, dell’agricoltura e dell’economia.125

Tale meccanismo, di natura puramente automatica, è istituito allo specifico fine di soddisfare una delle due rationes legis dello SMIC, ossia quella di garantire il potere d’acquisto ai lavoratori: ciò è reso evidente dalla struttura del Code du Travail, il quale posiziona tale norma nella sottosezione rubricata appunto in tal senso.

La sottosezione seguente, denominata invece “Partecipazione dei lavoratori allo sviluppo economico della nazione”, contiene le norme relative ai poteri del Governo in merito all’adeguamento dei salari.

Secondo quanto disciplinato dagli articoli L3231-6 e L3231-7, l’im-porto dello SMIC dovrà infatti essere rivalutato annualmente, per via regolamentare: tale incremento, tuttavia, non potrà essere infe-riore alla metà dell’aumento del potere d’acquisto del salario orario medio, il quale sarà rilevato grazie a un’apposita indagine trime-strale, condotta dal Ministero del Lavoro.126

Oltre a dover tenere in considerazione il suddetto parametro, ai fini dell’adeguamento periodico del salario il Governo francese do-vrà altresì consultare la “Commissione nazionale della

125 Code du Travail, art R*3231-4.

126 Code du Travail, art L3231-8.

negoziazione collettiva”, composta da rappresentanti dello Stato e delle associazioni sindacali e datoriali.127

L’articolo L2271-1 del Code du Travail infatti elenca, tra i vari compiti di tale organo, quello di fornire un parere motivato al Mi-nistro del Lavoro francese in merito al futuro importo dello SMIC:

questo, tuttavia, non prima di avere preso conoscenza del “rap-porto annuale fornito da un gruppo di esperti”, ossia una commis-sione tecnica e indipendente formata da cinque economisti intro-dotta nell’ordinamento francese nel 2008.128

La presenza del parametro economico sopra indicato e la necessità di consultare la Commissione tripartita potrebbero indurre a pen-sare che la discrezionalità del Governo francese in merito agli ade-guamenti salariali periodici sia, se non azzerata, quantomeno molto limitata: tuttavia, alcune precisazioni in merito a tali mecca-nismi rendono evidente quanto la suddetta diagnosi sia errata.

In primo luogo, il parere motivato della Commissione nazionale della negoziazione collettiva non è in alcun modo vincolante per il Governo: se nella pratica le osservazioni di simili organi consultivi in merito alla fissazione dei minimi sono pedissequamente recepite in altri ordinamenti,129 è stato al contrario rilevato come la consul-tazione della Commissione francese “abbia di fatto avuto la va-lenza di una pura formalità”.130

Secondariamente, l’articolo L3231-10 sancisce il principio per cui il Governo, nel corso dell’anno, può stabilire un incremento dello SMIC per via regolamentare, anche in misura non proporzionale all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo: tale operazione è detta coup de pouce (colpo di pollice).

127 Code du Travail, art L2272-1

128 E. MENEGATTI, op. cit., p. 49.

129 Come quello inglese: vedi § 2.2.

130 E. MENEGATTI, op. cit., p. 49.

Chiaramente anche la raccomandazione di un coup de pouce può essere oggetto di discussione in seno alla Commissione della ne-goziazione collettiva: alcuni rilevano anzi come tale operazione co-stituisca “il principale terreno del contendere fra le parti sociali rappresentate in seno alla Commissione”.131

Tali precisazioni chiarificano i tratti del meccanismo francese di adeguamento dei minimi: strettamente legato ai mutamenti degli indici economici citati, ma che comunque mantiene un forte pro-tagonismo in materia da parte dello Stato.

Un modello quindi classificabile come consultivo, ma che si disco-sta significativamente dalla definizione classica.132

In conclusione, è necessario segnalare come il meccanismo deli-neato dal Code du Travail abbia indubbiamente raggiunto uno dei principali obiettivi per cui era stato coniato, ossia il tempestivo ag-giornamento dei minimi legali in relazione all’aumento del livello dei salari medi orari nel paese.

Tuttavia, è stato recentemente rilevato come in realtà l’incremento dello SMIC nel periodo 1990-2010 sia stato del 28%, a fronte di un aumento dei salari medi di appena il 10%,133 causando quindi una notevole sproporzione tra questi due valori.

3.2. L’ambito di applicazione soggettivo e le tutele