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Le ulteriori informazion

Nel documento La relazione sulla gestione (pagine 109-114)

dall’art.2428 c.c.

COSI’ FINANZIATO:

2.3 Le ulteriori informazion

Il contenuto informativo della relazione sulla gestione è stato disciplinato indirettamente anche da altre fonti che sono andate a colmare quelle lacune lasciate dal legislatore in riferimento a determinati aspetti aziendali.

Innanzi tutto è fondamentale fare riferimento al fatto che i soci sono chiamati in assemblea per approvare il bilancio e nella stessa sede sono anche chiamati a deliberare riguardo alla proposta degli amministratori circa la destinazione dell’utile o la copertura delle perdite. Ai fini della discussione e successiva deliberazione a riguardo la prassi ritiene opportuno, anche se non previsto da un dettato normativo, inserire nella relazione sulla gestione i relativi riferimenti a riguardo.

Guardando poi alle fonti normative, le altre informazioni da inserire nella relazione sulla gestione sono le seguenti:

1. La comunicazione dello slittamento della data dell’assemblea di approvazione del bilancio;

2. Le informazioni riguardanti l’attività di direzione e coordinamento; 3. Le informazioni riguardo alle operazioni con parti correlate;

4. Le informazioni che in caso di società cooperativa vanno riportate in riferimento ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

1. In riferimento alla dovuta comunicazione da parte egli amministratori delle motivazioni che hanno portato allo slittamento della data dell’assemblea di approvazione del bilancio il codice civile all’art. 2364, comma 2 richiede che:

“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.”

Nella prassi la relazione sulla gestione va a menzionare la norma di riferimento e l’articolo dello statuto sociale sulla base del quale è stato possibile ricorrere al maggior termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio aziendale. Per quanto riguarda invece l’eccezionalità del caso in cui lo slittamento di tali termini per l’approvazione del bilancio si sia manifestato in una società redigente il bilancio in forma abbreviata dove non è richiesta la redazione della relazione sulla gestione, se n’è occupato il Tribunale di Isernia nella sentenza n. 247 del 19/04/2006 il quale ha stabilito che: “Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, devono essere inserite nella nota integrativa.”114

                                                                                                                         

114  Conclusione  della  sentenza  in  riferimento  riportata  da  Quagli  Alberto  ,  D’Alauro  Gabriele,  nel  libro  Contabilità  e  

bilancio:  aggiornato  con:  principi  contabili  OIC,  nota  integrativa  e  relazione  sulla  gestione,  relazione  dei  sindaci  e  dei   revisori,  legge  di  stabilità  2014,  Ipsoa,  Milanofiori-­‐Assago,  2014,  alla  pagina  849.  

     

2. Analizzando le richieste informative a riguardo delle attività di direzione e

coordinamento che il codice civile richiede all’art.2497-bis115 si evince che gli

amministratori devono indicare i rapporti intercorsi con: • Chi esercità l’attività di direzione e controllo;

• Con le altre società soggette a tale attività di direzione e controllo;

deve inoltre essere indicato l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa e sui suoi risultati d’esercizio.

A livello applicativo riguardo questa tematica sono intervenuti i principi contabili e nello specifico il principio contabile OIC n. 12 all’appendice n.6 richiede l’indicazione della natura ed il valore di tali rapporti e la tipologia delle operazioni più rilevanti distinguendoli per ogni singolo soggetto. Vista poi l’importanza dell’informazione tali indicazioni vanno fornite anche per tutte quelle operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio derivante dall’appartenenza al gruppo.

L’art. 2497-ter c.c. inoltre puntualizza che “Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.”

L’importanza informativa riguardante tali tipologie di informazioni è data dalla possibilità così data al lettore di avere una visione complessiva e dinamica nel tempo dell’influenza del gruppo sulle vicende delle singole società che lo compongono.

                                                                                                                          115  Art.  2497-­‐bis  c.c.:  

“1.  La  società  deve  indicare  la  società  o  l'ente  alla  cui  attività  di  direzione  e  coordinamento  è  soggetta  negli  atti  e  nella   corrispondenza,  nonché  mediante  iscrizione,  a  cura  degli  amministratori,  presso  la  sezione  del  registro  delle  imprese   di  cui  al  comma  successivo.  

2.  E'  istituita  presso  il  registro  delle  imprese  apposita  sezione  nella  quale  sono  indicate  le  società  o  gli  enti  che   esercitano  attività  di  direzione  e  coordinamento  e  quelle  che  vi  sono  soggette.  

3.  Gli  amministratori  che  omettono  l'indicazione  di  cui  al  comma  primo  ovvero  l'iscrizione  di  cui  al  comma  secondo,  o   le  mantengono  quando  la  soggezione  è  cessata,  sono  responsabili  dei  danni  che  la  mancata  conoscenza  ditali  fatti   abbia  recato  ai  soci  o  ai  terzi.  

4.  La  società  deve  esporre,  in  apposita  sezione  della  nota  integrativa,  un  prospetto  riepilogativo  dei  dati  essenziali   dell'ultimo  bilancio  della  società  o  dell'ente  che  esercita  su  di  essa  l'attività  di  direzione  e  coordinamento.   5.  Parimenti,  gli  amministratori  devono  indicare  nella  relazione  sulla  gestione  i  rapporti  intercorsi  con  chi  esercita   l'attività  di  direzione  e  coordinamento  e  con  le  altre  società  che  vi  sono  soggette,  nonché  l'effetto  che  tale  attività  ha   avuto  sull'esercizio  dell'impresa  sociale  e  sui  suoi  risultati.  

3. Un’ulteriore aspetto fondamentale di gestione è dato dalle operazioni con parti correlate116. La loro importanza è intrinseca alla dipendenza che si viene a creare tra parti

correlate e che permette quindi la realizzazione di operazioni che società indipendenti non realizzerebbero e che vanno ad influenzare il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria dell’azienda. Proprio per tali ragioni la conoscenza di tali rapporti va ad incidere sulla valutazione aziendale che gli utilizzatori di bilancio potrebbero ritrovarsi a dover fare e a garanzia di tale trasparenza informativa l’art. 2391-bis prevede che:

“1. Gli organi di amministrazione della società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell' operazione.

2. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.”

La trasparenza informativa richiesta per tali tipologie di informazioni porta a far emergere possibili comportamenti opportunistici tra gli organi amministrativi delle stesse parti correlate, i quali è opportuno rendere noti ai portatori di interesse aziendali che utilizzano le informazioni a bilancio per poter evitare di far condurre loro delle conclusioni in sede di analisi della situazione aziendale macchiate dagli effetti distorsivi di tale tipologia di relazioni e operazioni, “Infatti:

• Le parti correlate potrebbero concludere con l’impresa operazioni che altri non avrebbero concluso, o avrebbero concluso a condizioni differenti;

                                                                                                                         

116  “Un  soggetto  è  parte  correlata  di  un’azienda,  principalmente,  se  la  controlla,  ne  è  controllato  o  è  sottoposto  a  

comune  controllo  o  se  è  una  società  collegata  o  una  joint  venture  della  stessa.”    Santesso  Erasmo  e  Sostero  Ugo,  I   principi  contabili  per  il  bilancio  d’esercizio:  analisi  e  interpretazione  delle  norme  civilistiche,  Gruppo  24  ore,  Milano,   2011,  pag.157.  

• Il risultato economico e la posizione finanziaria netta dell’impresa potrebbero essere influenzate da relazioni con parti correlate anche se non intervengono operazioni con le suddette parti;

• La conoscenza delle operazioni avvenute con le parti correlate e le relazioni intrattenute con tali parti potrebbero influenzare la valutazione dell’attività dell’impresa da parte dei soggetti utilizzatori del bilancio.”117

4. Analizzando infine la specificità delle società cooperative l’art.2545 del codice civile prevede che: “Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.”

                                                                                                                         

117  Quagli  Alberto,  D’Alauro  Gabriele,  Contabilità  e  bilancio:  aggiornato  con:  principi  contabili  OIC,  nota  integrativa  e  

relazione  sulla  gestione,  relazione  dei  sindaci  e  dei  revisori,  legge  di  stabilità  2014,  Ipsoa,  Milanofiori-­‐Assago,  2014,   pag.851;  

CAPITOLO 3

“LA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Nel documento La relazione sulla gestione (pagine 109-114)