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Gli strumenti finanziari in uso

Nel documento La relazione sulla gestione (pagine 107-109)

dall’art.2428 c.c.

COSI’ FINANZIATO:

2.2 Le informazioni specifiche che devono comunque risultare dalla relazione sulla gestione

2.2.7 Gli strumenti finanziari in uso

La gestione degli strumenti finanziari rappresenta un aspetto gestionale ad alta criticità poiché la loro presenza genera attività o passività finanziarie caratterizzate da rischio. Essendo sempre più ingente il loro utilizzo ed essendoci sempre una continua introduzione, specie negli ultimi anni, di nuove tipologie di strumenti finanziari e una continua evoluzione di quelli preesistenti, il legislatore ha cercato di aumentare le informazioni che le imprese devono fornire circa la loro esposizione ai rischi ad essi connessi e circa le politiche di gestione degli stessi che le imprese decidono di adottare. Solo un’informativa completa anche in quest’aspetto permette di arrivare ad un’informativa di bilancio complessiva in grado di permettere agli investitori di cogliere una sempre più effettiva visione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nel suo complesso.

L’inserimento del punto 6-bis nel comma 3 dell’art.2428 del codice civile, avvenuto a seguito del recepimento della direttiva comunitaria n.65 del 2001, ha imposto agli amministratori sociali di fornire indicazioni a riguardo degli strumenti finanziari in uso e dei relativi rischi e politiche di gestione “se rilevanti112 per la valutazione della situazione

della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio”. Questa puntualizzazione del legislatore ha permesso così di superare la carenza di indicazioni normative a riguardo delle informazioni sui rischi e sulle incertezze che vengono si richieste al secondo comma dello stesso articolo, ma che sono state lì richieste solo se del caso e senza specifiche indicazioni contenutistiche a riguardo; l’utilizzo ancora del termine “se rilevanti” in questo caso è riferito alla richiesta di indicazione di informazioni che siano complementari a quelle fornite in nota integrativa (ai sensi dell’art. 2427-bis c.c.) a riguardo ma che non devono risultare ridondanti.

Secondo tale punto, se l’impresa utilizza tali tipologie di strumenti, la relazione sulla gestione deve in ogni caso contenere informazioni riguardo:

                                                                                                                         

112  Come  specificato  nel  principio  contabile  OIC  3  “Le  informazioni  sugli  strumenti  finanziari  da  includere  nella  nota  

integrativa  e  nella  relazione  sulla  gestione  (artt.  2427-­‐bis  e  2428,  comma  2,  n.  6-­‐bis  c.c.),  del  Marzo  2006,  alla  pag.  39,   “Gli  Amministratori  dovranno  quindi  effettuare  un  prudente  apprezzamento,  immedesimandosi  nelle  aspettative  degli   utilizzatori  del  bilancio  stesso,  per  stabilire,  di  volta  in  volta  e  nelle  singole  concrete  fattispecie,  quando  l’operatività  in   strumenti  finanziari  sia  rilevante,  sia  sotto  il  profilo  quantitativo  e  sia  sotto  quello  qualitativo.  Sulla  base  di  tale   percorso  sarà  definito  in  maniera  efficace  ed  efficiente  il  grado  di  approfondimento  dell’informativa  da  fornire,  in   relazione  alle  diverse  tipologie  di  strumenti  finanziari  utilizzati,  ai  rischi  che  si  è  inteso  coprire  nonché  ai  volumi  delle   transazioni  poste  in  essere.”  

“a. gli obiettivi e le politiche messe in atto dalla società in materia di gestione del rischio finanziario compresa la politica di copertura adottata per ogni principale categoria di operazioni individuata.” Si tratta, in sostanza, di indicare le tipologie di rischio finanziario che la società intende neutralizzare e le modalità di copertura attivate, specificando il tipo di strumenti finanziari utilizzati (nel caso di contratti derivati è opportuno indicare se si tratta di future, opzioni, oppure swap), le controparti negoziali, i termini di scadenza, i costi connessi, nonché se la copertura ha ad oggetto una posta specifica o complessa.”113

Queste fanno parte di quelle informazioni classificate di natura qualitativa che secondo il sopra citato OIC 3 in linea generale comprendono le informazioni riguardo il grado di utilizzo degli strumenti finanziari, la struttura e l’organizzazione delle funzioni di risk management, lo scopo e la natura del risk reporting dell’impresa o i sistemi di misurazione, le strategie di copertura o di attenuazione dei rischi finanziari, i processi posti in essere dall’impresa per monitorare l’efficienza di tali strategie, le politiche e i criteri utilizzati dal management per evitare le eccessive concentrazioni di rischio ed ottenere garanzie atte ad attenuare il rischio. Facendo poi riferimento alle sole politiche di coperture dei rischi adottate dall’azienda ed esposte nella relazione sulla gestione, è necessario, secondo gli studi condotti dallo stesso OIC e riportati nel principio contabile di riferimento sopracitato OIC 3, andare a fornire in modo dettagliato informazioni anche riguardanti al contesto di riferimento in cui l’entità opera e la relativa analisi delle classi di rischio, grandezze in essere e politiche adottate, in modo tale da condurre un’analisi completa circa la modalità del controllo del rischio derivante dall’utilizzazione della tipologia di strumenti finanziari in esame.

“b. l’esposizione della società alle varie tipologie di rischio di prezzo, credito, liquidità e di variazione dei flussi finanziari.” Laddove fosse possibile gli amministratori devono quindi delineare il grado aziendale di esposizione a tali tipologie di rischio elencate che sono connessi alla stipulazione di strumenti finanziari. Queste sono le informazioni classificate dalla dottrina (OIC 3) come informazioni di natura quantitativa che permettono di condurre un’analisi di sensitività alla data del bilancio circa gli effetti sul conto economico di possibili variazioni dei prezzi di mercato, dei tasi di interesse e dei tassi di cambio. L’analisi di sensitività va condotta per ogni singola tipologia di rischio presente e rilevante in azienda in modo da non tralasciare gli effetti generati da ogni singola componente di ogni singola categoria di rischio; un’analisi così condotta e riportata fedelmente nella

                                                                                                                         

113  Santesso  Erasmo  e  Sostero  Ugo,  I  principi  contabili  per  il  bilancio  d’esercizio:  analisi  e  interpretazione  delle  norme  

relazione sulla gestione risulterebbe di fondamentale importanza agli occhi degli stakeholder aziendali in quanto permetterebbe loro di avere tutte le basi informative necessarie alla presa di decisioni di finanziamento/investimento nell’azienda stessa in quanto messi a conoscenza di tutte le variabili sottostanti il grado di rischiosità aziendale.

Nel documento La relazione sulla gestione (pagine 107-109)