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Capitolo 2: Il bilancio delle società calcistiche

2.6 Le voci caratteristiche del Conto Economico

Nel prospetto di Conto Economico vengono indicati gli incassi e le spese e come valore finale il risultato netto. Nella voce ricavi sono compresi i diritti televisivi, gli incassi del botteghino (abbonamenti e biglietti), gli sponsor, proventi da gestione calciatori (plusvalenze da cessione tesserati) e il merchandising. I principali costi sono rappresentati dagli stipendi dei calciatori e del personale, dalle spese generali (stadio, trasferte, mezzi) e dagli oneri da gestione calciatori (minusvalenze da cessione tesserati). Una voce importante nei bilanci delle società di calcio è l'ammortamento che permette di ripartire il prezzo d'acquisto di un bene sulla durata del suo

utilizzo. Infine ci sono gli oneri/proventi finanziari (gli interessi passivi/attivi sui debiti-crediti) e le imposte. Il risultato netto indica la capacità della società di generare profitti o perdite.

Nell’ambito del Conto Economico, analizzeremo principalmente le seguenti voci:  Ricavi da Diritti Audiovisivi;

 Ammortamento dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

 Minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali all’utilizzo delle prestazioni dei calciatori;

 Cessioni temporanee calciatori.

1. Ricavi da diritti Audiovisivi: rappresentano la principale fonte di ricavo per le società di Calcio e sono iscritti nel conto economico alla voce A.5 Altri Ricavi e Proventi.

I diritti vengono negoziati dalle Leghe su base collettiva e sono così ripartiti, in base a quanto disciplinato Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”:

• 40% dei proventi è distribuito equamente a tutti i club partecipanti alla competizione13, • 30% in base ai risultati sportivi, di cui:

- 10% per i risultati conseguiti dal 1946 ad oggi;14

13Art. 25 “Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione”

1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.

2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.

3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

14Art.26 “Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A”

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.

2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.

3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, e' determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate

- 15% per gli ultimi 5 anni; - 5% per l’ultima stagione;

• 30% in funzione della “popolarità del club” stabilita per il 5% sulla base della popolazione residente nel comune di riferimento del club e per il 25% sulla base del “bacino di utenza”. L’ammontare lordo dei ricavi per diritti audiovisivi per il 2015-16 è di un miliardo e 169 milioni di euro, comprese Coppa Italia e Supercoppa. Tolte le commissioni dell’advisor Infront, pari a 50,4 milioni, e le altre spese, detratto successivamente il 10% per la mutualità generale del sistema (107,7 milioni) e stornati i premi per la Coppa Italia e i contributi per la B, si scende a quota 984,3 milioni. Da questa cifra vanno sottratti i 60 milioni di paracadute per le retrocesse e si arriva così ai 924,3 milioni netti che i club del massimo campionato si spartiranno seguendo la delibera del 26 febbraio, approvata con 18 voti a favore e due contrari (Palermo, che ha fatto ricorso, e Chievo). Posto che il 40%, come da Legge Melandri, va suddiviso in parti uguali, in Lega si è deciso di seguire la vecchia ripartizione fino a quota 809 milioni, vale a dire il montepremi netto della passata stagione: il restante 30% sarà suddiviso in base ai bacini d’utenza, col 25% stabilito dalle ricerche sul tifo e il 5% dai dati Istat sulla popolazione residente nel Comune in cui gioca la squadra; l’altro 30% sarà distribuito secondo i risultati, col 10% relativo alla storia sportiva (dal 1946-47), il 15% ai cinque anni precedenti e il 5% alla stagione in corso. I 115,3 milioni di ricavi incrementali seguiranno una logica meritocratica, con una correzione: 46,1 milioni andranno a rimpolpare la fetta da distribuire in parti uguali, che non può essere inferiore al 40%, cioè 369,7 milioni, 18,5 a testa; i restanti 69,2 saranno appannaggio delle prime dieci classificate (il 15% a testa per prima, seconda e terza; il 10% per quarta, quinta e sesta; l’8% per la settima; il 7% per l’ottava; il 5% per nona e decima), con un milione ciascuno per chi si piazza tra l’undicesimo e il diciassettesimo posto. Altra cosa sono i ricavi non audiovisivi, legati a contratti commerciali come quello per il pallone e il main sponsor: la Lega distribuirà 23,6 milioni in base alla posizione in classifica.

dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

2. Ammortamento dei Diritti Pluriennali alle Prestazioni sportive dei calciatori: si tratta della voce più caratteristica del Conto Economico e rappresenta la quota-parte del costo per l'acquisto del diritto all'utilizzo delle prestazioni dei calciatori imputato all'esercizio.

La Federazione nella raccomandazione contabile n.10 ha indicato una serie di criteri precisi per procedere alla determinazione delle quote di ammortamento. Queste infatti rappresentano, visti gli elevatissimi importi sostenuti dalle società per acquisire il diritto alle prestazioni dei giocatori e la breve durata dei contratti, uno dei principali componenti negativi del risultato economico d’esercizio. L'ammortamento viene calcolato sul valore iscritto tra Immobilizzazioni Immateriali nella voce "Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori", che deriva dal prezzo di acquisto concordato dalle società coinvolte nella compravendita.

La determinazione della quota di ammortamento da imputare ad un determinato esercizio avviene attraverso la predisposizione di un piano di ammortamento composto di vari elementi:

 il valore da ammortizzare;  la vita utile;

 il criterio di ripartizione del valore da ammortizzare.

La FIGC, nella Raccomandazione Contabile n. 1, stabilisce il criterio di ammortamento da seguire che è quello della ripartizione del costo iscritto in bilancio a quote costanti per l'intera durata del contratto economico che vincola il calciatore alla società; l'esercizio di decorrenza

dell'ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. In considerazione della rilevanza assunta da tale valore nell’ambito del capitale investito nelle società di calcio, l'ammortamento avviene in maniera indiretta, con la costituzione di un apposito fondo, il quale è specifico per ogni calciatore.

Nel caso in cui nel corso del rapporto le parti concordino il prolungamento del contratto, si modifica la vita utile quindi diventa necessaria una ridefinizione del piano in cui la parte non ancora ammortizzata è ripartita in quote costanti sulla nuova durata del contratto. Questo produce una maggiore diluizione del costo residuo in quanto distribuito fino alla nuova dilazionata scadenza, migliorando il risultato economico della società calcistica per il periodo intercorrente tra il rinnovo e l'originaria scadenza e peggiorandolo per il periodo intercorrente tra l'originaria scadenza e la nuova. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessione ad altra società, il costo non ancora ammortizzato grava per intero sull'esercizio in cui è avvenuta la risoluzione ed è compensato dal ricavo che scaturisce dall'operazione di cessione.

3. Minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali all’utilizzo delle prestazioni dei calciatori: nel momento in cui la società calcistica conclude la cessione di un giocatore deve effettuare il confronto tra il corrispettivo incassato e il costo del diritto (al netto degli ammortamenti) sostenuto in passato;

Una differenza positiva rappresenta una plusvalenza, una differenza negativa rappresenta una minusvalenza;

Se il calciatore è stato acquistato senza corrispettivo, il provento pari al corrispettivo incassato dalla cessione viene iscritto tra le sopravvenienze attive;

Il ritiro anticipato dall’attività agonistica di un giocatore (per esempio, a causa di un grave infortunio) genera una sopravvenienza passiva derivante dalla svalutazione dei diritti.

4. Cessioni temporanee calciatori: una squadra può non avere al momento la necessità di disporre delle prestazioni di un tesserato, ma nello stesso tempo non vuole privarsi della possibilità di usufruire dell’attività di questo atleta in futuro (soprattutto se è un giovane in via di formazione) e preferisce quindi “spedirlo” presso un’altra compagine.

Si tratta infatti di un’operazione piuttosto frequente nel mondo sportivo, attraverso la quale la società che detiene il cartellino del calciatore riesce, di norma, a perseguire i seguenti risultati:

 un miglioramento della situazione economica della società attraverso l’incasso del corrispettivo derivante dal prestito;

 uno sfruttamento più efficiente della rosa attraverso un’accorta distribuzione sul territorio dei propri giocatori. Molto spesso il prestito riguarda calciatori giovani o poco impiegati che grazie al prestito ad altre squadre (per esempio squadre che militano nelle categorie inferiori), riescono a trovare maggior spazio, giocando con più continuità.

Le cessioni temporanee di contratto sono disciplinate dall’art. 103 N.O.I.F. che definisce la durata e le condizioni di attuazione. Il “prestito” dà luogo ad un costo della gestione ordinaria per la società cessionaria e ad un ricavo della gestione ordinaria per la società cedente. La rilevazione contabile dell’operazione è subordinata alla stipula del contratto di cessione a titolo temporaneo. Il prestito è ammesso dalle norme federali per una sola stagione sportiva, essendo possibile tuttavia il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva. Il valore del prestito è determinato sulla base del corrispettivo che la società cessionaria versa alla società cedente e che deve, in ogni caso, risultare da regolare contratto redatto secondo norme per il settore15. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione di trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva. E’ necessario che tale diritto risulti dallo stesso accordo di cessione temporanea, e nello stesso contratto espressamente sia indicato il corrispettivo convenuto.

In questo caso la contabilizzazione del prestito avviene secondo la procedura indicata in precedenza che, se la società cessionaria eserciterà il diritto di opzione, si manifesterà una cessione definitiva da contabilizzarsi nella forma prevista per tale tipo di trasferimento. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere approvata dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio, o meno, dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

L’accordo può inoltre stabilire un eventuale diritto di contro-opzione per la società cedente, precisandone il corrispettivo, da utilizzarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

Sotto un profilo più strettamente contabile, gli aspetti essenziali che riguardano l’acquisizione/cessione temporanea dei diritti alle prestazioni dei calciatori possono essere ricondotti alle seguenti problematiche:

 trattamento nel bilancio della società cessionaria dell’eventuale costo di acquisto dei diritti alle prestazioni dei calciatori dati in prestito, con particolare riguardo all’opportunità di proseguire o sospendere il processo di ammortamento;

 la collocazione in conto economico dei proventi e degli oneri collegati al prestito del calciatore;

 i riflessi contabili derivanti dalla presenza di eventuali diritti di opzione e contro- opzione collegati al prestito del calciatore.

Per quanto riguarda il primo punto, la società cedente, rimanendo di fatto titolare del diritto, continuerà ad ammortizzare il costo del diritto stesso in relazione alla durata del contratto originario; tale soluzione, secondo le norme federali, appare coerente con il principio di competenza economica.

La cessione temporanea comporta, in ogni caso, una riduzione della residua possibilità di utilizzazione e, in senso lato, un “deperimento” del bene/servizio che giustifica quindi la contabilizzazione della quota di ammortamento a conto economico. In questo modo, è possibile giustificare l’ammortamento del diritto locato anche nel caso in cui dal prestito non derivi alcun ricavo diretto, ma semplicemente il risparmio del compenso erogato al calciatore che passa in capo alla società locataria. Per quanto riguarda il secondo punto, la cessione temporanea di contratto configura, per la società “concedente”, un ricavo di esercizio che verrà iscritto nel conto economico tra il Valore della produzione alla voce “A.5 Altri ricavi e proventi - a) Ricavi da cessione temporanea di calciatori”, nel caso specifico della AS Roma viene riportato nella voce di Conto Economico “Gestione operativa parco Calciatori”.

Invece l’onere sostenuto per l’acquisizione temporanea dei diritti alle prestazioni sportive configura per la società “locataria” un costo della gestione ordinaria che, coerentemente con la propria natura, verrà iscritto nel conto economico alla voce “B.8 per godimento di beni di terzi.” Se l’importo derivante dagli oneri sostenuti per l’acquisizione temporanea dei calciatori assume un valore significativo, al fine di distinguerlo dalle altre componenti di costo collegate

ad affitti, locazioni o leasing, è necessario dare evidenza separata a questa voce non solo in Nota Integrativa, ma anche direttamente negli schemi di bilancio, introducendo una sotto classificazione della voce, in maniera del tutto analoga a quella stabilita per i ricavi da cessione temporanea.

Per quanto riguarda il terzo punto, nel caso in cui l’opzione prevista nel contratto venga esercitata da parte della società cessionaria, la società cedente dovrà rilevare gli effetti economici derivanti dalla cessione definitiva del diritto alle prestazioni sportive. Si ritiene che l’efficacia del trasferimento (e quindi la corrispondente rilevazione contabile) debba essere riferita alla stagione successiva a quella del prestito, ovvero dalla data in cui il contratto di cessione inizia a produrre effetti seguendo il principio della competenza economica16.

16“In base al principio della competenza economica l’incidenza sul risultato economico dei fatti di gestione si ha nell’esercizio in cui i relativi ricavi o costi si riferiscono e sono tra loro correlati e non in quello in cui si concentrano le corrispondenti manifestazioni finanziarie”.

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