Capitolo 2: Il bilancio delle società calcistiche
2.5 Le voci caratteristiche dello Stato Patrimoniale
Fanno parte dello Stato Patrimoniale le attività e le passività della società quali i diritti pluriennali alle gestioni dei calciatori (il valore dei cartellini dei tesserati), altre proprietà (terreni, automezzi), marchi, i crediti, il denaro in cassa, il patrimonio netto e i debiti.
Sia crediti che debiti subiscono l’influenza del mercato stagionale dei calciatori. La voce principale è quindi rappresentata dai Diritti Pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori.
Fig. 2: Schemi di Bilancio civilistico AS Roma S.p.A., estratta dal sitohttp://www.asroma.com/it/club/corporate
Per meglio comprendere il significato gestionale dei Diritti Pluriennali alle Prestazioni Sportive dei Calciatori, è necessario far riferimento al concetto di vincolo ed alla legge 91/81.
Il vincolo può dirsi il diritto che spetta ad un ente sportivo di avvalersi in modo esclusivo delle prestazioni di un calciatore, nonché il potere di precludere all’atleta di prestare la propria opera al servizio di altre società. Sino a tutta la stagione 1980/81, il vincolo sportivo dei tesserati consentiva alle società proprietarie del cartellino federale la cessione discrezionale dei calciatori sia pure con il loro assenso. La mancata accettazione del trasferimento comportava per il giocatore il rischio di rimanere escluso dall’attività agonistica e di essere posto al minimo dello stipendio contrattuale.
La legge 91/81 ha previsto la graduale abolizione del vincolo10con notevoli conseguenze sul piano del rapporto di lavoro tra calciatore e società e sul piano più strettamente economico-patrimoniale introducendo inoltre disposizioni volte a regolamentare i seguenti aspetti:
a. Oggetto sociale e forma giuridica della società sportiva professionistica; b. Sistema dei controlli federali;
c. Rapporto tra atleta e società e relative modalità di trasferimento.
Come da disposizione di legge (Art. 4), “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione”. Inoltre il contratto, in base all’art. 5 “non può superare la durata massima di cinque anni, anche se è consentito alla pari di rinnovare o prolungare il contratto in essere, purché il nuovo limite non superi comunque la durata di cinque anni”.
La risorsa derivante dall’acquisto di un calciatore non può infatti iscriversi tra le attività tangibili, poiché l’oggetto della compravendita non è costituito dal calciatore nella sua entità fisica, bensì dal diritto ad utilizzare le sue prestazioni sportive. Sono proprio le prestazioni sportive del calciatore che costituiscono il presupposto di eventuali incrementi dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, dalla cessione dei diritti televisivi e da altre fattispecie, quali ad esempio sponsorizzazioni, merchandising e proventi pubblicitari.
Le società di calcio presentano quindi nei propri bilanci la voce “diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori” tra le immobilizzazioni immateriali. Si tratta infatti una posta patrimoniale
10Legge 91/81 - “Capo IV - Disposizioni transitorie e finali”
16. Abolizione del vincolo sportivo. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel
vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.
Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12. Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.
attiva di natura immateriale a carattere pluriennale, poiché il relativo valore corrisponde ad una situazione di vantaggio della società che detiene il diritto, rispetto alle altre società, destinato a durare nel tempo.
Il contratto tra il calciatore e la società costituisce il titolo giuridico per l’iscrizione in bilancio del relativo diritto alle prestazioni sportive.
Secondo i principi contabili nazionali assumono natura di bene immateriale in quanto attribuisce alla società di calcio il diritto ad utilizzare in via esclusiva le prestazioni di un atleta, lungo l’intera durata del contratto, con la società calcistica di riferimento (OIC 24);
Secondo i principi contabili internazionali la presenza di un contratto sottostante all’acquisizione dei Diritti di Prestazione Sportiva assicura alla società un diritto giuridicamente tutelato che garantisce il controllo sulla risorsa e che consente quindi di considerare questa attività un intangible asset a vita utile definita (IAS 38);
Le società calcistiche possono acquisire tali diritti mediante:
a) la stipulazione di un contratto direttamente con un calciatore "svincolato", ossia giunto alla naturale scadenza del rapporto che lo legava alla precedente società.
b) la stipulazione di un contratto direttamente con un calciatore proveniente dal vivaio di un’altra società;
c) la cessione di un contratto che un calciatore ha in corso con altra società;
Soggetto
Ipotesi /Effetti
a) Contratto con calciatore c.d. "svincolato"
b) Contratto con calciatore proveniente dal "vivaio"
c) Contratto con la società che detiene i DPS
Società
Cedente -
Sopravvenienza attiva rilevata a C/E
Credito v/ società cessionaria ed eventuale Plusvalenza/minusvalenza
Società Cessionaria
Costo del corrispettivo al calciatore in C/E
Valorizzazione al costo tra le imm.ni imm.li dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori
Valorizzazione al costo tra le imm.ni imm.li dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori
Nella prima ipotesi, quella di stipulazione di un contratto direttamente con un calciatore "svincolato", l’asset sarà valutato a costo “zero”, poiché il calciatore non ha in essere alcun contratto con alcuna società, quindi non versando nessuna somma al club di provenienza, la società cessionaria non dovrà iscrivere nessun valore nello Stato Patrimoniale.
Nella seconda e terza ipotesi il prezzo versato dalla società cessionaria al club di provenienza rappresenta il costo sostenuto per fruire delle prestazioni sportive del calciatore. Diversa è però la natura del prezzo: nel caso di cessione del contratto, esso rappresenta un corrispettivo pattuito liberamente tra le parti e, per la società cedente, dà luogo ad una plusvalenza o minusvalenza a seconda che esso sia superiore o inferiore al valore netto contabile del diritto ceduto.
Nel caso di stipulazione di un contratto direttamente con un calciatore proveniente dal vivaio di un'altra società, la somma da corrispondere rappresenta il “premio di addestramento e formazione tecnica” (per la società cedente esso costituisce una sopravvenienza attiva). In entrambe le ipotesi, la società cessionaria stipula con il calciatore un nuovo contratto e quindi può beneficiare delle sue prestazioni sportive in via esclusiva.
Di seguito una schematizzazione degli effetti della cessione dei Diritti Pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, relativamente al valore del prezzo di cessione:
Prezzo cessione/rilevazione contabile Rilevazione contabile nel bilancio della società cedente
1. Prezzo cessione = valore netto contabile diritto
Eliminazione del VNC del DPS e rilevazione di un credito v/ lega o v/altra società estera di pari importo
2. Prezzo cessione < valore netto contabile diritto
Eliminazione del VNC del DPS e rilevazione credito v/ lega o v/altra società estera di pari importo + Rilevazione della differenza tra le Minusvalenze iscritte a CE nella voce “Gestione Operativa Netta dei Calciatori”
3. Prezzo cessione > valore netto contabile diritto
Eliminazione del VNC dal DPS e rilevazione credito v/ lega o v/altra società estera di pari importo + Rilevazione della differenza tra le Plusvalenze iscritte a CE nella voce “Gestione Operativa Netta dei Calciatori”
4. Prezzo cessione e nessun valore del diritto (caso calciatore originariamente acquisito come “svincolato” o proveniente dal “vivaio”)
Rilevazione credito v/ lega o v/altra società estera + Rilevazione di una Plusvalenza iscritta nella voce A.5 del Conto Economico tra gli “Altri ricavi e proventi”, utilizzando la voce:
“Plusvalenze da cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”.
Tali procedure sono disciplinate dagli artt. 9511e 96 delle N.O.I.F.
Nella tabella sopra riportata viene analizzata la contabilizzazione delle operazioni di cessione dei DPS. A tal proposito la modalità di regolazione degli scambi, previste dalla Federazione, tra le società coinvolte nella compravendita dei calciatori appare molto interessante, considerati anche i relativi riflessi in bilancio legati alla posizione finanziaria delle controparti.
11Art. 95 N.O.I.F. “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto”
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7.La validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare
validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
9. Abrogato
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società
professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.
Gli scambi realizzati tra le società professionistiche sono regolati attraverso un complesso sistema gestito a livello centrale dalla corrispondente Lega di appartenenza che funge da “stanza di compensazione” per i rapporti debitori e creditori che si instaurano durante le fasi di “calcio mercato”. Le società contabilizzano tutti gli scambi avvenuti con i club professionistici italiani, in contropartita ad un unico conto, identificato nel piano dei conti federale con la denominazione “Lega c/trasferimenti”, nel quale compare il saldo debitore o creditore nei confronti della propria Lega di riferimento, risultante dagli scambi intrattenuti con le altre società italiane.
La Lega, dal canto suo, rileva attraverso apposite schede contabili intestate alle diverse società professionistiche, tutti gli scambi intervenuti durante il periodo dei trasferimenti, invitando le stesse società a verificare il relativo saldo contabile con l’estratto delle schede loro intestate che la Lega provvede periodicamente ad inviare. Sarà poi compito della stessa Lega riscuotere i debiti dalle società che presentato un saldo passivo e corrispondere acconti, fino al totale dovuto, alle società creditrici.
Le società creditrici contabilizzano il saldo nell’attivo dello stato patrimoniale tra i crediti all’interno della categoria “C.II.5 Crediti verso enti – settore specifico”; se il saldo risulta negativo, la posizione netta a debito viene iscritta nel passivo di stato patrimoniale nella voce “D.15 Debiti verso enti – settore specifico”, aggiunta appositamente in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2423-ter12.
Nel medesimo conto vengono riepilogate anche le posizioni a credito / debito derivanti dai trasferimenti a titolo provvisorio (prestito) degli atleti.
Le modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti prevedono che i relativi saldi siano definiti in compensazione, tramite la propria Lega di competenza, secondo determinati criteri; per quanto riguarda gli adempimenti a seguito di operazioni poste in essere nella campagna estiva, in genere compresa tra il primo luglio ed il 31 agosto, è previsto il versamento di una rata, pari al 20% del saldo passivo, entro la data di chiusura della campagna
12Questa posta comprende anche altri voci di debito nei confronti di soggetti che operano specificatamente nel settore sportivo come ad esempio,
acquisti estiva e di otto rate con cadenza mensile, ciascuna pari al 10%, entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre fino al 30 aprile.
Per il regolamento delle operazioni poste in essere nel mercato invernale, invece, è previsto il versamento di una rata, pari al 70% del saldo passivo, entro la data di chiusura della campagna acquisti invernale e di tre rate, ciascuna pari al 10%, entro la fine di ciascun mese successivo alla chiusura del mercato.
Le garanzie richieste dalla Federazione nella gestione degli scambi regolati attraverso la stanza di compensazione sono finalizzate a tutelare il corretto funzionamento del sistema.
La solidità finanziaria dei singoli club costituisce una condizione necessaria anche ai fini della correttezza delle competizioni sportive, affinché non ci siano società che, in corso d’anno risultino insolventi a seguito delle operazioni di trasferimento poste in essere all’inizio o durante la stagione.
Tornando ai DPS, il titolo giuridico per l’iscrizione in bilancio è dato quindi dalla stipula del contratto di cessione;
Tali diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei giocatori sono identificati come immobilizzazioni immateriali a vita utile definita, come delineato nel precedente paragrafo, e pertanto soggetti ad un ammortamento per ‘quote costanti’, di durata pari ai contratti di prestazione sportiva sottoscritti con i calciatori.
Nel caso di contratto pluriennale la casistica rientra nelle “immobilizzazioni immateriali” soggette quindi a capitalizzazione.
Il valore originario da iscrivere in bilancio è dato dal costo (corrispondente al presso pagato) sostenuto dalla società che acquisisce i diritti alle prestazioni sportive, a cui dovranno essere aggiunti oneri di diretta imputazione rappresentati, principalmente, dai costi che derivano dall’acquisizione del diritto. Rientrano infatti in questi gli eventuali oneri accessori legati alla stipula dell’atto e somme riconosciute a favore di eventuali soggetti come i procuratori sportivi che hanno curato l’attività di intermediazione per il trasferimento del calciatore. Appartengono, invece, ai costi collegati all’utilizzo delle prestazioni sportive la remunerazione periodica riconosciuta al giocatore, ovvero lo stipendio; i costi relativi alla preparazione fisico-tecnica; le spese di assicurazione e altri oneri. Questa seconda tipologia di costi, essendo prettamente “costi successivi all’acquisizione”, non è riconducibile al costo sostenuto per l’acquisizione e non
concorre quindi alla determinazione del relativo valore di iscrizione nell’attivo di stato patrimoniale.
La prima tipologia di costi, ovvero quelli strettamente legati all’operazione di acquisizione del diritto sono capitalizzabili anche secondo i principi internazionali; lo IAS 38 prevede infatti la capitalizzazione de “gli onorari professionali sostenuti direttamente per portare l’attività alle relative condizioni di funzionamento”.
Lo IAS 38, nella determinazione del valore dell’immobilizzazione acquisita, circoscrive il periodo all’interno del quale è prevista la capitalizzazione di ulteriori costi accessori sul valore dell’attività immateriale. La capitalizzazione deve terminare quando l’attività si trova nella condizione di operare secondo le modalità programmate dalla direzione aziendale, conseguentemente questi costi devono essere spesati come costi di periodo per poter mantenere in uso l’immobilizzazione stessa. Quindi il valore di iscrizione in bilancio dei DPS deve essere successivamente ammortizzato, coerentemente con la natura di immobilizzazione immateriale attribuita a questa risorsa.
Con riferimento all’ammortamento del costo capitalizzato della voce “diritto pluriennale alla prestazione sportiva del calciatore”, le società calcistiche devono seguire i rigidi vincoli imposti dalle “Raccomandazioni contabili” emesse dalla Federazione Italiana Gioco Calcio descritti nei capitoli precedenti.
A seguito del recepimento del D. Lgs. 127/91 il piano dei conti è stato modificato con lo scopo di conformarsi alle nuove regole e ai nuovi schemi obbligatori di bilancio stabiliti dal Codice Civile. A tal proposito la Commissione adeguamento piano dei conti e struttura del bilancio alla IV e VII direttiva CEE nominata dal Consiglio Federale, indica rigorosamente i criteri da adottare per la determinazione delle quote di ammortamento. Il conto “diritto pluriennale prestazioni calciatori” va suddiviso in quattro sotto conti: giocatori nazionali, stranieri, settore giovanile, calciatori altri condizioni. Ciascuno dei sotto conti dovrà essere rettificato dal fondo ammortamento. Inoltre nel documento si specifica che sotto conti ulteriori verranno accesi dalle società distinti per calciatore, in modo da permettere un collegamento tra le scritture contabili e le annotazioni sul libro cespiti ammortizzabili.
L’iter seguito per il trasferimento di un calciatore può essere ricondotto a tre fasi distinte, significative per identificare il momento temporale a cui riferire la rilevazione contabile:
La stipula del contratto di acquisto dei Diritti Pluriennali alle Prestazioni dei Calciatori; Il deposito del contratto presso la Lega, che deve avvenire entro cinque giorni dalla stipula; Il rilascio del visto di esecutività dalla Lega, che attribuisce efficacia al trasferimento. La Lega è infatti tenuta a verificare la compatibilità dell’impegno assunto dalla società