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LA LEGGE LORENZIN: COSA CAMBIERA’?

La Legge n.3/201823 reca disposizioni incidenti in diversi ambiti. Oltre a prevedere norme in tema di sperimentazione clinica dei medicinali, il provvedimento opera un complessivo riordino delle diverse professioni sanitarie, incide sul reato di esercizio abusivo della professione sanitarie nonché su fattispecie coinvolgenti lo svolgimento di queste professioni, modifica la disciplina vigente relativa al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

L'articolo 4 opera una revisione della disciplina delle professioni sanitarie, in parte novellando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ai Capi I, II e III, concernenti gli ordini delle professioni sanitarie, gli albi nazionali e le federazioni nazionali, e in parte introducendo nuove disposizioni relative agli ordini e alle federazioni. Il 13 marzo 2018 è stato firmato il decreto ministeriale - in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale) che disciplina l'istituzione presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di 17 nuovi albi delle professioni sanitarie che completano un quadro complessivo di 22 professioni sanitarie.

In particolare, la nuova disciplina prevede, come prima accennato, un ammodernamento degli ordini delle professioni sanitarie, adeguando la normativa di riferimento agli ordini vigilati dal Ministero della salute con riferimento al loro funzionamento interno e mutando la denominazione di collegio in ordine. Gli ordini vengono definiti come "enti pubblici non economici", che "agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale" e ne vengono definite organizzazione e caratteristiche. Infatti, con la novella di cui al comma 1, innanzitutto, si richiamano gli ordini esistenti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti aggiungendo poi, rispetto alla normativa vigente, gli ordini dei biologi e delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (v.

comma 9, articolo 4). A questi ordini - insieme ai quali è altresì richiamato il nuovo ordine dei fisici e dei chimici - si applicano, in base al rinvio effettuato dal comma 12, le disposizioni del sopra citato D.Lgs.CPS 233/1946. Gli ordini sopra richiamati al comma 1

23 LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

del capoverso articolo 1 novellato, sono costituiti a livello territoriale: durante l'esame al Senato si è sostituito il termine di provincia con circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Rispetto alla normativa vigente, si mantiene la possibilità, in caso di esiguità del numero dei professionisti residenti nella circoscrizione territoriale - in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale -, ovvero qualora sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, che un ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti, ovvero una o più regioni ad opera del Ministero della salute (superando in tal modo il riferimento, ormai datato, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica), d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali.

Viene previsto che nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a 50mila unità, il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La legge Lorenzin, sui codici deontologici, prevede norme relative alla funzione e all’approvazione. Per quanto concerne la funzione, si specifica che si attribuisce agli ordini un generale compito di promozione dell’indipendenza, dell’autonomia e della responsabilità, della valorizzazione sociale, della salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici “indicati nei rispettivi codici deontologici” al dichiarato fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Il codice deontologico come strumento, dunque, di carattere generale che caratterizza tutta la funzione ordinistica più alta proprio nei principi valoriali.

Per quanto riguarda l’approvazione si prevede una procedura speciale: deve essere emanato dalle Federazione nazionali previa approvazione dei Consigli nazionali (l’insieme dei presidenti provinciali) con la maggioranza qualificata del 75% e deve essere recepito con delibera dai singoli consigli direttivi provinciali.

La norma inoltre potrebbe portare ad aprire la strada a un codice deontologico di diversa natura (esempio di emanazione territoriale più circoscritta: provinciale o interprovinciale).

Si è tradizionalmente sempre affermato che i procedimenti disciplinari costituiscono la

maggiore espressione di “magistratura deontologica” degli ordini professionali. Sui procedimenti disciplinari la legge detta norme, in primo luogo in ordine ai principi della separazione tra funzione istruttoria e funzione giudicante. La prima attribuita, per gli ordini provinciali, a un organismo regionale, denominato “ufficio istruttore di albo” e per le Federazioni nazionali da un “ufficio istruttore di albo” a livello nazionale

In secondo luogo, la legge detta norme in ordine alla funzione dei procedimenti stessi. La norma, dopo avere richiamato doverosamente i principi della graduazione della sanzione in ordine alla volontarietà della condotta e alla gravità e alla reiterazione dell’illecito tipica di ogni procedimento sanzionatorio, delinea il perimetro dell’illecito disciplinare. Il procedimento sanzionatorio deve infatti tenere conto degli obblighi derivanti dalla

“normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro”.

Un procedimento, come quello disciplinare, che trovava la sua giustificazione principale, proprio nell’esistenza del codice deontologico e della sua funzione regolativa, non trova alcun riferimento, nella nuova legge ordinistica, proprio nelle violazioni del codice stesso.

La legge regolamenta il codice, ma non lo pone alla base dei provvedimenti sanzionatori.

Da un punto di vista dell’interpretazione letterale il procedimento disciplinare non sarebbe più un procedimento di “magistratura deontologica”.

Un’importante novità riguarda dunque la separazione, nell’esercizio del giudizio disciplinare, della funzione istruttoria da quella giudicante. In ogni Regione saranno costituiti uffici istruttori di Albo, sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo e con un rappresentante del Ministero della Salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, istituiranno il procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare.

Attualmente buona parte delle norme (es. durata del Consiglio passata da 3 a 4 anni e la non rieleggibilità per più di due volte per determinate cariche) sono già operative; altre (ivi compresa quella dell’istruttoria del procedimento disciplinare) sono in attesa dei decreti attuativi dunque non ancora totalmente applicabili.

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