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MATERIALI E METODI

Il presente studio si basa sulla casistica – raccolta presso la Sede dell’Ordine Provinciale di Milano dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sita in Milano in via Lanzone nr.31 – relativa ai provvedimenti disciplinari degli iscritti all’Ordine dei Medici di Milano (Albo dei Medici Chirurghi ed Albo degli Odontoiatri) sanzionati anche in ambito penale dal gennaio 2015 al dicembre 2019. Sono stati selezionati i verbali compilati a seguito dell’esito disciplinare da parte della Commissione. Da questi sono stati estrapolati i dati di interesse tra cui i dati anagrafici del sanitario (quali sesso e età); le fonti degli esposti; gli esiti dei procedimenti disciplinari, le eventuali sanzioni. Dai verbali è stato possibile inoltre ricavare i reati commessi da parte del sanitario, l’iter processuale a cui è stato sottoposto fino alla condanna penale se eventualmente emessa.

Sono stati, inoltre, annotati la data dell’evento, gli elementi di fatto e quindi l’ambito del possibile illecito disciplinare con il relativo articolo del Codice deontologico potenzialmente violato.

Sono stati quindi calcolati l’intervallo cronologico tra la data dell’evento e l’inizio della fase istruttoria, nonché la durata della fase istruttoria stessa.

In ultimo, obiettivo della tesi, è stato effettuato un confronto per il medesimo reato commesso tra condanna penale e provvedimento disciplinare. Inoltre, è stato interessante analizzare il comportamento da parte della commissione dell’Ordine dei Medici per il medesimo reato.

I dati di interesse sono stati inseriti in un database formato excel, Dopo alcune modifiche per facilitare l'analisi, il dataset di partenza è stato esportato nel formato universale 'csv’. Il linguaggio utilizzato per l'analisi dei dati è Python3, tramite l'utilizzo di un notebook 'Jupyter'. In particolare, sono state usate le librerie 'pandas', 'numpy' e 'matplotlib'.

Tutti i dati emersi dalla casistica esaminata vengono riportati nei seguenti grafici.

RISULTATI

Tra i procedimenti disciplinari effettuati dal 2015 al 2019 sono stati selezionati quelli in cui contestualmente risultava aperto un procedimento penale per un totale di 70 casi.

ANNO NR. TOTALE PROCEDIMENTI CELEBRATI NR. PROCEDIMENTI A SEGUITO P. PENALE

2015 42 12

2016 29 13

2017 41 14

2018 30 16

2019 42 15

Distribuzione in base al sesso

È emerso dall’analisi dei dati che nell’ 85% dei casi gli autori di reati erano di sesso maschile. Questo dato è sovrapponibile alla criminalità in generale: in Italia negli ultimi due anni l'incidenza delle donne arrestate e denunciate si è confermata nettamente inferiore

a quella maschile: nel 2019 la percentuale delle donne arrestate e denunciate è stata del 18,1% contro l'81,9% degli uomini, nel 2020 del 17,9% contro l'82,1%.24

Si precisa che gli iscritti all’Ordine dei Medici di Milano risultano: donne 9.292;

uomini 12.869.

Distribuzione in base all’età

Età media 52 anni

Questo dato riferibile all’età può avere due possibili chiavi di lettura: il medico è soggetto a una elevata probabilità nel corso della professione nel rischio di incorrere in un procedimento penale (per statistica); dall’altra in termini più postivi può essere letto come una maggiore consapevolezza dei rischi da parte delle nuove generazioni.

24 Rapporto donne criminalità analisi dei reati commessi dalle donne e della detenzione femminili Direzione centrale polizia criminale sito (www.interno.gov.it/it/notizie delittuosità femminile)”

Fonti degli esposti e delle comunicazioni pervenute all’Ordine dei Medici

Come evidenziato dal grafico la segnalazione della notizia di reato all’ordine dei medici pu ò avere molteplici fonti: dall’Autorità Giudiziaria (51%), da un ordine dei medici con sede in altra provincia (3%), dall’ordine degli odontoiatri nei casi di doppia iscrizione (20%), da organismi di comunicazione (mass media) (11%), da privati (6%), dal medico stesso (1%).

Poiché si tratta di procedimenti penali è del tutto in linea che la maggior parte delle comuni cazioni arrivino direttamente da parte dell’Autorità Giudiziaria secondo la normativa di ri ferimento.

È necessario segnalare quanto previsto dalla recente normativa entrata in vigore dal 2016 c

ontenuta nel DLgs. 28 gennaio 2016 nr.15 che ha modificato l'articolo 8 bis del DLgs.

9.11.2007 numero 206 e relativa al meccanismo di allerta previsto in attuazione dal direttivo UE per gli esercenti alcune professioni tra cui quella di medico odontoiatra. Tale norma infatti prevede l'obbligo per gli ordini professionali di informare entro tre giorni le

autorità competenti degli Stati membri mediato un' allerta tramite il sistema IMI dei provvedimenti che limitano vietano o un professionista anche solo a titolo temporaneo

l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale della relativa professione se il provvedimento limitativo aderito dalla pronuncia giudiziaria e la stessa norma prevede che

le autorità giudiziarie nazionali informino tempestivamente l'ordine professionale competente proprio per consentire a quest'ultimo di attivare il meccanismo di allerta di cui

sopra. Da questo sommario quadro normativo risulta di tutta evidenza come gli ordini debbano essere portati a conoscenza dei procedimenti giudiziari a carico degli iscritti per poter svolgere correttamente il compito loro attribuito per legge. Troppo spesso queste comunicazioni anche richieste formalmente dagli ordini non pervengono rendendo di fatto

estremamente difficile lo svolgimento delle procedure disciplinari. Questa situazione crea oltretutto la convinzione da parte dell’opinione pubblica che gli ordini non vogliono nella realtà esercitare le loro funzioni disciplinari che certamente appaiono difficilmente attivabil i sulla base delle notizie dei mass media.

I dati riportati risalgono al periodo precedente l’entrata in vigore di suddetta legge pertanto le notizie di reato non giungono nella totalità dei casi dall’autorità giudiziaria (come dovremmo aspettarci in caso di apertura di un procedimento penale) ma da altre fonti. Questo sicuramente crea un ritardo nella presa di posizione da parte dell’Ordine dei Medici.

Articoli del codice penale violati

Nel grafico successivo vengono indicati tutti gli articoli del codice penale violati; è facilmente intuibile dalla rappresentazione grafica che l’esercizio abusivo della professione, o il favoreggiamento dell’esercizio indebito della professione da parte di un

soggetto non abilitato, rappresenta il reato più frequentemente commesso da parte del medi co si registrano infatti 23 casi su 70.

25

*609 bis, Violenza sessuale

25 Art. 635 c.p. Danneggiamento, Art.186 c.d.s. Guida sotto l'influenza dell'alcool Art. 595c.p.Diffamazione, Art.348 c.p. Esercizio abusivo di una professione,Art.570 c.p. Violazione degli obblighi di assistenza familiare, Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata, Art.353 c.p. Turbata libertà degli incanti Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,Art.589 c.p. Omicidio colposo, Art.389c.p.inosservanza pene accessorie,476 c.p. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, Art.586 c.p. morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, Art.590 c.p. lesioni personali colpose,Art.575c.p.omicidio volontario,Art.323 c.p. abuso d ufficio, Art. 317 c.p.

Concussione, Art.640 c.p. truffa, Art.368 c.p. calunnia, Art.314 peculato, Art. 582 lesioni personali, Art.699 porto abusivo d’armi, Art.477c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, Art.482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato, Art.624 c.p. furto, Art.632 c.p. deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, Art.633 c.p. Invasione di terreni o edifici.

*

CdS

Esiti del procedimento penale Assoluzione: 9 [ASS]

Prescrizione [PRE]: 9

Sentenza condanna con pena fino a 2 anni e sospensione della stessa [CPS]: 32

Sentenza con solo pena pecuniaria (anche da conversione di pena detentiva) [CPD]: 16 Sentenza di condanna >2 anni: 2

Dall’analisi di questo dato emerge sicuramente un quadro favorevole iniziando dai casi in cui il soggetto viene assolto: 9 casi.

Qualora però il soggetto venga condannato vi sono da svolgere delle considerazioni in relazione al tipo di pena comminata.

Per quanto concerne la mera pena pecuniaria può essere disposta dal giudice in sentenza in caso di reati di particolare entità o come nel caso nostro di conversione di pena detentiva non superiore ai 6 mesi significa che la base di partenza della sanzione era esigua. Inoltre vi sono i casi in cui la pena è inferiore agli anni 2 e il soggetto beneficia della sospensione condizionale della pena ( nella maggior parte dei casi, 32): quest’ultimo dato pare il più interessante alla luce del fatto che tale beneficio viene concesso dal giudice di merito allorquando riscontra la concreta possibilità che il condannato si asterrà dal commettere in futuro ulteriori violazioni di norme penali ( tecnicamente di prognosi favorevole rispetto al

rischio di recidiva ) in questo caso il condannato non andrà a espiare la pena e trascorsi i 5 anni senza che incorra in nuove violazione della norma penale il reato sarà considerato estinto.

Alla luce di quanto sopra i reati di gravità tale da comportare reale rischio di carcerazione sono davvero esigui che nel caso dei nostri dati sono di estrema gravità quali omicidio volontario e una violenza sessuale su minori.

Esiti procedimento disciplinare

Assoluzione [ASS]: 13 Avvertimento [AVV]: 5 Censura [CEN]: 10 Sospensione [SOS]: 29 Radiazione [RAD]: 11

Il grafico rappresenta la totalità dei provvedimenti disciplinari in numero assoluto effettuati nel quinquennio analizzato. Si tratta di un dato di particolare interesse: sono infatti di esiti di procedimenti disciplinari non uniformi a fronte di un procedimento penale aperto nei confronti del sanitario.

Articoli del Codice Deontologico violati

Nel grafico vengono riportati gli articoli del codice deontologico utilizzati nelle sedute della Commissione per motivare in modo completo la scelta dell’esito disciplinare. Il più ci

tato è sicuramente l’articolo 1.

Gli articoli 67 e 68 sono inerenti alla sorveglianza dell’attività professionale26, sono dunque coerenti per l’argomentazione dell’illecito disciplinare a fronte dei casi di esercizio

abusivo della professione o prestanomismo.

Si ricorda che particolare attenzione merita l’esposizione dei motivi che hanno determinato

la volontà dei componenti del Collegio giudicante ad adottare la decisione. La carente o illogica motivazione e, in taluni casi, la totale assenza della stessa, comporta la nullità della

decisione e, pertanto, determina l’accoglimento del gravame proposto innanzi alla Commissione Centrale.

26 Art.67 “Esercizio abusivo della professione e prestanomismo” È vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo o favorire, anche fungendo da prestanome, chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell’esercizio dela professione venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine dei Medici.”

Art.68” Direzione sanitaria” il medico che svolge funzioni di Direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private...deve garantire, nel rispetto della sua attività, il rispetto elle norme del Codice di Deontologia medica...deve vigilare sulla correttezza delle prestazioni professionali...”

Esiti disciplinari nei casi di assoluzione penale

Questo dato poco comprensibile, può essere spiegato alla luce della modalità con cui il procedimento penale può arrivare ad una assoluzione. In particolare, nel caso in cui il soggetto venga riconosciuto colpevole di un comportamento il quale però non costituisce reato. Alla luce di questo sarebbe quasi impossibile pensare ad una sanzione disciplinare, invece emergono anche casi di radiazione (2) se il fatto non costituisce reato non configura reato penale ma potrebbe configurare una violazione del codice deontologico e dunque un illecito disciplinare.

Esiti disciplinari nei casi di prescrizione penale

La possibile discrasia tra giudizio penale e giudizio dell’ordine può essere ancora più presente nella prescrizione del reato alla luce del fatto che il giudice penale non entra nel merito delle vicende ma dichiara il reato prescritto.

In tale caso l’Ordine ha la necessità di istruire la pratica. Come si evince dal grafico si registrano infatti due casi di radiazione, due sospensioni dall’esercizio della professione, due censure e tre casi di assoluzione.

Esiti disciplinari nel caso di sentenza con solo pena pecuniaria (anche da conversione di pena detentiva)

Per comprendere tale dato occorre considerare che la pena viene convertita dal giudice laddove la sanzione non superi i sei mesi: si tratta quindi molto probabilmente di reati colposi su soggetti non recidivanti; pertanto il pagamento della somma convertita comporterà l'estinzione del reato. Si tratta quindi di una situazione favorevole per il condannato che potrebbe non avere medesima favorevole condizione in ambito ordinistico. Emergono infatti sanzioni estremamente gravi come la sospensione e in un caso la radiazione.

Esiti disciplinari nei casi di sentenza di condanna >2 anni

Nell’analisi effettuata sono emersi 2 casi di radiazione.

La gravità dei fatti facilmente fa comprendere tale posizione; troviamo dunque perfetta corrispondenza tra i due giudizi, si tratta infatti di un omicidio volontario e di una violenza

sessuale su minore.

Articoli del Codice penale violati nei casi di esito penale SENTENZA CONDANNA PECUNIARIA E DENTENTIVA

Articoli del Codice penale violati nei casi di esito penale SENTENZA CONDANNA CON PENA SOSPESA

Esiti penali in seguito alla violazione dell'articolo 348272829

27 Art.348. Esercizio abusivo di una professione “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10000 a 50000.La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15000 a euro 75000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

28 Cass.pen,sez.VI, 20 giugno 2007 n.34200

29 Cass.pen.sez.VI,3 marzo 2016, n.8885.

Esiti disciplinari in seguito alla violazione dell'articolo 348

Si tratta di un reato di particolare interesse per l’ordine professionale pertanto la valutazione sui singoli casi deve essere di particolare accuratezza sia in termini fattuali che motivazionali.

Dai nostri risultati pare emergere una discrasia tra il concetto di gravità prettamente penalistico, rispetto a quello ordinistico considerando che una delle funzioni primarie dell'ordine è quello di vigilare sul regolare esercizio della professione.

L’Ordine è interessato alla repressione di questo fenomeno per evidenti ragioni, sanitarie, etiche ed economiche perché non solo non vi è alcuna garanzia di qualità nelle prestazioni rese dagli abusivi, ma anche perché costoro finiscono con il realizzare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli iscritti che esercitano la professione nel rispetto delle regole, giuridiche e deontologiche sancite dall’ordinamento. Ecco perché viene previsto a carico degli iscritti un vero e proprio dovere deontologico di denuncia all’Ordine, di situazioni dalle quali emerge che prestazioni mediche o odontoiatriche siano state eseguite da persone non abilitate da all’esercizio della professione.

CONCLUSIONI

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca era il cercare di valutare l’eventuale presenza di automatismo sanzionatorio tra giustizia ordinaria e giustizia dell’Ordine o al contrario di significative differenze. A tal fine sono stati analizzati 70 procedimenti disciplinari, degli iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici di Milano nel quinquennio dal 2015 al 2019, nei confronti di sanitari soggetti anche a un procedimento penale.

Pur consapevole della limitatezza dei numeri e del valore statistico delle elaborazioni, pare emergere con una certa chiarezza una certo qual discostamento tra giudizio ordinario e giudizio ordinistico.

In primis considerare come il giudizio penale abbia quale obiettivo di determinare la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato mentre quello ordinistico ha quale scopo di valutare se il consociato ha violato norme di interesse deontologico. Pertanto, i differenti parametri giuridici di riferimento differenti portano a distanze nei giudicati.

Ciò che emerge è che il giudizio dell’Ordine pare essere di maggiore severità rispetto a quello della giustizia ordinaria: questo dato si palesa soprattutto nei casi di assoluzione da parte dell’imputato che si traducono poi in sanzioni disciplinari (radiazione e sospensione) nelle vesti di consociato.

Tale dato è spiegabile alla luce del meccanismo del giudizio penalistico ordinario che prevede la possibilità di un’assoluzione laddove il fatto non costituisca alcuna ipotesi di reato; va da sé che tanto il legislatore quanto la giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del principio di tassatività ex art.1 del cod. penale hanno imposto rigide regole per la configurazione dei fatti reato che devono essere espressamente previsti dalla legge quanto tali.

Vi possono essere situazioni in cui un comportamento non configurante violazione di norma penale, magari perché non ancora disciplinato da norma specifica, possa però essere considerato scorretto o non adeguato applicando i precetti deontologici che non sono sottoposti al rigore della norma penale. In tali casi si potrebbe avere sanzioni che non vanno

a incidere sulla libertà personale del soggetto ma che potrebbero invece limitare o escludere la possibilità di svolgere la propria professione.

Altra situazione interessante è il caso in cui l’eventuale pena detentiva venisse convertita in pena pecuniaria. In tale caso il reato, una volta pagata la somma dovuta, dal punto di vista penalistico sarebbe estinto mentre potrebbe continuare il giudizio ordinistico con ipotesi sanzionatorie anche severe.

Importante sottolineare, come in caso di assoluzione per avvenuta prescrizione, l’interessato non beneficerà del medesimo istituto in sede di giudizio ordinistico in quanto la giustizia dell’Ordine attraverso il meccanismo della sospensione in attesa della valutazione del giudizio penale continua ad essere in vita.

Dall’analisi dei dati emergono due apparati sanzionatori che, pur ispirati da non divergenti principi di rettitudine tra loro intrinsecamente interconnessi, giungono non infrequentemente a differenti pronunce a motivo della loro inviolabile autonomia e delle diverse e precipue caratteristiche della norma penale e di quella deontologica.

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