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4. RIFERIMENTI NORMAT

4.1 LEGGE NAZIONALE 502/

Il sistema sanitario nazionale è il primo settore chiamato normativamente a misurarsi con la logica della qualità dei servizi. I motivi sottostanti sono da ricercarsi nel fatto che si tratta di un settore che gestisce servizi indispensabili per la totalità della popolazione22. La storia della Qualità in Sanità inizia nel 1992 con D. L 502. Nasce così il complesso fenomeno dell’innovazione di riforma per migliorare il Servizio Sanitario.

La sanità inizia ad essere definita, quindi, come un sistema di “servizi alla persona” in cui si diffonde la cultura dell’assicurazione della qualità, intesa come processo di miglioramento continuo nell’organizzazione dei processi interni alle aziende e delle performance erogate.

La valutazione della qualità dal punto di vista dell’utente ha assunto una rilevanza crescente in tutti i processi di rapporto con i servizi pubblici, e quelli sanitari in particolar modo, e questo spiega la propensione a considerare i livelli di soddisfazione come una variabile strategica della valutazione delle prestazioni del SSN e come una dimensione essenziale negli interventi sui processi organizzativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi sanitari.

Il nocciolo focale della nostra trattazione iene ritrovato nell’ Art. 8 del Titolo II “PRESTAZIONI”, in particolar modo nell’art. 8 bis e seguenti.

In questa norma si lascia il potere decisionale a livello regionale; le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende locali, delle aziende sanitarie, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

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Per quanto riguarda la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

Nell’art. 8-ter si fa riferimento alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate

L’esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo le regioni determinano:

a) le modalità e i termini per la richiesta e l’eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità del riesame dell’istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;

b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

Per quanto riguarda l’accreditamento istituzionale si fa riferimento all’art. 8-quarter. Tale accreditamento è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza

per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sentiti l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di Sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l’esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure e i termini per l’accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell’istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

Successivamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento, le regioni definiscono i requisiti per l’accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture.

Come si evince tra le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 502/92 la sanità si è “regionalizzata”: spetta quindi alle Regioni determinare ai fini dell’accreditamento, con un atto di indirizzo e coordinamento emanato d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, i requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie e la periodicità dei controlli sulla permanenze degli stessi.

Continuando nell’identificazione dei riferimenti normativi passiamo, come logico, ad investigare la norma regionale che regola, regione per regione, quanto sopra detto. Noi prenderemo a riferimento la Legge regionale del 05 agosto 2009 n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” ed al Decreto del Presidente della giunta regionale del 24 dicembre 2010 n. 61/R.

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