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La legge e “qualsiasi altra fonte” atta a regolare la materia (ex art 1, comma 3, l n 142/2001).

LE FONTI DI DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL SOCIO: QUALI TUTELE?

3.1. La legge e “qualsiasi altra fonte” atta a regolare la materia (ex art 1, comma 3, l n 142/2001).

Particolare rilievo assume l’individuazione delle fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, nonché soprattutto il legame esistente tra le stesse: il legislatore pare, infatti, stabilire una certa gerarchia in ordine agli effetti che derivano dall’instaurazione del rapporto sociale e di lavoro “in qualsiasi forma”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. n. 142, si distingue, anzitutto, tra gli “effetti di natura fiscale e previdenziale”, che operano direttamente e in via immediata, e “tutti gli altri effetti giuridici”, tra i quali “trovano primaria applicazione” gli “effetti giuridici previsti dalla presente legge”, e solo “subordinatamente ad una verifica della loro compatibilità con la posizione del socio lavoratore”, anche quelli previsti “da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.

E’, in primo luogo, chiarito che la legge speciale, cioè la l. n. 142/2001, prevale su quella generale; ciò vale, come sostenuto, anche con riguardo agli effetti di natura previdenziale estensibili al rapporto di lavoro del socio, che sono in primis quelli disciplinati dall’art. 4 della l. n. 142, e solo in un secondo momento quelli relativi alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato1.

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Così MARESCA, Il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, in MONTUSCHI-TULLINI (a cura di), Lavoro e cooperazione tra mutualità e mercato, cit., 26 ss.

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Dunque, l’instaurazione con il socio di un rapporto di lavoro subordinato non è elemento sufficiente per l’applicazione delle regole e tutele proprie di questo rapporto, prevalendo la disciplina speciale contenuta nella legge di riforma della materia cooperativistica2.

Quanto alle “altre leggi”, è richiamato il criterio della compatibilità con il peculiare status di socio, che rappresenta la “chiave di lettura” del complessivo sistema di tutele da apprestare nei confronti della figura del socio lavoratore.

La legge n. 142/2001 ha, così, previsto “una base normativa comune” per tutti i rapporti di lavoro conclusi dal socio di cooperativa, ipotizzando una “un’applicazione modulata e differenziata delle altre discipline sostanziali relative al tipo contrattuale prescelto, purché ne risulti la compatibilità con la posizione del socio lavoratore”3; pertanto, gli effetti giuridici previsti dalle leggi, nonché da qualsiasi altra fonte, potranno prodursi solo in quanto compatibili.

Tra le “altre leggi” coinvolte nel sistema delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro del socio di cooperativa, potrebbe, senz’altro, essere ricompresa la legge di riforma del mercato del lavoro (d.lgs. n. 276/2003), laddove il socio abbia instaurato con la società una delle tipologie contrattuali ivi regolate, che gli consentano di perseguire il raggiungimento degli scopi sociali.

L’attenzione deve, inoltre, essere rivolta ai rapporti tra la legge e “qualsiasi altra fonte”, atta a regolare la materia; v’è da chiedersi, in particolare, a quali “altre fonti” il legislatore abbia inteso riferirsi. L’espressione utilizzata è, infatti, alquanto generica, forse volutamente, nonché ripetitiva: l’intenzione pare quella di volersi riferire a indeterminate fonti regolatrici di indeterminati (appunto “in qualsiasi forma”) ulteriori rapporti di lavoro che il socio può instaurare con la cooperativa.

Non sembrano esserci dubbi nell’includere tra le fonti di regolamentazione del rapporto di lavoro del socio il regolamento interno, le cui previsioni per

2

IBID.

3

MONTUSCHI, Introduzione. Una riforma attesa, in MONTUSCHI-TULLINI (a cura di),

espresso disposto normativo “devono definire l’organizzazione del lavoro dei soci”.

Il regolamento interno dovrà, poi, necessariamente contenere il richiamo ad altre fonti, quali i contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, nonché le normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato (art. 6, comma 1, lett. a) e c): richiamo che è stato considerato meramente “ricognitorio” e non preclusivo della ricerca di eventuali fonti, ulteriori o diverse, né vincolante nell’individuazione della disciplina applicabile4.

Per la verità, non è mancato chi ha negato la possibilità di considerare i contratti collettivi come fonti volte a disciplinare la materia de qua, sia “per l’opinabilità della ricomprensione di questi nella categoria”, sia per esservi nella l. n. 142 altre norme (l’art. 6, comma 2) “dedicate all’applicazione del trattamento normativo contenuto nei contratti collettivi stessi”5. Tale tesi è però opinabile: deve ritenersi, infatti, che la contrattazione collettiva mantenga, anche in questo contesto, un ruolo determinante.

Quale, allora, il rapporto tra la legge e “qualsiasi altra fonte”?

La formulazione utilizzata nel citato articolo 1, comma 3, sembrerebbe porle sullo stesso piano: la legge ed ogni altra fonte concorrerebbero, pertanto, “paritariamente” nella disciplina del rapporto di lavoro del socio di cooperativa6.

Secondo una diversa soluzione, il riferimento alle altre fonti, quanto al giudizio di compatibilità con la posizione di socio lavoratore, non può, al contrario, “modificare il rapporto di gerarchia tra di esse ed alterare un principio cardine del diritto del lavoro, quale quello dell’inderogabilità relativa delle norme di legge e di contratto o accordo collettivo, in mancanza

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Così M. DE LUCA, Il socio-lavoratore di cooperativa: la nuova normativa, in Foro

it.,2001, cit., 247 ss. 5

Cfr. BARBIERI,Il lavoro nelle cooperative, in CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti

dopo il decreto legislativo 276/2003,cit., 381. 6

MARESCA, Il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, cit., 28, il quale precisa, però, che “una siffatta conclusione implica conseguenze tali che in mancanza di un’espressa indicazione del legislatore non sembra possano essere ammesse”.

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di una espressa e chiara disposizione in tal senso”7. Ci si riferisce essenzialmente al problema della derogabilità dei trattamenti contrattuali da parte del regolamento interno, a seguito dell’incisivo intervento legislativo attuato nel 2003.

Di certo, i regolamenti interni e i contratti collettivi devono considerarsi fonti subalterne rispetto alla legge, speciale o generale che sia: dunque, fonti di secondo grado, volte ad integrarne e specificarne il contenuto. Più problematico è, invece, stabilire la gerarchia esistente tra di loro, posto che le modifiche apportate all’art. 6, comma 2, l. n. 142 lascerebbero intravedere un’ampia facoltà di deroga delle previsioni contrattuali da parte del regolamento interno.

In questo complicato intreccio si inserisce, inoltre, un’altra fonte, lo statuto societario, al quale è affidato il ruolo di “contenere le norme relative al funzionamento della società”, e che si considera parte integrante dell’atto costitutivo, volto a stabilire “le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica” (art. 2521 c.c.). Non è affatto chiaro, però, se si possa ancora distinguere tra il contenuto necessario dello statuto da un lato e quello del regolamento interno dall’altro, avendo la norma citata creato non pochi problemi interpretativi in proposito. Sullo specifico punto sarà opportuno ritornare al paragrafo 3.5.

Ad arricchire e complicare il quadro fin qui delineato ha contribuito, infine, la riforma della disciplina delle società cooperative, inclusa nel d. lgs. n. 6/2003, che è intervenuta in modo molto incisivo nel senso della rivalutazione della mutualità e che, insieme alle complessive modifiche introdotte con l’art. 9, l. n. 30/2003, tende a formare un quadro normativo “assai più coerente rispetto a quello originariamente configurato dalla l. n. 142 del 2001”8.

7

Così ZOLI, Gli effetti della qualificazione del rapporto di lavoro, in NOGLER, TREMOLADA, ZOLI (a cura di), La riforma della posizione giuridica del socio

lavoratore di cooperativa, cit., 379. 8

DONDI, La disciplina della posizione del socio di cooperativa dopo la cd. legge Biagi, cit., 66.

3.2. La contrattazione collettiva: quale presente e quale futuro? Le