• Non ci sono risultati.

55. Modificazioni dello allegato n. 5 al regolamento 12febbraio 1911 n. 297 per l’esecuzione della legge comunale e provinciale. (R, D. 22 marzo 1923 n. 761).

V I T T O R I O . E M M A N U E I J E III. ecc.

1

Veduto l ’allegato n. 5 (elenco e norme speciali) al r e g o la ­ mento 12 febbraio 1911, n. 297, per l ’esecuzione della l e g g e co­ munale e provinciale;

Abbiam o decretato e decretiamo;

A l suddetto allegato è sostituito il seguente : A ll e g a t o n. 5 Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i C o ­ muni e le Provincie sono autorizzati ad esigere per la spedizio­ ne degli atti infradescritti (oltr? l ’importo della carta bollata; della tassa sulle concessioni g overnative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi, ai sensi degli articoli 169 e 272 della legg e comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148).

1. A v v is i d’asta per alienazioni, locazioni, appalti di cose e di opere e concessioni di qualunque natura, per 1’ originale, lire Una (L. 1).

2. V erbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle lic i­ tazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero p r e c e ­ dente, per l ’originale, lire tre (L. 3).

3. Contratti relativi agli og getti di cui al n. 1, anche se s ti­ pulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia in ­ tervento di terzi garanti o cauzionanti, per 1’ originale, lire tre (Lire 3).

4. Sul valore delle stipulazioni relative agli o g g e tti in d icati al n. 1 è dovuto:

S e non eccede L. 100 (centoj, lire quattro (4); se non eccede L. 500 (cinquecento) lire sei (6); se non eccede L. 2000 (duemila) lire 10 (10); * se non eccede L . 10000 (diecimila) lire venti (20);

se supera L. 10000 (diecimila e qualunque sia la somm a) lire quaranta (40).

5. P e r la scritturazione degli atti originali contemplati ai n. 2 e 3 e per le copie d egli atti estratti dall’archivio, per ogni f a c ­ ciata, centesimi sessanta (L. 0,60).

6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie, centesimi cinquanta (L. 0,50).

7. Stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per il servizio militare, centesimi cinquanta (L. 0,50).

8. V e r b a li di conciliazione in materia demaniale nelle pro- vincie napoletane e siciliane, per l ’originale, lira una (L. 1).

No r m e s p e c i a l i

S i omettono perchè identiche a quelle dell’alligato 5 al R e ­ golamento, con l ’a vverten za che col presente R . D . si aum enta a lire 1 il diritto di scritturazione d e g li esemplari degli a v v is i d ’asta, di cui al n. 4 delle norme stesse.

Ordiniamo ecc.

V I T T O R I O E M A N U E L E

Mu s s o l i n i.

b) C irc o la ri

56. Provvedimenti in materia di dazio consumo. (Circolare M in i­ stero Finanze 23 aprile 1923 n. 1893 div. I V - A ai Prefetti).

In attesa c h e sia p rovved uto, col riordinamento della finanza locale, al riassetto dei dazi interni di consumo, è stato em anato il R . D ecreto 5 aprile 1923 11. 826 col quale, fra 1’ altro, è stata lim itata la possibilità dei Comuni di inasprire i dazi esistenti.

L ’articolo 4 di tale decreto, infatti, toglie ai Comuni, dalla data di pubblicazione di esso, la facoltà di elevare le tariffe d a ­ ziarie consentita dai R R . D ecreti - l e g g e 7 aprile 1921 n. 374 _

10 giugno 1921 n. 741, 19 novembre 1921 n. 1724 e 23 ottobre 1922 n. 1388.

Conseguentemente i Comuni non potranno più avvalersi, in materia daziaria, degli a g g r a v i di tariffa ammessi dai mentovati decreti in considerazione dei m aggiori oneri derivanti dalla g u e r ­ ra- e delle condizioni eccezionali dell’econom ia nazionale da essa create, ma dovranno limitarsi a fruire soltanto dei mezzi normali d’imposizione, previsti dalla l e g g e organica 7 m a g g io 1908 nu­ mero 248 per quanto attiene ai dazi governativi, addizionali e comunali.

Restano t u tta v ia fermi i provvedim enti adottati dai Comuni che, precedentemente alla pubblicazione del decreto in esam e (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 20 corrente mese) si siano valsi della facoltà d’imporre nuovi o m aggiori dazi nascente dai su citati decreti.

Occorre in proposito avvertire che, ai fini di tale disposi­ zione, basterà che gli inasprimenti dei dazi, in relazione ai d e ­ creti medesimi, per essere conservati, siano stati deliberati nei modi di le g g e dai Consigli comunali precedentemente alla data di pubblicazione del decreto 5 aprile 1923, anche se alla data stessa non siano ancora intervenute l’approvazione tutoria e l ’ o­ mologazione ministeriale.

P er altro, ad attenuare il rigore del suaccennato divieto di nuove e maggiori imposizioni, lo stesso articolo autorizza i C o ­ muni ad aumentare i dazi già esistenti o ad imporne dei nuovi, purché agli agg rav i di tariffa corrispondano equivalenti diminu­ zioni o soppressioni di dazi su generi di prim a necessità o su materie prime delle arti e delfe industrie ; e ciò ev id e n te m e n te nell’intento di influire favorevolmente sul prezzo di acquisto d ei generi di consumo popolare e di favorire l’incremento delle arti e delle industrie.

In tale ipotesi i Comuni dovranno fornire all’autorità tutoria, in sede di approvazione delle relative deliberazioni, ed al Mini­ stero, in sede di o m o lo g a zio n e delle tariffe daziarie o di autoriz­ zazione a tassare i g eneri non compresi nelle ordinarie c a t e g o ­ rie, di cui all’art. 17 del T e sto U n ico di l e g g i sui dazi interni di consumo 7 m a g g io 1908 n. 248, la dimostrazione analitica della com pensazione d eg li a g g r a v i con gli sgravi.

A lt r a d ero ga al divieto di a g g r a v a re le tariffe dei dazi, è consentita dal successivo articolo 5 del decreto in esame, e la medesim a trova applicazione quando sia riconosciuta dalla ne­ cessità di far fronte a spese obbligatorie, in d ero gabili ed urgenti, alle quali non si abbia modo di p ro vv ed ere con altri mezzi di bilancio o con riduzione di stanziamenti. In tal caso è data fa­ coltà al Ministro delle Finanze di autorizzare i Com uni ad appli­ care i tributi contemplati dal decreto di cui trattasi, secondo le norme attualmente in v ig o re, prescindendo dalle disposizioni re­ strittive introdotte dal decreto stesso.

Quando concorrano le circostanze sopra m entovate i Comuni potranno bensì deliberare g li aumenti dei dazi di consumo, con­

sentiti dai R R . D e cre ti l e g g e 7 aprile e 10 g iu g n o 1921 n. 374 e 741 e 25 ottobre 1922 n. 1388, ma dai Comuni stessi d o v rà es­ sere fornita contem poraneam ente la dimostrazione d ell’ assoluta necessità dei cennati ritocchi di tariffa p e r p r o v v e d e re a spese obbligatorie e l ’impossibilità di potervi far fronte con altri mezzi di bilancio o con diminuzione di altri stanziamenti passivi; e tale dimostrazione, da fornirsi con dati precisi e concreti e non sem ­ plicemente con dichiarazioni generiche, dovrà essere d ilig e n te ­ mente e rigorosam ente controllata dalle P refetture, che riferiranno poi in proposito a questo Ministero con proposte debitamente m otivate.

L e deliberazioni di cui trattasi, dovendo essere approv ate da questo Ministero, non sono del pari s o g g e tte a ll’ approvazione della Giunta provinciale amministrativa e si intendono, in caso di immediata esecutorietà, sottoposte alla condizione risolutiva,

prevista nello articolo 12, comma 30, del R e g o lam e n to generale daziario 17 giu g n o 1909 n. 445.

Ritiensi opportuno ad ogni buon fine avvertire i signori Prefetti che il Ministero consentirà ai Comuni di potere elevare i dazi di consumo soltanto in casi assolutamente eccezionali e semprechè risulti che sia stato ottemperato alle disposizioni che saranno prossimamente emanate per la revisione del trattamento economico e delle tabelle organiche del personale degli Enti lo­ cali.

I S igg. Prefetti vorranno dare comunicazione alle Giunte provinciali amministrative, alle Am m inistrazioni'com un ali ed ai dipendenti appaltatori del dazio consumo del contenuto della p re ­ sente, favorendo intanto un cenno di assicurazione al riguardo.

I l Ministro — A . d e St e f a n i

57. Concorso dello Stato reintegra Bilancio per perdita tasse locali.

(Circ. P. S. 30 Marzo 1923 n. 9879 D iv. R a g . ai Sindaci).

Su proposta di questa Prefettura, il Ministero delle Finanze ha accettato che la documentazione delle domande per ottenere la quota di concorso dello *Stato per la perdita subita nel gettito dei tributi locali sia semplificata.

\

Pertanto, si può fare a meno della copia integrale o pre­ sentazione dei ruoli 1906 e di quelli dell’anno a cui si riferisce il concorso.

Tali ruoli possono essere sostituiti da un certificato del S in ­ daco, vistato dal Prefetto o Sottoprefetto, dal quale risulti l ’am ­ montare lordo e netto del ruolo, la data di esecutorietà e quella di consegna di esso all’esattore.

In detto certificato sarà opportuno far risultare anche il nu­ mero dei contribuenti inscritti dell’anno 1906 e quello d ell’ anno al quale si riferisce la domanda di concorso. A l certificato do- \rà unirsi il deliberato consiliare, che autorizza il Sindaco a pre­ sentare la domanda, copia del bilancio di previsione, elenco delle

partite non com prese nel ruolo ultimo vistato per 1’ applicazione della l e g g e sul M ezzogiorno.

P r e g o le S S . L L . segnarm i ricevuta.

I l Prefetto— SlRAGUSA

58. Maestri elementari, ineleggibilità. (C. P. 14 aprile 1923 nu­ m ero 4981 D iv. i . a ai Sindaci).

Non ostante la dichiarazione d ’ in e le g g ib ilità alla carica di consiglieri comunali sancita nello articolo 29 della l e g g e comu­ nale e provinciale, alcuni maestri elementari coprono tale carica nello stesso comune nel quale insegnano. M entre s ’ a v v erto n o le amministrazioni comunali che nella sanzione anzidetta sono com­ presi sia i maestri dei comuni che conservano l ’amministrazione

delle scuole, sia quelli iscritti nei ruoli provinciali, si pregano i S S . Sindaci di segn alare rispettivam ente alla P refettu ra o Sotto­ prefettura com petente i consiglieri comunali che eventualmente si trovano nelle condizioni anzidette.

I l Prefetto — S l R A G U S A .

59. Testo unico dello leggi sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135 - Ri­ corsi (C. P. 16 aprile 1923 n. 10727 div. i a diretta ai Sindaci).

E ’ stato p ioposto il quesito se sia conforme alle disposizioni della l e g g e sul bollo il comprendere in un unico ricorso più do­ mande relative ad o g g e t ti vari e tra loro distinti, prodotte in confronto alla stessa parte.

Trattavasi, nella specie, di un ricorso presentato da u n ’ am­ ministrazione ospedaliera per ottenere da uno stesso Comune il rimborso di quattro distinte partite di spese di spedalità.

Interpellato in proposito il Ministero delle Finanze (Direzio­ ne G enerale del bollo e delle concessioni governative), quell’A m ­ ministrazione ha fatto presente che nessuna disposizione vigente in materia v ie ta di com prendere in un solo atto opposizioni o ri­ corsi contro p rovved im en ti o decisioni separate e distinte, anche se riguardanti più persone. N ella specie, lo stesso M inistero ha

ritenuto che il ricorso di cui sopra è cenno, non contravven isse all’art. 27 del T esto U nico delle le g g i sul bollo 6 gennaio 1918, n. 135, in quanto fosse stato redatto sotto una unica data od in unico contesto.

Si richiama in proposito l’attenzione delle S S . L L . per op­ portuna norma delle amministrazioni ed uffici interessati.

I l P refetto— SlRAGUSA

60. Soppressione della Commissione Reale per il credito Comunale e provinciale e per le municipalizzazioni. (Circolare M. I del 22 feb­ braio 1923 N. 60184 diretta ai Prefetti). (1)

Con R e g i o decreto 4 corr. N.° 253 adottato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al G o v e r n o con la le g g e 3 dicem­ bre 1922, N. 1601, viene disposto la soppressione della C om m is­ sione R e a le per il credito comunale e provinciale e per l ’assun­ zione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

Con lo stesso provvedim ento le attribuzioni conferite alla detta Commissione dalle l e g g i 17 m a g g io 1901 , numero 1 7 3 , e 29 marzo 1903, numero 103, e da ogni altra disposizione di l e g g e e di regolamento sono demandate alle Giunte P rovin ciali A m m i ­ nistrative. R im an e riservata ai Ministeri d ell’ Interno e delle F i ­ nanze l ’ approvazione delle transazioni coi creditori , prescritta dall’articolo 3 (ultimo comma) d ella l e g g e 17 m ag g io 1900, nu­ mero 173.

Ciò premesso, per quanto concerne l ’applicazione della le g i­ slazione sul credito, questo Ministero ritiene che le norme vig en ti siano sufficientemente chiare e non offrano difficoltà nella loro applicazione. Crede soltanto opportuno avvertire che la classifica­ zione dei debiti in privilegiati ed ipotecari , patrimoniali e flut­ tuanti, di cui è cenno in alcune disposizioni del regolam ento 24 dicembre 1900, numero 501 (articoli 15 e 2 3 ) v a intesa nel

sen so che sono esclusi dalla possibilità di riduzione per transa­ zione i debiti privilegiati e quelli garantiti da ipoteca ; mentre possono essere a ss o g g e tta ti a riduzione , m e d ian te trattative coi c r e d it o r i, tutti gli a l t r i , ad eccezione di quelli contratti con la Cassa dei D ep ositi e Prestiti, i quali, in forza della esplicita di­ sposizione del capoverso dell’art. 6 d ella l e g g e 19 m a g g io 1904,

N. 185, non possono essere mai ridotti.

C ome si è avvertito , rimane in tegralm en te in v ig o r e la di­ sposizione dell’ ultimo comm a dell’ art. 3 d e l l a . l e g g e 17 m a g g io 1900 , N. 173, per cui, appena deliberata dai creditori la transa­ zione, a termini del primo cap o v erso del detto articolo, debbono essere trasmessi g li atti relativi a questo M in istero per 1’ appro­ vazione da parte dei Ministri dell’ Interno e delle Finanze.

Quanto alla l e g g e sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei C o m u n i , il Ministero confida che la ormai lu n g a p ratica della applicazione della detta l e g g e e del relativo r e g o l a ­ mento abbia resi noti i criteri di m assima segu iti dalla C om m is­ sione R e a le nelle deliberazioni adottate per i singoli casi.

Il concetto fondamentale della l e g g e / a l quale si è costante- mente attenuta nelle sue determinazioni la Com m issione R e a le , è che cioè l'esercizio in economia è consentito in v i a di eccezione soltanto per quei servizi che hanno tenue im portanza, o non ri­ vestono carattere prevalentem ente industriale, essendo invece la norma la costituzione di aziende speciali.

Si rinnova quindi in proposito la raccom an dazion e g ià fatta in passato di richiamare l’attenzione delle. G iunte provinciali am­ m inistrative sugli inconvenienti che possono derivare da una non esatta applicazione della le g g e , allo scopo prin cipalm ente di non sottrarre alle garanzie formali vo lu te dalla l e g g e stessa 1’ assun­ zione diretta e la g estio n e dei pubblici servizi.

P e l M inistro — f.° FlNZi

61. Sorveglianza sulla pesca del novellarne. (C. P. 20 aprile 1923 ai Sindaci).

e degli articoli 27 e 28 della le g g e 24 m arzo 1921 n. 1312. non^ chè dell’art. 57 del regolamento 29 ottobre 22, n. 11647, ® proibita la pesca , il trasporto , il comm ercio del pesce novello , e sono comminate pene pecuniarie pei contravventori , oltre la confisca e la distruzione degli attrezzi , quando essi sono destinati esclu­ sivamente alla pesca del novellarne.

S ’ invitano i signori Sindaci a disporre perchè , per quanto sia loro consentito, sul litorale del mare, nei depositi ' ferroviari, nelle barriere daziarie e nei pubblici mercati, la sorveglianza v e n g a esercitata costantemente e .rigorosam ente al fine di prevenire e reprimere le infrazioni alle disposizioni di l e g g e sopra riportate.

I signori Sindaci informeranno la Prefettura dei p ro v v e d i­ menti adottati.

I l Prefelto — S i r u g u s n

62. Movimento di monticazione degli ovini. (Ordinanza Prefetto di Salerno ai Comuni del 28 aprile 1923 N. 12852 Sanità).

I L P R E F E T T O

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

A ccertato che sta per iniziarsi lo spostamento nei Comuni di questa Provincia di animali ovini e caprini, che ritornano alle loro sedi ordinarie per la utilizzazione dei pascoli estivi;

Considerato che nella Provincia esistono focolai sparsi d ’afta epizootica e che giusta le risultanze degli atti d ’ufficio v ’è ragione di ritenere che vi esistono inoltre focolai non denunciati di vaiuolo ovino per cui sono in corso le opportune indagini. R iconosciu ta la necessità di disciplinare il movimento di monticazione d e g li animali per la tutela dell’ industria zootecnica;

V isto l’ art. 25 del R ego lam en to di polizia veterinaria del 18 m aggio 914 N. 533

O R D I N A I

I proprietari ed i conduttori che intendono trasferire altrove per la monticazione gli animali ovini e caprini attualmente de­

monticanti nel territorio di questa P r o v i n c i a , dovranno munirsi del certificato di sanità Mod. 6 rilasciato da uno dei veterinari condotti di questa P ro vin cia attestante che g li animali sono stati visitati e riconosciuti sani ;

Detti proprietari o conduttori di ovini , alm eno tre giorni prima della partenza, dovranno presentare al Sindaco del Comune dove il bestiam e si trova attualmente, su apposito mod. (v. Mod. 5 annesso al R e g o la m e n to di polizia veterinaria del 10 m a g g i o g i 4

N. 533) regolare domanda, nella quale dovranno indicare il numero, le specie ed il luogo di destinazione .d egli animali, nonché l ’ iti­ nerario da percorrere. I Sindaci dei Comuni di p arten za daranno sollecita comunicazione della domanda ai Sindaci dei Comuni di destinazione degli animali con le norme di cui al suindicato mod. 5, informandone inoltre la Prefettura.

Gli animali che alla v is ita sanitaria saranno ev e n tu a lm e n te riconosciuti infetti o sospetti non potranno essere sp o stati senza speciale autorizzazione Prefettizia.

L e infrazioni alle disposizioni suindicate saranno punite a norma d e ll’art. 79 del R e g o la m e n to di polizia veterinaria.

L e autorità sanitarie e gli agen ti della forza pubblica sono incaricati di vig ila re l’ osservanza delle disposizioni conten ute nella presen te ordinanza, la .q u a le andrà in v ig o r e dalla data di pubblicazione a ll’albo della Prefettura (pubblicata o g g i 28 aprile

1923)-

Copia della presente ordinanza sarà affissa a cura dei Sindaci, a ll’albo pretorio di ciascun Comune.

I l Prefetto — SlRAGUSA

63- Passaporto per l’interno. Sua natura. (C. Q uesto re Salerno 14 aprile 1923 n. 1170 ai Sindaci).

N e l sistema l e g g e e re go la m e n to P . S. il passaporto per l ’interno è un documento amministrativo destinato a provare la identità personale del titolare. A v v e r t o perciò le S S . L L . che

detto documento d e v ’essere sempre fornito di recente fotografìa del titolare debitamente autenticata.

Tanto comunicasi ad integrazione e chiarimento della c irc o ­ lare di questo Ufficio del 23 marzo pp. n. 970

I l reggente la Questura — H y e r a e c

64. Lavoro donne e fanciulli. Industria dei bozzoli. (Circolare Q ue­ stura Salerno 27 aprile 1923 n. 5953 ai sindaci).

Il Ministero per il lavoro, come già ebbe occasione di fare negli scorsi anni, ha autorizzato i signori Prefetti del R e g n o ad accordare per l ’anno in corso a ciascun esercente l ’industria dei bozzoli, che ne faccia domanda, la facoltà di occupare donne mi­ norenni ed adulte nelle ore della notte in cui il lavoro è vietato, purché si osservino le condizioni stabilite dall’art. 39 della l e g g e sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Ne informo le S S . L L . avvertendo che le singole domande dovranno inviarsi a questa Prefettura per le pratiche occorrenti.

I l Reggente la Questura — H y e r a c e

65. Moduli per certificati denuncia di infortuni agricoli. (Circ. Q u e ­ stura di Salerno 24 aprile 1923 n. 1339 ai sindaci).

Il Ministero del lavoro ha inviato la circolare, che comunico alle SS. L L . per l ’osservanza :

« Come è noto alla S. V . l ’art. 71 del regolam ento 21 no­ vembre 1918, n. 1889 per l ’esecuzione del D. L. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l’assicurazione obbligatoria contro gli infor­ tuni sul lavoro in agricoltura,, attribuisce al certificato che rila­ scia il medico chiamato a prestare la prima cura all’ infortunato anche la qualità di certificato-denuncia, e conseguentem ente ri­ chiede che esso sia compilato secondo un modulo speciale, a p ­ provato dal Ministero, e che viene rilasciato dagli Istituti assi- curatori, ai quali, così, dal predetto articolo, è fatto espresso o b ­ bligo di spedire periodicamente e in numero sufficiente detti m o­ bili, ai medici, ai .comuni, agli ospedali, agli uffici postali della

circoscrizione, e, occorrendo, anche agli esercenti le aziende a- gricole. Si è dovuto però talvolta constatare come gli uffici p u b ­ blici predetti e sopratutto i medici condotti siano rimasti privi di tali moduli per i certificati-denuncia, tanto che si sono persino rivolti a questo Ministero per ottenerne un certo numero di e- semplari.

Sp e sse volte si è poi dovuta lamentare come l ’o m essa o ri­ tardata denuncia di infortuni agricoli dipenda non solo d agli in­ teressati stessi, sia per ignoranza della l e g g e , sia perchè non ri­ corrono al medico se non nei casi più gra v i, nessuna importanza attribuendo sul momento alle ferite riportate o agli altri incidenti subiti durante i lavori, ma purtroppo la mancata denuncia di in ­ fortuni dipende anche dai medici stessi, i quali non sempre sono al corrente d eg li o b b lighi loro imposti dalla l e g g e infortuni.

A d o vv iare quindi agli inconvenienti lamentati, si fa v iv a p reghiera alla S. V . di portare a conoscenza d egli interessati che, ogni qualvolta abbiano bisogn o di avere a loro disposizione i moduli per la denuncia d egli infortuni agricoli, ne facciano ri­ chiesta agli Istituti assicuratori autorizzati ad operare in dipen­ denza del decreto l e g g e 23 agosto 1917, n. 1450, e di richiam are particolarmente 1’ attenzione delle dipendenti am m inistrazioni lo ­ cali sui doveri imposti ai medici dalla vig e n te l e g g e di assicu­ razione per gli infortuni agricoli, e le g ra v i responsabilità di or­ dine morale ed economico, cui potrebbero incorrere c o n t r a v v e ­ nendo alle esplicite disposizioni legislative in materia.

In special modo la S. V . vorrà dare tassative disposizion i ai S S . Sindaci, nei senso che gli Uffici com u nali non dev on o es­ sere mai sprovvisti di una certa scorta di m oduli per certificati medici, e che quindi g li stessi hanno lo stretto d o v ere di farne tem pestiva e congrua richiesta a ll’ Istituto assicuratore c o m p e ­ tente, quando la scorta stessa sia per esaurirsi ».

66. False qualifiche su passaporti (C. Q. 21 aprile 1923 n. 1272 ai Sindaci).

Il Commissariato Generale della em igrazione ha dovuto ri­ levare sia direttamente, sia per segnalazione avutane dai R R . Consoli all’estero e recentemente dal R . Ispettore dell’ e m ig r a ­ zione in N e w Iork, come molti Sindaci non si facciano scrupolo di attribuire false qualifiche sui nulla osta per passaporti rila­ sciati nell’interesse di persone che debbono essere considerate emigranti a scopo di lavoro.

Più precisamente si è dovuto constatare la le g g e re z za con la quale viene attribuita da alcuni Sindaci la qualifica di p o ssi­ dente, commerciante ecc. a persone che per la ristrettezza delle loro risorse o per la modestia del loro commercio possono, al più evitare la qualifica di « nulla tenente » o aver diritto a quella di « esercente al piccolo commercio » che , mantengono integra

Documenti correlati