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A l novello Capo della Provincia, Comm. D o tto r Carlo Solm i, porgiam o il nostro devoto om aggio.

Parte I.

a) L e g g i e decreti

96. Sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle Pro­ vincie e dei Comuni. (R. D . 19 aprile 1923 n, 1164). (1)

V I T T O R I O E M A N U E L E III ecc.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al G overno con la l e g g e del 3 dicembre 1922, n. 1601;

A b b ia m o decretato e decretiamo: A rt. 1.

I conti delle provincie fino all’esercizio 1921 incluso, dopo che siano stati deliberati dal Consiglio provinciale, verranno de­ positati per un mese nella segreteria della Prefettura rispettiva con tutti i relativi documenti. E , nello stesso periodo di tem po, verranno pubblicate, nell’albo pretorio del capoluogo della pro­ vincia, le relative deliberazioni.

D el deposito e della pubblicazione verrà, negli otto giorni successivi, a cura del Prefetto, fatta notificazione al tesoriere che rese il conto, ed a gli amministratori, che furono eventualm ente designati come responsabili. E verrà pure data notizia del d ep o ­ sito e delle pubblicazioni nel foglio degli A nnunzi legali della Provincia.

N el detto termine il contabile e gli amministratori a cui fu fatta la notificazione potranno prendere visione della delibera­ zione del conto e dei documenti.

Qualora entro quindici giorni dalla scadenza del termine del deposito, non siano state presentate opposizioni alla C o rte dei

Conti da parte d e g l’interessati anzidetti oppure dalla D eputazio­ ne provinciale in carica, il conto s’ intenderà definitivamente ap­ provato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione del Consiglio provinciale che terrà luogo, a tutti gli effetti di le g g e , della de­ cisione della Corte dei Conti.

L a Segreteria della Corte su richiesta d e g l ’ interessati, op­ pure della Amm inistrazione Provinciale, rilascerà attestazione che non furono prodotte opposizioni nel detto termine.

A r t. 2.

L a deliberazione del C onsiglio provinciale sostituita alla de­ cisione della Corte dei Conti ai sensi d ell’ articolo precedente, potrà essere impugnata coi mezzi deH’appello alle sezioni iinite della Corte dei Conti, a termini della l e g g e com. e prov., e della revocazion e, sia ad istanza degli interessati, sia d ’ufficio, pronun­ ciata dalla competente sezione della Corte dei Conti, a termini della l e g g e 14 agosto 1862, n. 800.

A r t. 3.

L a disposizione dell’a r t . . i.° non sarà applicata a quei conti pei quali sia incominciata istruttoria giudiziale mediante osser­ vazioni del referendario incaricato all’esame del conto e per quelli pei quali la Corte stessa, in Camera di Consiglio, sopra rapporto del Prefetto della P rovin cia e del Procuratore Generale presso la Corte, oppure di ufficio, dichiarasse doversi seguire la proce­ dura ordinaria prescritta per l ’esame del conto.

A r t. 4.

L a Corte dei Conti darà notizia ai Prefetti delle variazioni da essa apportate nel conto d ell’ultimo esercizio da essa g iu d i­ cato per la rispettiva Provincia. Il Prefetto p ro v v e d e rà a che i Consigli provinciali apportino in tutti i conti successivi le corri­ spondenti variazioni.

Quando i conti siano stati pubblicati nel modo stabilito dal- l ’art. 1 la esecuzione delle variazioni darà luogo ad un secondo

deposito del conto rettificato con la relativa affissione e notifica­ zione a g l ’interessati, i quali avranno diritto di fare opposizioni nel termine suddetto.

A r t. 5.

L e norme del R . D ecreto 4 febbraio 1923, n. 335, sono a p ­ plicabili anche ai conti che , al momento della entrata in vigore del decreto stesso, non erano stati ancora deliberati dal Consiglio comunale.

I Prefetti cureranno che le variazioni apportate dal C o n siglio di Prefettura' nell’ultimo conto da essa deciso v e n g o n o riportati nei conti successivi, qualora ciò non siasi fatto, e che si proceda a nuovo deposito e pubblicazione dei conti rettificati, a n alo ga­ mente al disposto del 20 comm a dell’ articolo precedente ed a tutti gli effetti del citato decreto.

II presente decreto andrà in v ig o re dal giorn o della sua pubblicazione nella G azzetta Ufficiale.

Ordiniamo ecc.

V I T T O R I O E M A N U E L E

Mu s s o l i n i — De St e f a n i

9 7. Sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti Con incarico provvisorio. (R- D . 29 aprile 1923 n. 1063 pubblicato G. U . 25 m a g g io 1923 n. 1922).

V I T T O R I O E M A N U E L E III, ecc. V is t a la l e g g e 3 dicem bre 1022, n. 1601; ecc. A b b ia m o decretato e decretiamo:

A r t. 1.

D a l giorno dell’entrata in v ig o r e del presente decreto e fino a l 31 dicembre 1923, è data facoltà ai prefetti confermare definitiva­ mente, con dispensa dal concorso e dal periodo di prova, previsti dal testo unico delle l e g g i sanitarie i° agosto 1907 , n. 636, nei posti vacanti di ufficiale sanitario di un Comune o Consorzio, g li ufficiali sanitari provvisori , con regolare nomina prefettizia che, dalla data del i ° m a g g io 1 9 1 5, vi prestino ininterrotto servizio.

A l riguardo non è considerato, come interruzione il servizio militare prestato in dipendenza della recente guerra europea.

A r t. 2.

L a facoltà, di cui all’articolo precedente, non si applica in confronto degli ufficiali sanitari provvisori, che siano anche m e ­ dici condotti, ed è subordinata al conforme parere del Consiglio provinciale sanitario, espresso su particolareggiata relazione del medico provinciale.

Su ogni nomina dovranno, inoltre, essere previam ente sentiti i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali.

c A r t. 3.

I concorsi per i posti di ufficiale sanitario, g ià banditi alla data della pubblicazione del presente decreto, sono annullati.

E ’ fatta eccezione soltanto per quelli, pei quali siano iniziate le prove scritte di esame.

A r t. 4.

II presente decreto andrà in vig o re dal giorn o della sua pub­ blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo ecc.

V I T T O R I O E M A N U E L E

Mu s s o l i n i.

98. Norme per gli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario

comunale. ( R e g io decreto-legge n. 1449, in data 14 giu g n o 1923 pubblicato il 17 luglio 1923, n. 167).

V I T T O R I O E M A N U E L E III, ecc.

V e d u ti il T . U . della l e g g e com. e prov. approvato con R . D. 4 febbraio 1915, n. 148, ed i decreti luog. 27 m a g g io 1915, u. 744 (1) e 21 m ag g io 1916, n. 682, (2) nonché il r. d. 1. 2 ot­ tobre 1919, n. 1853; (3).

(1 ) V . pag. 163 B . A . 19 1 5 . (2) » » 168 B . A . 1 9 1 6 . (3) » » 252 B . A . 19 1 9 ,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di S tato per gli affari deH’Interno, Presiden te del C onsiglio dei Ministri;

A b b ia m o decretato e decretiamo: Articolo unico i *

G li abilitati alle funzioni di segretario comunale a norma dei decreti luogotenenziali 27 m a g g io 1915, n. 644 e 21 m a g g io 1916 n. 682, i quali, per almeno due anni consecutivi, abbiano pre­ stato lo d evo le servizio di segretario comunale da accertarsi dal Prefetto della Provincia, sentito il C onsiglio di Prefettura, saran­ no ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle prime due sessioni immediatamente successive alla andata in vigo re del presente decreto, anche in m ancanza del requisito pi-escritto al n. 5 d ell’art. ib2 della l e g g e comunale

Il presente decreto avrà v ig o r e dal giorn o della sua p u b b li­ cazione nella G. U . del R e g n o e sarà presentato al Parlam ento per essere convertito in le g g e .

Ordiniamo, ecc.

V I T T O R I O E M A N U E L E .

Mu s s o l i n i.

99. Facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le Ammini­ strazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e di affidarne la gestione a speciali commissari 0 Commissioni. (R. D. 26 aprile 1923 n. 976

pubblicato G. U . 14 fnaggio 1923 n. 112).

V I T T O R I O E M A N U E L E III, ecc.

In virtù della delegazione di poteri conferiti al G overno con la l e g g e 3 dicembre 1922, n. 1601;

V ista la l e g g e 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi r e g o la ­ menti 5 febbraio 1891, n. 99, ecc.

A b b ia m o decretato e decretiamo:

in d ero ga alle disposizioni degli articoli 46 a 49 della l e g g e 17 luglio 1890, n. 6972, le Amm inistrazioni delle C ongregazion i di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e di affidarne la gestione a speciali com­ missari o Commissioni, con 1’ incarico di proporre, nei termini che saranno prefissi nei singoli decreti, tutte le riforme che ri­ terranno opportune, negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni m edesim e per coordinarne l’azione agli in­ teressi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione.

Ordiniamo, ecc.

V I T T O R I O E M A N U E L E

Mu s s o l i n i.

b) C ir c o la ri

100. Tassa di famiglia e sul valore locativo. (Circ. Pref. S alern o ai sindaci 16 m ag g io 1923 n. 16521).

1. In correlazione al R . D ecreto - l e g g e 18 febbraio 1923 n. 419 (1) col quale furono stabiliti limiti insormontabili alla fa­ coltà degli Enti locali di applicare le sovraim poste in eccedenza alla misura ordinaria, v en gon o ora disposte, con R . d ecreto-legge 5 aprile 1923, n. 826, pubblicato nella G. U . del 20 aprile 1923, n. 93 (2) alcune norme intese a disciplinare l ’applicazione de parte degli Enti stessi di altri tributi di loro spettanza.

Q ueste norme sono una necessaria integrazione di quelle contenute nel r. d. 18 febbraio 1923, n. 419, ai fini p ersegu iti dal G overno e ripetutamente manifestati, cioè quelli di a v v ia re i predetti Enti ad un assetto dei loro bilanci, mercè la riduzione delle spese e la rigida gestion e dei servizi, anziché mediante a g ­ g ra v i fiscali a carico dei loro amministrati.

( 1 ) V e d i B . A . 1923 p. 52. (2) » » 1923 » 1 2 1 .

P o s to infatti un argin e insuperabile ad ulteriori aumenti delle sovraim poste,. o cco rreva impedire che le A m m . com., per attin­ g ere nuovi fondi destinati a nuove spese non indispensabili, a g ­ gravassero i contribuenti con aumento dei dazi di consumo e con i due tributi locali che più si prestano a tale scopo, cioè la tassa di famiglia e quella del valore locativo.

A ciò appunto provved on o le norme del R . D. predetto, che ve n go n o con la presente succitatamente illustrate, fatta eccezione per la parte riflettente i dazi di consumo, i quali hanno formato o g g e t to di apposite istruzioni (i).

3. G io v a premettere che, per effetto d e ll’art. 5 del R . D . 7 aprile 1921, n. 374, (2) i Comuni hanno avuto facoltà di applicare la tassa di fam iglia con aliquote che potevano giu n g e re fino al 7 per cento sul massimo reddito contemplato nei reg. com. v i ­ genti nel 1920. Q uesta disposizione, mentre d e r o g a v a alle s p e ­ ciali norme contenute nei reg. prov. in quanto fossero in essi stabilite misure più b asse di aliquote della tassa stessa , d ’ altro lato, poneva, un limite insuperabile di aliquota quando i r e g o ­ lamenti prov. consentissero aliquote più elevate ed, in ogni caso, im pediva che si a g g ra v a ss e ro eccessivam en te i contribuenti con le eccedenze delle normali tariffe di detta tassa.

Il predetto art. 5 consentiva anche ai Comuni di applicare la tàssa sul valo r locativo' in misura doppia di quella stabilita dalla l e g g e speciale e cioè con aliquote da L. 8 a 20 0{o, se l ’im­ posta stessa era applicata p rogressivam ente e di L . 4 °[0 se q ue­

sta era applicata in misura proporzionale.

D i queste disposizioni la m ag g io r parte dei Comuni si è a v ­ valso e può ritenersi che, nei pochi casi in cui le amm. locali non hanno creduto di farne applicazione, non vi sia stato e non vi sia ora alcun bisogn o di ricorrere a tale provved im ento.

(1 ) V e d i B . A . 1923 » 98. (? ) » » 19 2 1 » I I I .

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