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I
A l novello Capo della Provincia, Comm. D o tto r Carlo Solm i, porgiam o il nostro devoto om aggio.
Parte I.
a) L e g g i e decreti
96. Sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle Pro vincie e dei Comuni. (R. D . 19 aprile 1923 n, 1164). (1)
V I T T O R I O E M A N U E L E III ecc.
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al G overno con la l e g g e del 3 dicembre 1922, n. 1601;
A b b ia m o decretato e decretiamo: A rt. 1.
I conti delle provincie fino all’esercizio 1921 incluso, dopo che siano stati deliberati dal Consiglio provinciale, verranno de positati per un mese nella segreteria della Prefettura rispettiva con tutti i relativi documenti. E , nello stesso periodo di tem po, verranno pubblicate, nell’albo pretorio del capoluogo della pro vincia, le relative deliberazioni.
D el deposito e della pubblicazione verrà, negli otto giorni successivi, a cura del Prefetto, fatta notificazione al tesoriere che rese il conto, ed a gli amministratori, che furono eventualm ente designati come responsabili. E verrà pure data notizia del d ep o sito e delle pubblicazioni nel foglio degli A nnunzi legali della Provincia.
N el detto termine il contabile e gli amministratori a cui fu fatta la notificazione potranno prendere visione della delibera zione del conto e dei documenti.
Qualora entro quindici giorni dalla scadenza del termine del deposito, non siano state presentate opposizioni alla C o rte dei
Conti da parte d e g l’interessati anzidetti oppure dalla D eputazio ne provinciale in carica, il conto s’ intenderà definitivamente ap provato nelle risultanze stabilite dalla deliberazione del Consiglio provinciale che terrà luogo, a tutti gli effetti di le g g e , della de cisione della Corte dei Conti.
L a Segreteria della Corte su richiesta d e g l ’ interessati, op pure della Amm inistrazione Provinciale, rilascerà attestazione che non furono prodotte opposizioni nel detto termine.
A r t. 2.
L a deliberazione del C onsiglio provinciale sostituita alla de cisione della Corte dei Conti ai sensi d ell’ articolo precedente, potrà essere impugnata coi mezzi deH’appello alle sezioni iinite della Corte dei Conti, a termini della l e g g e com. e prov., e della revocazion e, sia ad istanza degli interessati, sia d ’ufficio, pronun ciata dalla competente sezione della Corte dei Conti, a termini della l e g g e 14 agosto 1862, n. 800.
A r t. 3.
L a disposizione dell’a r t . . i.° non sarà applicata a quei conti pei quali sia incominciata istruttoria giudiziale mediante osser vazioni del referendario incaricato all’esame del conto e per quelli pei quali la Corte stessa, in Camera di Consiglio, sopra rapporto del Prefetto della P rovin cia e del Procuratore Generale presso la Corte, oppure di ufficio, dichiarasse doversi seguire la proce dura ordinaria prescritta per l ’esame del conto.
A r t. 4.
L a Corte dei Conti darà notizia ai Prefetti delle variazioni da essa apportate nel conto d ell’ultimo esercizio da essa g iu d i cato per la rispettiva Provincia. Il Prefetto p ro v v e d e rà a che i Consigli provinciali apportino in tutti i conti successivi le corri spondenti variazioni.
Quando i conti siano stati pubblicati nel modo stabilito dal- l ’art. 1 la esecuzione delle variazioni darà luogo ad un secondo
deposito del conto rettificato con la relativa affissione e notifica zione a g l ’interessati, i quali avranno diritto di fare opposizioni nel termine suddetto.
A r t. 5.
L e norme del R . D ecreto 4 febbraio 1923, n. 335, sono a p plicabili anche ai conti che , al momento della entrata in vigore del decreto stesso, non erano stati ancora deliberati dal Consiglio comunale.
I Prefetti cureranno che le variazioni apportate dal C o n siglio di Prefettura' nell’ultimo conto da essa deciso v e n g o n o riportati nei conti successivi, qualora ciò non siasi fatto, e che si proceda a nuovo deposito e pubblicazione dei conti rettificati, a n alo ga mente al disposto del 20 comm a dell’ articolo precedente ed a tutti gli effetti del citato decreto.
II presente decreto andrà in v ig o re dal giorn o della sua pubblicazione nella G azzetta Ufficiale.
Ordiniamo ecc.
V I T T O R I O E M A N U E L E
Mu s s o l i n i — De St e f a n i
9 7. Sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti Con incarico provvisorio. (R- D . 29 aprile 1923 n. 1063 pubblicato G. U . 25 m a g g io 1923 n. 1922).
V I T T O R I O E M A N U E L E III, ecc. V is t a la l e g g e 3 dicem bre 1022, n. 1601; ecc. A b b ia m o decretato e decretiamo:
A r t. 1.
D a l giorno dell’entrata in v ig o r e del presente decreto e fino a l 31 dicembre 1923, è data facoltà ai prefetti confermare definitiva mente, con dispensa dal concorso e dal periodo di prova, previsti dal testo unico delle l e g g i sanitarie i° agosto 1907 , n. 636, nei posti vacanti di ufficiale sanitario di un Comune o Consorzio, g li ufficiali sanitari provvisori , con regolare nomina prefettizia che, dalla data del i ° m a g g io 1 9 1 5, vi prestino ininterrotto servizio.
A l riguardo non è considerato, come interruzione il servizio militare prestato in dipendenza della recente guerra europea.
A r t. 2.
L a facoltà, di cui all’articolo precedente, non si applica in confronto degli ufficiali sanitari provvisori, che siano anche m e dici condotti, ed è subordinata al conforme parere del Consiglio provinciale sanitario, espresso su particolareggiata relazione del medico provinciale.
Su ogni nomina dovranno, inoltre, essere previam ente sentiti i Consigli comunali o le rappresentanze consorziali.
c A r t. 3.
I concorsi per i posti di ufficiale sanitario, g ià banditi alla data della pubblicazione del presente decreto, sono annullati.
E ’ fatta eccezione soltanto per quelli, pei quali siano iniziate le prove scritte di esame.
A r t. 4.
II presente decreto andrà in vig o re dal giorn o della sua pub blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo ecc.
V I T T O R I O E M A N U E L E
Mu s s o l i n i.
98. Norme per gli esami di abilitazione alle funzioni di Segretario
comunale. ( R e g io decreto-legge n. 1449, in data 14 giu g n o 1923 pubblicato il 17 luglio 1923, n. 167).
V I T T O R I O E M A N U E L E III, ecc.
V e d u ti il T . U . della l e g g e com. e prov. approvato con R . D. 4 febbraio 1915, n. 148, ed i decreti luog. 27 m a g g io 1915, u. 744 (1) e 21 m ag g io 1916, n. 682, (2) nonché il r. d. 1. 2 ot tobre 1919, n. 1853; (3).
(1 ) V . pag. 163 B . A . 19 1 5 . (2) » » 168 B . A . 1 9 1 6 . (3) » » 252 B . A . 19 1 9 ,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di S tato per gli affari deH’Interno, Presiden te del C onsiglio dei Ministri;
A b b ia m o decretato e decretiamo: Articolo unico i *
G li abilitati alle funzioni di segretario comunale a norma dei decreti luogotenenziali 27 m a g g io 1915, n. 644 e 21 m a g g io 1916 n. 682, i quali, per almeno due anni consecutivi, abbiano pre stato lo d evo le servizio di segretario comunale da accertarsi dal Prefetto della Provincia, sentito il C onsiglio di Prefettura, saran no ammessi agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle prime due sessioni immediatamente successive alla andata in vigo re del presente decreto, anche in m ancanza del requisito pi-escritto al n. 5 d ell’art. ib2 della l e g g e comunale
Il presente decreto avrà v ig o r e dal giorn o della sua p u b b li cazione nella G. U . del R e g n o e sarà presentato al Parlam ento per essere convertito in le g g e .
Ordiniamo, ecc.
V I T T O R I O E M A N U E L E .
Mu s s o l i n i.
99. Facoltà al Ministro dell'interno di dichiarare sciolte le Ammini strazioni delle Congregazioni di carità e di tutte le Istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e di affidarne la gestione a speciali commissari 0 Commissioni. (R. D. 26 aprile 1923 n. 976
pubblicato G. U . 14 fnaggio 1923 n. 112).
V I T T O R I O E M A N U E L E III, ecc.
In virtù della delegazione di poteri conferiti al G overno con la l e g g e 3 dicembre 1922, n. 1601;
V ista la l e g g e 17 luglio 1890, n. 6972, ed i relativi r e g o la menti 5 febbraio 1891, n. 99, ecc.
A b b ia m o decretato e decretiamo:
in d ero ga alle disposizioni degli articoli 46 a 49 della l e g g e 17 luglio 1890, n. 6972, le Amm inistrazioni delle C ongregazion i di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso Comune e di affidarne la gestione a speciali com missari o Commissioni, con 1’ incarico di proporre, nei termini che saranno prefissi nei singoli decreti, tutte le riforme che ri terranno opportune, negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni m edesim e per coordinarne l’azione agli in teressi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e per ridurre le spese di gestione.
Ordiniamo, ecc.
V I T T O R I O E M A N U E L E
Mu s s o l i n i.
b) C ir c o la ri
100. Tassa di famiglia e sul valore locativo. (Circ. Pref. S alern o ai sindaci 16 m ag g io 1923 n. 16521).
1. In correlazione al R . D ecreto - l e g g e 18 febbraio 1923 n. 419 (1) col quale furono stabiliti limiti insormontabili alla fa coltà degli Enti locali di applicare le sovraim poste in eccedenza alla misura ordinaria, v en gon o ora disposte, con R . d ecreto-legge 5 aprile 1923, n. 826, pubblicato nella G. U . del 20 aprile 1923, n. 93 (2) alcune norme intese a disciplinare l ’applicazione de parte degli Enti stessi di altri tributi di loro spettanza.
Q ueste norme sono una necessaria integrazione di quelle contenute nel r. d. 18 febbraio 1923, n. 419, ai fini p ersegu iti dal G overno e ripetutamente manifestati, cioè quelli di a v v ia re i predetti Enti ad un assetto dei loro bilanci, mercè la riduzione delle spese e la rigida gestion e dei servizi, anziché mediante a g g ra v i fiscali a carico dei loro amministrati.
( 1 ) V e d i B . A . 1923 p. 52. (2) » » 1923 » 1 2 1 .
P o s to infatti un argin e insuperabile ad ulteriori aumenti delle sovraim poste,. o cco rreva impedire che le A m m . com., per attin g ere nuovi fondi destinati a nuove spese non indispensabili, a g gravassero i contribuenti con aumento dei dazi di consumo e con i due tributi locali che più si prestano a tale scopo, cioè la tassa di famiglia e quella del valore locativo.
A ciò appunto provved on o le norme del R . D. predetto, che ve n go n o con la presente succitatamente illustrate, fatta eccezione per la parte riflettente i dazi di consumo, i quali hanno formato o g g e t to di apposite istruzioni (i).
3. G io v a premettere che, per effetto d e ll’art. 5 del R . D . 7 aprile 1921, n. 374, (2) i Comuni hanno avuto facoltà di applicare la tassa di fam iglia con aliquote che potevano giu n g e re fino al 7 per cento sul massimo reddito contemplato nei reg. com. v i genti nel 1920. Q uesta disposizione, mentre d e r o g a v a alle s p e ciali norme contenute nei reg. prov. in quanto fossero in essi stabilite misure più b asse di aliquote della tassa stessa , d ’ altro lato, poneva, un limite insuperabile di aliquota quando i r e g o lamenti prov. consentissero aliquote più elevate ed, in ogni caso, im pediva che si a g g ra v a ss e ro eccessivam en te i contribuenti con le eccedenze delle normali tariffe di detta tassa.
Il predetto art. 5 consentiva anche ai Comuni di applicare la tàssa sul valo r locativo' in misura doppia di quella stabilita dalla l e g g e speciale e cioè con aliquote da L. 8 a 20 0{o, se l ’im posta stessa era applicata p rogressivam ente e di L . 4 °[0 se q ue
sta era applicata in misura proporzionale.
D i queste disposizioni la m ag g io r parte dei Comuni si è a v valso e può ritenersi che, nei pochi casi in cui le amm. locali non hanno creduto di farne applicazione, non vi sia stato e non vi sia ora alcun bisogn o di ricorrere a tale provved im ento.
(1 ) V e d i B . A . 1923 » 98. (? ) » » 19 2 1 » I I I .