Art. x.
In applicazione delle le g g i 19 novembre 1921 n. 1724 (1) e 23 ottobre 1922, n. 1398, (2) è istituita nel Comune di
la tassa di soggiorno.
A rt. 2.
L a tassa è dovuta indistintamente da chiunque si rechi nel Comune per qualsiasi temporanea residenza e dimori in albergh i, case di salute, sanatori, pensioni, case mobiliate, ville e case private di affitto.
A r t. 3. Sono esenti dalla tassa:
a) coloro che hanno la dimora abituale nel Comune o che vi corrispondono la tassa focatico, se applicata ;
b) coloro che abitano ville o case proprie;
c) g l ’indig'enti ospitati presso istituti di beneficenza;
d) i militari dell’ e s e r c ito , dell’ armata, di corpi assimilati di stanza o in servizio di P. S. nel Comune.
A g l i effetti dell’esenzione s ’intendono costituenti la famiglia la consorte, i figli, i genitori, i suoceri, i fratelli e le sorelle di età minore conviventi ed a carico, i domestici e le domestiche.
A rt. 4.
L a misura dell’imposta è e g u agliata al i o 0j° sul prezzo di
(*) Il presente regolamento è stato compilato per il comune di Cava dei Tirreni dal Segretario Capo di quel Comune Cav. Pintozzi. Lo pubblichiamo perchè possa ser vire da guida ai vari comnni della Provincia che, avendo applicata la tassa di soggiorno, devono formarne il regolamento. %
(1) V . pag. 8 B. A . 1922. (2) V . pag. 249 B . A . 1922
locazione (i) ed è dev olu ta per 314 al Com une e per q 4 allo Stato quale contributo a favore della Pubblica Beneficenza, giu sta l ’art. 7 del D. 19 novembre 1921.
A r t . 5.
L a tassa sarà riscossa direttamente, e sotto la più stretta personale responsabilità, da coloro che gestiscono alberghi, pen sioni, sanatori, case di salute, camere mobiliate e dai proprietari e capi di famiglia.
L a riscossione dovrà risultare da appositi bollettari, forniti gratuitam ente dal Comune, debitamente numerati e vidim ati dal Sindaco.
L e quietanze devono contenere, oltre l’indicazione della tassa, il nome, cognom e, paternità, domicilio ed a llo gg io godu to dall’in dividuo o fam iglia cui riflettono e fitto giornaliero, settimanale o mensile corrisposto.
*Art. 6.
I conduttori di alberghi, pensioni, case mobiliate, sanatori, case di salute ed i proprietari di ville e case private di affitto ed i sensali affittacamere, sono tenuti a denunziare nei giorni 5, io, 15, 20,' 25 ed ultimo di ogni mese a l l ’ Ufficiale Comunale, mediante schede ritirate gratu itam ente dal Municipio, 1’ arrivo e la partenza di ogni forestiere, indicandone il nome, co gn o m e pa ternità, domicilio, età, professione e camere occupate coi relativi prezzi.
D o vranno altresì, entro cinque giorni dalla denunzia di cui innanzi, versare al T esoriere comunale le tasse riscosse e tra smettere al Comune un elenco nominativo degli individui e fa miglie, cui si riferiscono con le somme percette e numero della quietanza.
II ritardo darà lu ogo alla percezione del 40i° a favore del Comune.
A rt. 7.
I proprietari,v esercenti e conduttori, di cui al precedente ar ticolo, risponderanno de proprio di ogni mancata riscossione della tassa, indipendentem ente dalle conseguenze delle contravvenzioni elevate a loro carico.
In questo caso la tassa sarà commisurata per ogni stanza al decimo del prezzo applicato dagli alberghi di prima categoria.
A r t. 8.
In base alle denunzie di cui all’art. 6 l’ufficio tasse formerà ogni anno:
a) un elenco di tutti gli alberghi, pensioni, ville, case m o biliate, sanatori, case di salute, villa e case private con alloggi per forastieri.
b) un registro generale del movimento dei forestieri con l’annotazione degli arrivi e partenze e dell’ avvenuto pagamento della tassa.
A rt. 9
In base agli stati di riscossione controllati in confronto d e gli elenchi pervenuti all’Ufflcio T asse ed alle bollette rilasciate,, il tesoriere comunale, entro la prima decade di ogni mese suc cessivo, compilerà, in doppio esemplare, un prospetto dimostra tivo delle tasse riscosse, che sotto la sua più stretta respon sa bilità, rassegnerà al R ic e v ito r e del R e g is t r o unitamente al quarto dell'importo totale spettante allo Stato (1).
II Tesoriere sarà s o g g e tto in proprio alla m ulta del 4°10 in caso di ritardo nei versamenti.
Gli altri 314 della tassa andranno ad aumento delle entrate generali del bilancio comunale.
A r t. 10.
O v e nei giorni 6, 11, 16, 21, 26 di ogni mese e primo del mese successivo, o nel sesto giorno della denunzia dei forestieri, gli esercenti, conduttori, e proprietari di alberghi, pensioni case mobiliate, sanatori, case di salute, ville,' camere o appartamenti fittati non abbiano ottemperato alle disposizioni dell’ art. 6, sarà loro elevato verbale di contravvenzione e notificato l ’ invito al pagamento della tassa.
Se, m algrado tale notifica, il pagamento non fosse eseguito
sarà compilata la nota di accertamento, a norma dell’ art. 7, da rendersi esecutoria dallTll. S ig. Prefetto per la riscossione coi p rivilegi fiscali determinati dalle l e g g i per la riscossione delle tasse comunali.
P e r tale riscossione com peterà 1’ a g g i o egu ale a quello sta bilito per le II. D D .
A r t . 11.
Gli esercenti, conduttori e proprietari, dovranno in qualun que momento esibire al M unicipio ed ai suoi agenti, per le v e rifiche, annotazioni e controlli, i bollettari di cui all’art. 5.
A r t. 12.
Il Sin daco potrà d elegare qualche amministratore comunale o un funzionario d e ll’Ufficio T a sse ad esegu ire verifiche presso alberghi, pensioni, case di salute, sanatori, cam ere e case m obi liate, ville, appartamenti e case private, affittati per accertare la regolarità della riscossione della tassa.
E p p e rò i proprietari, esercenti e conduttori avranno l ’obbli g o di tenere costantemente a disposizione, oltre i bollettari, an che i registri di cui. all’art. 61 della l e g g e di P. S.
A rt. 13.
I vigili comunali vigileranno costantem ente per l’esecuzione del presente regolam ento e specialm ente per 1’ esatta applicazio ne dell'art. 61 della l e g g e di P. S., elevando contravvenzioni a carico degli inadempienti.
A r t. 14.
Gli eventuali reclami contro l’applicazione della tassa saran no rivolti in prima istanza alla G iunta Municipale. Contro le d e cisioni della stessa, entro 15 giorni dalla notifica, è ammesso ri corso alla G. P. A . I ricoVsi non avranno ,effetto sospen sivo, salvo, in caso di accoglim ento, il rimborso delle somme pagate.
A r t . 15.
L e contravvenzioni al presente regolam en to saranno a c c e r tate e punite a norma degli art. 226, 227 e 228 della l e g g e c o munale e provinciale, 138 e 140 della l e g g e di P. S.
A r t. 16.
P e r tutto ciò che non è espressamente contemplato nel prer sente regolam en to saranno applicate le norme della L e g g e C o munale e provinciale e relativo regolamento, nonché le altre di sposizioni legislative e regolam en ti vigen ti.