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Regolam ento per 1* applicazione della tassa di soggiorno (*)

Art. x.

In applicazione delle le g g i 19 novembre 1921 n. 1724 (1) e 23 ottobre 1922, n. 1398, (2) è istituita nel Comune di

la tassa di soggiorno.

A rt. 2.

L a tassa è dovuta indistintamente da chiunque si rechi nel Comune per qualsiasi temporanea residenza e dimori in albergh i, case di salute, sanatori, pensioni, case mobiliate, ville e case private di affitto.

A r t. 3. Sono esenti dalla tassa:

a) coloro che hanno la dimora abituale nel Comune o che vi corrispondono la tassa focatico, se applicata ;

b) coloro che abitano ville o case proprie;

c) g l ’indig'enti ospitati presso istituti di beneficenza;

d) i militari dell’ e s e r c ito , dell’ armata, di corpi assimilati di stanza o in servizio di P. S. nel Comune.

A g l i effetti dell’esenzione s ’intendono costituenti la famiglia la consorte, i figli, i genitori, i suoceri, i fratelli e le sorelle di età minore conviventi ed a carico, i domestici e le domestiche.

A rt. 4.

L a misura dell’imposta è e g u agliata al i o 0j° sul prezzo di

(*) Il presente regolamento è stato compilato per il comune di Cava dei Tirreni dal Segretario Capo di quel Comune Cav. Pintozzi. Lo pubblichiamo perchè possa ser­ vire da guida ai vari comnni della Provincia che, avendo applicata la tassa di soggiorno, devono formarne il regolamento. %

(1) V . pag. 8 B. A . 1922. (2) V . pag. 249 B . A . 1922

locazione (i) ed è dev olu ta per 314 al Com une e per q 4 allo Stato quale contributo a favore della Pubblica Beneficenza, giu sta l ’art. 7 del D. 19 novembre 1921.

A r t . 5.

L a tassa sarà riscossa direttamente, e sotto la più stretta personale responsabilità, da coloro che gestiscono alberghi, pen­ sioni, sanatori, case di salute, camere mobiliate e dai proprietari e capi di famiglia.

L a riscossione dovrà risultare da appositi bollettari, forniti gratuitam ente dal Comune, debitamente numerati e vidim ati dal Sindaco.

L e quietanze devono contenere, oltre l’indicazione della tassa, il nome, cognom e, paternità, domicilio ed a llo gg io godu to dall’in­ dividuo o fam iglia cui riflettono e fitto giornaliero, settimanale o mensile corrisposto.

*Art. 6.

I conduttori di alberghi, pensioni, case mobiliate, sanatori, case di salute ed i proprietari di ville e case private di affitto ed i sensali affittacamere, sono tenuti a denunziare nei giorni 5, io, 15, 20,' 25 ed ultimo di ogni mese a l l ’ Ufficiale Comunale, mediante schede ritirate gratu itam ente dal Municipio, 1’ arrivo e la partenza di ogni forestiere, indicandone il nome, co gn o m e pa­ ternità, domicilio, età, professione e camere occupate coi relativi prezzi.

D o vranno altresì, entro cinque giorni dalla denunzia di cui innanzi, versare al T esoriere comunale le tasse riscosse e tra­ smettere al Comune un elenco nominativo degli individui e fa­ miglie, cui si riferiscono con le somme percette e numero della quietanza.

II ritardo darà lu ogo alla percezione del 40i° a favore del Comune.

A rt. 7.

I proprietari,v esercenti e conduttori, di cui al precedente ar­ ticolo, risponderanno de proprio di ogni mancata riscossione della tassa, indipendentem ente dalle conseguenze delle contravvenzioni elevate a loro carico.

In questo caso la tassa sarà commisurata per ogni stanza al decimo del prezzo applicato dagli alberghi di prima categoria.

A r t. 8.

In base alle denunzie di cui all’art. 6 l’ufficio tasse formerà ogni anno:

a) un elenco di tutti gli alberghi, pensioni, ville, case m o­ biliate, sanatori, case di salute, villa e case private con alloggi per forastieri.

b) un registro generale del movimento dei forestieri con l’annotazione degli arrivi e partenze e dell’ avvenuto pagamento della tassa.

A rt. 9

In base agli stati di riscossione controllati in confronto d e ­ gli elenchi pervenuti all’Ufflcio T asse ed alle bollette rilasciate,, il tesoriere comunale, entro la prima decade di ogni mese suc­ cessivo, compilerà, in doppio esemplare, un prospetto dimostra­ tivo delle tasse riscosse, che sotto la sua più stretta respon sa­ bilità, rassegnerà al R ic e v ito r e del R e g is t r o unitamente al quarto dell'importo totale spettante allo Stato (1).

II Tesoriere sarà s o g g e tto in proprio alla m ulta del 4°10 in caso di ritardo nei versamenti.

Gli altri 314 della tassa andranno ad aumento delle entrate generali del bilancio comunale.

A r t. 10.

O v e nei giorni 6, 11, 16, 21, 26 di ogni mese e primo del mese successivo, o nel sesto giorno della denunzia dei forestieri, gli esercenti, conduttori, e proprietari di alberghi, pensioni case mobiliate, sanatori, case di salute, ville,' camere o appartamenti fittati non abbiano ottemperato alle disposizioni dell’ art. 6, sarà loro elevato verbale di contravvenzione e notificato l ’ invito al pagamento della tassa.

Se, m algrado tale notifica, il pagamento non fosse eseguito

sarà compilata la nota di accertamento, a norma dell’ art. 7, da rendersi esecutoria dallTll. S ig. Prefetto per la riscossione coi p rivilegi fiscali determinati dalle l e g g i per la riscossione delle tasse comunali.

P e r tale riscossione com peterà 1’ a g g i o egu ale a quello sta­ bilito per le II. D D .

A r t . 11.

Gli esercenti, conduttori e proprietari, dovranno in qualun­ que momento esibire al M unicipio ed ai suoi agenti, per le v e ­ rifiche, annotazioni e controlli, i bollettari di cui all’art. 5.

A r t. 12.

Il Sin daco potrà d elegare qualche amministratore comunale o un funzionario d e ll’Ufficio T a sse ad esegu ire verifiche presso alberghi, pensioni, case di salute, sanatori, cam ere e case m obi­ liate, ville, appartamenti e case private, affittati per accertare la regolarità della riscossione della tassa.

E p p e rò i proprietari, esercenti e conduttori avranno l ’obbli­ g o di tenere costantemente a disposizione, oltre i bollettari, an­ che i registri di cui. all’art. 61 della l e g g e di P. S.

A rt. 13.

I vigili comunali vigileranno costantem ente per l’esecuzione del presente regolam ento e specialm ente per 1’ esatta applicazio­ ne dell'art. 61 della l e g g e di P. S., elevando contravvenzioni a carico degli inadempienti.

A r t. 14.

Gli eventuali reclami contro l’applicazione della tassa saran­ no rivolti in prima istanza alla G iunta Municipale. Contro le d e­ cisioni della stessa, entro 15 giorni dalla notifica, è ammesso ri­ corso alla G. P. A . I ricoVsi non avranno ,effetto sospen sivo, salvo, in caso di accoglim ento, il rimborso delle somme pagate.

A r t . 15.

L e contravvenzioni al presente regolam en to saranno a c c e r ­ tate e punite a norma degli art. 226, 227 e 228 della l e g g e c o ­ munale e provinciale, 138 e 140 della l e g g e di P. S.

A r t. 16.

P e r tutto ciò che non è espressamente contemplato nel prer sente regolam en to saranno applicate le norme della L e g g e C o ­ munale e provinciale e relativo regolamento, nonché le altre di­ sposizioni legislative e regolam en ti vigen ti.

Parte III.

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