In Colombia durante il secolo XIX furono pubblicati quattro Codici penali: nel 1837, 1858, 1873 e 1890. In ciò che si riferisce alle norme che regolavano la partecipazione criminale, questi Codici sono simili negli aspetti fondamentali, nella misura in cui reiterano ciò che aveva definito il legislatore del 1837388, che differenziava tra autori,
388 Art. 95: Sono punibili coloro che sono soggetti alla responsabilità che imponga
loro la legge, non solamente gli autori del delitto, ma anche i complici, gli aiutanti e i favoreggiatori./Art. 96: Sono autori del delitto: Coloro che lo commettono spontaneamente; coloro che inducono un altro a commetterlo contro la propria volontà, dandogli un ordine che è legalmente obbligato a ubbidire e a eseguire, forzandolo con la violenza, privandolo dell’uso della ragione, abusando del suo stato se non la possiede, sempre che qualsiasi di questi quattro mezzi sia utilizzato consapevolmente e spontaneamente per provocare il delitto, e che lo provochino effettivamente./Art. 97: Sono complici: Coloro che spontaneamente e consapevolmente cooperano ad eseguire il delitto nell’atto di commetterlo.Coloro che, sebbene non aiutino o cooperino ad eseguire il delitto nell’atto di commetterlo, somministrano o forniscono spontaneamente le armi, gli strumenti o i mezzi per eseguirlo, sapendo che servono a questo scopo. Coloro che consapevolmente e spontaneamente coi propri discorsi, consigli o istruzioni provocano o incitano direttamente a commettere il delitto, o insegnano o forniscono i mezzi per eseguirlo, sempre che effettivamente si commetta il delitto a causa di questi loro discorsi, suggestioni, consigli o istruzioni. Coloro che spontaneamente e consapevolmente, con corruzione o concussione, con regali o promesse, con ordini o minacce, o con artifici colpevoli fanno commettere il delitto che altrimenti non si
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collaboratori, complici e favoreggiatori, adottando fin da allora – e ancor oggi – un modello differenziato nella disciplina del concorso di persone nel delitto.
La dottrina di allora, attraverso il primo lavoro sistematico in tema di diritto penale in Colombia, il “Trattato di diritto penale” di J. V. CONCHA389, mostra un’evidente influsso del pensiero giuridico italiano
dell’epoca, rappresentato dal CARRARA, che si mantiene ancor oggi evidente nella giurisprudenza; infatti, in questo Trattato la costruzione
commetterebbe./Art. 98: Sono aiutanti e fautori: Coloro che spontaneamente e consapevolmente accordano l’esecuzione di un delitto che arriverà a commettersi, però che non cooperano né aiutano alla sua realizzazione nell’atto di commetterlo, né lo causano con nessuno dei mezzi previsti nel precedente articolo. Coloro che senza accordo previo, però sapendo che si commetterà un delitto, senza aiutare né cooperare alla sua esecuzione, accompagnano spontaneamente e consapevolmente colui che la commette, o approfittano delle conseguenze del delitto insieme al reo principale. Coloro che avendo ordinato, consigliato, insegnato o permesso spontaneamente e consapevolmente l’esecuzione di un delitto, o corrotto, minacciato o provocato per commetterlo, non causano effettivamente quel delitto, ma ne risulta un altro più grave o diverso, per eccesso o per volontà dell’esecutore. Coloro che spontaneamente e consapevolmente coi propri discorsi, suggestioni, consigli, istruzioni, ordini, minacce o altri artifici colpevoli, sebbene non inducano direttamente a commettere il delitto, contribuiscano affinché sia commesso.
Coloro che spontaneamente accordano con uno dei rei principali o dei complici prima di commettere il delitto, che ricetteranno o nasconderanno la persona di uno di essi, o le armi, gli strumenti o gli utensili dell’esecuzione, o uno degli effetti in cui consiste il delitto, o che li compreranno, venderanno o distribuiranno in tutto o in parte.Coloro che spontaneamente e consapevolmente servano da spia o sentinella, o facciano il palo ai delinquenti per la commissione di un delitto, o forniscano loro nascondiglio, informazione o aiuto, sebbene non incorrano in nessuno dei casi del precedente articolo, o forniscano loro i mezzi per riunirsi, o offrano loro, prima della commissione e con conoscenza del delitto che si commetterà, protezione o difesa.
389 J.V. CONCHA,Tratado de derecho penal y comentarios al código penal colombiano, 6º
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del delitto si concepisce a partire dagli elementi segnalati dal CARRARA: l’elemento materiale e l’elemento morale. Questo binomio concettuale si evidenza nell’ambito del concorso di persone nel delitto390, in forma
tale che al momento di differenziare tra chi concepisce il delitto e chi lo commette, si parla di autore intellettuale, responsabile in virtù dell’elemento morale, e di autore materiale, responsabile per la realizzazione dell’elemento materiale.
In ciò che si riferisce all’elemento soggettivo in materia di partecipazione, le legislazioni vigenti all’epoca non dicevano in forma esplicita in che cosa consistesse questo elemento391; però era chiaro che
fosse necessaria la presenza di due requisiti: da una parte, l’intenzione precisa di cooperare per commettere il delitto392; dall’altra, l’accordo di
varie volontà – che non può esistere nella colpa393 –, con un fine
criminale determinato.
Pertanto, senza questo accordo da parte di chi somministra inconsciamente i mezzi che servono per commettere un determinato
390 J.V.CONCHA,Tratado de derecho penal cit. p. 180.
391 Complici “coloro che spontaneamente e conscientemente cooperano
nell’esecuzione del delitto, nell’atto di commetterlo, sempre che non possano essere considerati come autori”.
392 J.V. CONCHA,Tratado de derecho penal y comentarios al código penal colombiano, 3º
edición, Parigi, Libreria Paul Ollendorff, senza data, p. 167.
393 J.V. CONCHA,Tratado de derecho penal y comentarios al código penal colombiano, 3º
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delitto, non si poteva parlare di partecipazione394; allo stesso modo, chi
per negligenza o per colpa si rende “partecipe” di un delitto, non è responsabile che per colpa e, in conseguenza, non poteva essere castigato come complice395.
Inoltre, era indispensabile l’esistenza di un atto positivo di partecipazione nel delitto; in quest’ordine di idee, la dottrina considerava che il Codice Penale del 1890 abbandonava questo principio396 quando stabiliva, nell’art. 25 nº 3, che sono collaboratori
“Coloro che sapendo che si commetterà un delitto e, potendo denunciarlo, non
lo denunciano alle autorità pubbliche con opportunità sufficiente affinché possano impedirlo”. In seguito ebbe una vigenza effimera (solo un
giorno!) il Progetto del 1922, che a sua volta si ispirava al progetto del 1912, che seguiva le direttrici del Codice Zanardelli del 1890397.