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Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale

7. Le teorie sulla natura del concorso di persone nel delitto

7.7. Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale

EVENTUALE

L’alternativa alla costruzione dogmatica del concorso di persone, a partire dal concetto di autore147, è rappresentata dalla fattispecie

plurisoggettiva eventuale, in cui il concorso si costruisce a partire dal concetto di reato148.

La fattispecie plurisoggettiva eventuale è una nuova entità legislativamente prevista, per mezzo della sintesi tra l’articolo 110 c.p. e una delle disposizioni incriminanti della parte speciale; per questo, non qualifica solamente condotte penalmente irrilevanti ai sensi delle

145 M.GALLO,Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, cit., p. 22.

146 L.VIGNALE, Ai confini della tipicità: l’identificazione della condotta concorsuale, cit., p.

1373-1374.

147 S.SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., p. 103, sostiene

che il concetto di autore, inteso come centro di imputazione dell’illecito – pertanto come sintesi massima dei momenti oggettivi e soggettivi – è stato il punto di partenza della teoria del reato in Germania.

148 T.PADOVANI,La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone nel

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norme della parte speciale, ma crea una nuova entità in cui le condotte individuali perdono la loro autonomia per diventare parte di qualcosa di nuovo149.

Da ciò deriva che la condotta del partecipante non può essere considerata assolutamente atipica. È tipica in modo parziale e riflesso: parziale, nel senso che non è autonomamente tipica; riflesso, nel senso che la qualificazione penale della condotta del concorrente eventuale deriva dall’insieme, ossia dalla fattispecie plurisoggettiva eventuale, in cui si iscrive la stessa condotta150.

In questo modo, la relazione di accessorietà tra le condotte atipiche e la condotta principale non determinerà la loro rilevanza penale151. Per questo, all’idea del tipo plurisoggettivo eventuale si

aggiunge un nuovo concetto di tipicità, in modo che ogni condotta sarà considerata tipica o atipica non in base alla fattispecie della parte speciale, ma sarà considerata come un nuovo tipo concorsuale risultato dell’incontro tra l’articolo 110 e la norma penale in particolare152. In

questo senso, il tipo plurisoggettivo eventuale esiste come una mera possibilità riconosciuta dall’articolo 110 del Codice penale153.

149 R.DELL’ANDRO,La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, cit., p. 81. 150 R.DELL’ANDRO,La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, cit., p. 96.

151 G.FIANDACA -E.MUSCO, Diritto penale, parte generale, 4º edizione, cit., p. 455. 152 G.FIANDACA -E.MUSCO, Diritto penale, parte generale, 4º edizione, cit., p. 455. 153 S.SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., p. 293.

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Questo archetipo presenta diversi vantaggi154: in primo luogo,

spiega meglio il fenomeno della punibilità delle condotte atipiche155; in

secondo luogo, con la nuova fattispecie (il tipo penale, la nuova norma) non è necessario che la condotta esecutiva venga realizzata da un unico soggetto e che, pertanto, sia una condotta principale alla quale si aggiungono le altre condotte secondarie dei partecipanti156; in terzo

luogo, riesce a ricondurre il fondamento sistematico del concorso di persone a una dimensione eminentemente normativa157; in quarto

luogo, per mezzo di questa concezione si eliminano i problemi relativi all’esecuzione frazionata158.

Però, insieme ai vantaggi segnalati, alla tesi della fattispecie plurisoggettiva eventuale sono state mosse varie critiche: in primo luogo, essa crea un’eccessiva frammentazione delle ipotesi di partecipazione159; in secondo luogo, questa teoria è un modello

concettuale puramente formale, non è la soluzione ma la premessa dei problemi della applicazione della disciplina del concorso di persone agli atti di partecipazione di per sé atipici160; in terzo luogo, non riesce

a risolvere il problema dei criteri idonei a determinare la rilevanza

154 S.SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., p. 287, afferma

che DELL’ANDRO può essere considerato colui che, all’interno della dottrina, ha

compiuto il primo e il maggiore tentativo di elaborazione dogmatica in materia di concorso di persone nel delitto.

155 G.FIANDACA -E.MUSCO, Diritto penale, parte generale, 2º edizione, cit., p. 363. 156 F.MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit., p. 512.

157 T.PADOVANI, Diritto penale, cit., p. 291.

158 S.SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., p. 288. 159 F.ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 16º edizione, cit., p. 552-553. 160 D.PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 468.

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delle semplici condotte di partecipazione rispetto al tipo concorsuale come tipo autonomo e diverso dal tipo monosoggettivo. Ci si chiede pertanto : quando è che una condotta di partecipazione, “atipica” rispetto al tipo penale della parte speciale, può essere considerata “tipica” rispetto al tipo concorsuale161; in quarto luogo, questa formula,

per sancire la punibilità delle condotte che non fanno parte direttamente della norma di parte speciale violata, non può prescindere dall’accessorietà, visto che, persino quando si vogliono unificare i contributi dell’esecutore, dell’istigatore o del complice in una nuova disposizione, si deve riconoscere che la condotta dell’istigatore o del complice non sono penalmente rilevanti fino a quando il soggetto istigato non commetta un reato162; in quinto luogo,

questo schema entra in crisi quando si riconosce che, almeno in certi casi, la legge esige che la condotta venga realizzata personalmente da un soggetto determinato163.

Pertanto, la fortuna di questa teoria nel sistema italiano si deve all’assenza di una differenziazione tipologica dei contributi164 e,

soprattutto, ricava la propria forza argomentativa dall’incapacità

161 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, 4º edizione, cit., p. 457.

Nella stessa direzione: A.CADOPPI,et. al.,Trattato di diritto penale, Parte generale II, Il

reato, UTET, Torino, 2013, p. 650.

162 S.SEMINARA, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, cit., p. 292. 163 Idem,p. 427.

164 G. INSOLERA, Il concorso di persone nel reato, in: Giuriprudenza sistematica di diritto

penale, diretta da Franco Bricola e Vladimiro Zagrebelsky, Torino, 2º edizione, UTET, 1996, p. 544.

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manifesta della concezione di accessorietà di spiegare i casi di esecuzione frazionata165.