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la limitata deducibilità degli interessi e di altri costi finanziari al fine di scoraggiare pratiche di trasferimento degli utili verso paesi a bassa tassazione

Capitolo 6 – IAS e TUIR a confronto

3. la limitata deducibilità degli interessi e di altri costi finanziari al fine di scoraggiare pratiche di trasferimento degli utili verso paesi a bassa tassazione

(articolo 13).

In tema di regole temporali e quantificazione (Capo III, articoli 15-29) vige il principio generale per cui "i ricavi, i costi e tutte le altre voci deducibili sono contabilizzati nell'esercizio fiscale in cui sono acquisiti o sono sostenuti" (articolo 15).

Il calcolo della base imponibile, ai sensi dell'articolo 20, ha luogo sulla base dei seguenti elementi:

1. il corrispettivo monetario dell'operazione (ad esempio il prezzo dei beni venduti o dei servizi prestati);

2. il valore di mercato qualora il corrispettivo sia, anche parzialmente, non monetario; nel caso di un dono non monetario; per le attività e passività finanziarie detenute ai fini di negoziazione.

Il Capo IV (articoli 30-40) è dedicato all'ammortamento delle attività immobilizzate, per le quali l'articolo 30 prevede la registrazione in un apposito registro, tenuto in modo da fornire informazioni sufficienti, compresi i dati di ammortamento, ai fini del calcolo della base imponibile. L'articolo 31 specifica quale sia il valore ammortizzabile mentre l'articolo 32 attribuisce di norma il diritto alla deduzione dell'ammortamento al proprietario economico.

Per quanto riguarda le perdite (Capo V, articoli 41-42), viene stabilita la possibilità di riportare e dedurre le perdite in esercizi fiscali successivi, senza restrizioni sull'importo deducibile annuo. In particolare l'articolo 42 disciplina la "compensazione temporanea delle perdite con recupero", che consente ad un contribuente di dedurre perdite sostenute, nello stesso esercizio fiscale, dalle sue figlie qualificate dirette o da stabili

organizzazioni localizzate in altri Stati membri. Tale meccanismo opera per un periodo determinato ed è finalizzato ad agevolare la capacità di flusso di cassa delle imprese, ad esempio compensando le perdite di una start-up in uno Stato membro con i profitti realizzati in un altro Stato membro. Il paragrafo 3 impone comunque alla società madre di reintegrare nella propria base imponibile eventuali profitti realizzati in seguito dalle società figlie fino all'importo precedentemente dedotto. Si tratta di un beneficio inteso a compensare, fino all'avvio della seconda tappa, l'assenza dei benefici del consolidamento transfrontaliero, che a regime consentirà di considerare la dimensione di gruppo nella determinazione della base imponibile.

Norme antiabuso sono contenute nel Capo IX (articoli 58-61-bis) al fine di rafforzare la resilienza delle norme contro le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. La norma generale di cui all'articolo 58 impone agli Stati membri di non tenere conto, ai fini del calcolo della base imponibile, "di una costruzione o di una serie di costruzioni che, essendo state poste in essere essenzialmente allo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non sono genuine". Ai sensi del paragrafo 2, la non genuinità della costruzione deriva dal non essere stata posta in essere per "valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica".

In caso di approvazione della proposta di direttiva, il termine per il recepimento di tale direttiva da parte degli Stati membri è posto al 31 dicembre 2018 in vista dell'applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.

La proposta CCCTB definisce le regole per attribuire ad una società membro di un gruppo una percentuale dei profitti tassabili sulla base della base imponibile unica sopra descritta. Non vengono invece armonizzate le aliquote fiscali, la cui fissazione rimane invece competenza degli Stati membri.

La proposta è diretta ai gruppi di imprese.

L'articolo 6, paragrafo 1, procede dunque a definire quali entità siano considerate incluse nel "gruppo" di un contribuente residente:

• tutte le sue stabili organizzazioni residenti ubicate in uno Stato membro;

società figlie qualificate residenti a fini fiscali in un paese terzo;

• tutte le sue società figlie qualificate residenti a fini fiscali in uno Stato membro, comprese le loro stabili organizzazioni ubicate in uno Stato membro;

• altri contribuenti residenti, comprese le loro stabili organizzazioni nell'UE, se sono società figlie qualificate di un non contribuente residente a fini fiscali in un paese terzo, che riveste una forma societaria simile a quelle elencate nell'Allegato I della proposta di direttiva e appartiene ad un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria con ricavi consolidati complessivi superiori a 750.000 euro.

Perché un contribuente sia considerato come membro di un gruppo le soglie di proprietà e controllo di cui all'articolo 2 devono essere rispettate ininterrottamente nel corso dell'intero anno fiscale. Qualora invece non siano rispettate per almeno nove mesi consecutivi, il contribuente è trattato come se non fosse mai diventato membro del gruppo. Il venir meno delle soglie determina, tout court e dal giorno successivo, la cessazione dell'appartenenza al gruppo (articolo 8).

L'appartenenza ad un gruppo determina la conseguenza che le basi imponibili di tutti i membri si sommano in una base imponibile consolidata (articolo 7). Ai fini del calcolo di quest'ultima – specifica l'articolo 9, paragrafo 1, in funzione antielusiva – di norma vengono ignorati i profitti e le perdite derivanti da operazioni infragruppo. I paragrafi successivi vincolano i gruppi ad applicare alle registrazioni intragruppo un metodo uniforme ed adeguatamente documentato, che permetta di identificare tutti i trasferimenti e le vendite al costo più basso per le attività non soggette ad ammortamento e o al valore ai fini fiscali per le attività ammortizzabili. Il metodo di registrazione può essere modificato "solo per valide ragioni commerciali e solo all'inizio di un esercizio fiscale".

L'articolo 28, paragrafo 1, individua le modalità per calcolare la percentuale di base imponibile assegnata a ciascuno dei membri di un gruppo63. Si propone di prendere in 63 La percentuale è assegnata ai membri di un gruppo sulla base della seguente formula matematica:

Percentuale A=

(

1 3 Fatt.A Fatt.Gruppo+ 1 3

(

1 2 Monte retr.A

Monte retr.Gruppo+

1 2 N. dipend.A N.dipend.Gruppo

)

+ 1 3 AttivitàA

AttivitàGruppo

)

Base impon. consol.

considerazione tre fattori: il lavoro (distinto nelle due componenti di monte retribuzioni e numero dei dipendenti al fine di tenere conto delle differenze stipendiali nell'ambito dell'UE), l'attività e le vendite in funzione della destinazione. Ciascuno di essi contribuisce nella medesima misura alla determinazione del valore finale. In questa maniera la Commissione europea intende assicurare che i profitti siano tassati nel luogo ove sono stati maturati.

La determinazione dell'imposta dovuta da ogni componente di un gruppo è calcolata applicando l'aliquota di imposta nazionale – la cui individuazione spetta agli Stati membri – alla percentuale assegnata (articolo 45). L'imposta è determinata al netto del credito d'imposta previsto dall'articolo 25 e delle deduzioni elencate all'articolo 44. Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è posto al 31 dicembre 2020 in vista dell'applicazione delle relative disposizioni a partire dal 1° gennaio 2021. Dalla scelta di questa data si desume che la Commissione europea abbia preventivato per la proposta in esame un iter di approvazione di due anni più lungo rispetto alla proposta CCTB. Del resto – come già accennato – l'intenzione della Commissione dovrebbe essere quella di non avviare l'esame della CCCTB fino a quando non sia stato raggiunto un accordo politico sulla "prima fase".

La proposta di direttiva non definisce un metodo per la transizione dalle normative dei singoli paesi in quanto, essendoci 28 diverse impostazioni, non sarebbe possibile indicare un metodo comune. In pratica, ogni società, dopo aver esercitato l'opzione per la CCTB, dovrà determinare la base imponibile utilizzando le regole indicate ma partendo da un bilancio elaborato applicando i principi contabili nazionali.

Le regole contenute nella proposta di direttiva infatti non definiscono un collegamento tra le risultanze contabili e la base imponibile fiscale, limitandosi a definire solo quest'ultima.

Il riferimento ai principi contabili nazionali, invece che a quelli internazionali, trova spiegazione nel fatto che questi ultimi non sono obbligatori in tutti i paesi.

Tuttavia, con il riferimento ai principi internazionali si sarebbe più correttamente potuto perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione a livello europeo.

principi contabili nazionali verso i principi contabili internazionali si saranno completati in tutti i paesi europei (come parzialmente è avvenuto in Italia con il D. Lgs. 139/2015). A tali convergenze contabili saranno accompagnate inevitabili conseguenze di tipo fiscale.

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