• Non ci sono risultati.

Limitazioni di origine europea per il legislatore italiano

ASSICURAZIONE DEI RISCHI DA CALAMITÀ NATURALI: VINCOLI EUROPEI E POSSIBILI SOLUZIONI NORMATIVE ITALIANE

2. Limitazioni di origine europea per il legislatore italiano

Quindi, una prima limitazione di origine europea per il legislatore italiano è chiara. La legge sull’assicurazione per i rischi catastrofali non potrebbe validamente prevedere un premio unico valido per tutto il territorio nazionale, perché ciò potrebbe essere ritenuto in violazione del principio europeo di libertà tariffaria.

Sarebbe quindi necessario che i premi siano correlati agli indici di rischio delle diverse aree del territorio. Ciò non impedisce affatto, peraltro, che il premio venga calcolato anche in ragione del principio di solidarietà. Tuttavia, è evidente che la correzione del premio determinata da tale principio non potrebbe essere spinta oltre ad un certo limite, trasformandosi, altrimenti, de facto, in una sorta di premio unico nazionale. Il sistema belga sotto questo profilo costituisce un interessante sviluppo di quello francese, in quanto esso introduce una correzione al sistema solidaristico francese, di cui peraltro mantiene saldamente l’impianto, poiché tiene conto in modo più significativo della effettiva esposizione al rischio, così favorendo lo sviluppo di comportamenti virtuosi degli assicurati in fase di prevenzione e scoraggiando il moral hazard. Non condivido, invece, i dubbi avanzati sempre in tema di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, sotto altro profilo, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni dell’AGCM del 20 novembre 2003 e del 12 aprile 1999.

Tali pareri sono stati rilasciati dall’Autorità in merito rispettivamente alla legge finanziaria del 2004 e rispettivamente al disegno di legge n. 235/1996 (disegno di legge Casinelli dal nome del Relatore), provvedimenti che entrambi intendevano dotare l’Italia di una legge che imponesse l’assicurazione obbligatoria dei rischi di catastrofi naturali.

Questi progetti avevano in comune proprio l‘introduzione di un obbligo di assicurazione, attraverso l’estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze contro l’incendio dei fabbricati e l’estensione graduale di tale copertura alle polizze incendio già esistenti.

In altre parole veniva introdotto un obbligo di assicurazione indiretto, collegando la copertura contro i danni causati agli edifici dagli incendi con quelli derivanti da calamità naturali.

L’Autorità garante della concorrenza criticò tale proposta per varie ragioni. In primo luogo essa avrebbe vanificato l’obiettivo perseguito di garantire a

ASSICURAZIONE DEI RISCHI DA CALAMITÀ NATURALI: VINCOLI EUROPEI E POSSIBILI SOLUZIONI NORMATIVE ITALIANE

CAMBIAMENTI CLIMATICI, CATASTROFI AMBIENTALI E ASSICURAZIONE 72

tutti la copertura assicurativa, in quanto i destinatari dell’obbligo assicurativo verrebbero selezionati sulla base di un criterio del tutto estraneo all’effettiva esposizione al rischio: solo i soggetti che hanno volontariamente stipulato o stipuleranno una polizza incendio sarebbero tenuti ad acquistare anche una copertura assicurativa contro le calamità naturali.

In secondo luogo il tying o bundling tra due prodotti, non imposto da alcuna relazione tecnica - nel senso che il verificarsi di un evento non implica di regola il verificarsi dell’altro - produce prevedibili effetti anticoncorrenziali, espressamente vietati dall’articolo 81, lettera e), del Trattato CE.

In sostanza, tali progetti determinavano – a giudizio dell’AGCM - un abbinamento tra due assicurazioni, una sola delle quali, ossia quella dei rischi catastrofali, secondo il legislatore, necessita di una particolare regolamentazione. In una siffatta situazione l’AGCM ha sottolineato l’elevato rischio che le restrizioni della concorrenza derivanti dalle modalità scelte per l’operatività dell’assicurazione contro le calamità naturali coinvolgano indebitamente il mercato dell’assicurazione incendio ad oggi non regolamentato.

Sotto questo profilo non appariva infondata la preoccupazione che – soprattutto in relazione alla previsione di una soglia massima per la tariffa relativa alla copertura assicurativa delle calamità naturali, comunque non superiore al 50% della polizza incendio – il sistema fondato sul bundling, spingesse le compagnie ad incrementare i premi per la polizza incendi. Con un ulteriore possibile effetto negativo. L’incremento dei premi avrebbe potuto disincentivare i proprietari degli edifici dalla stipulazione di polizze contro l’incendio e, conseguentemente, determinare un’ulteriore riduzione del numero di soggetti assicurati contro le calamità naturali, rischiando di vanificare gli obiettivi della riforma.

Il sottoscritto non intende in questa sede prendere posizione sugli aspetti di opportunità del sistema a suo tempo proposto e sulle valutazioni di carattere economico svolte a suo tempo dall’Antitrust e sopra riportate. Dico solo sul punto che il primo argomento dovrebbe portare ad una soluzione non di semi- obbligatorietà ma di obbligatorietà tout court dell’assicurazione dei rischi catastrofali- opzione che oggi nessuno ritiene matura per il mercato italiano. Quanto poi al profilo disincentivante del maggior costo della polizza, mi pare che qui potrebbero intervenire gli incentivi fiscali a titolo di compensazione.

Dissento, invece, dal riferimento compiuto dalla Autorità all’articolo 81, lettera e), del Trattato CE, oggi art. 101, lettera e) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Se si esamina la giurisprudenza della Corte di Giustizia ci si avvede che affinché la Corte possa utilmente sindacare una legislazione nazionale alla luce del diritto europeo della concorrenza occorrono dei requisiti ben definiti. Infatti, i poteri regolatori pubblici sono suscettibili di essere riguardati e quindi limitati dal diritto europeo della concorrenza solo se concernono o meglio impongono,

Marco Frigessi di Rattalma 73

agevolano o rafforzano concreti comportamenti anticompetitivi in essere vietati dal trattato per esempio intese illecite o abuso di posizione dominante. Ciò che all’evidenza nel caso di specie non si pone (Corte di giustizia del 9 settembre 2003, in causa C-108/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF)).

A mio giudizio, quindi, il fatto dell’abbinamento (bundling/tying) per legge di una copertura automatica dei rischi catastrofali alla polizza base volontaria è compatibile con il diritto dell’Unione europea.